Inquadramento generale
Crediti d’imposta agevolativi - accoglie i crediti d’imposta concessi dalla legge per incentivare investimenti o spese: ricerca e sviluppo, beni strumentali, ZES unica, formazione, energia. Si usano solo in compensazione nel modello F24 con il codice tributo dedicato. In bilancio sono contributi: in conto impianti se legati a beni ammortizzabili, in conto esercizio se legati a costi.
Dal 2026 molte agevolazioni per gli investimenti tornano alla forma della maggiorazione del costo ammortizzabile; i crediti d’imposta restano per ZES, ricerca e sviluppo e altre misure specifiche.
Cosa ci rientra
- Situazioni tipiche. Credito d’imposta per ricerca e sviluppo; credito d’imposta ZES unica sugli investimenti; credito Transizione 5.0 residuo.
- Cosa non ci rientra. Crediti da dichiarazione per imposte pagate in eccesso; iperammortamento 2026, che è una deduzione e non un credito.
Come riconoscerlo nei documenti
Documentazione della spesa agevolata, certificazioni richieste dalla norma, comunicazioni al ministero o all’Agenzia, quadro RU della dichiarazione.
Differenze con conti simili
- Iperammortamento. Dal 2026 riduce l’imponibile e non genera un credito.
- Contributi da ricevere. Sono somme che l’ente paga in denaro.
Collocazione in bilancio
Attivo C.II.5-bis (crediti tributari); indicazione nel quadro RU e informativa in nota integrativa.
Utilizzo
I crediti agevolativi si compensano nei termini e con le modalità della norma istitutiva. I crediti da indicare nel quadro RU non rientrano nel tetto annuo di 2 milioni, ma sono soggetti in generale al limite annuo di 250.000 euro, salvo deroga della singola disciplina.
Cessione
Alcuni crediti si possono cedere a terzi; il corrispettivo inferiore al valore nominale genera una minusvalenza.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. La legge istitutiva stabilisce di solito che il credito non concorre al reddito né alla base IRAP e non rileva ai fini degli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR: va verificata per ogni agevolazione.
- IRAP. Per le società di capitali il contributo iscritto in A.5 (altri ricavi e proventi) si esclude dalla base IRAP quando la norma istitutiva lo prevede, come di solito accade.
- IVA. I crediti verso l’Erario e gli enti previdenziali non sono corrispettivi di operazioni IVA: non c’è IVA da addebitare né da detrarre.
Crediti d’imposta agevolativi: esempio di contabilizzazione
Un’impresa matura un credito d’imposta di 20.000 euro su un macchinario; il credito si ripartisce con il risconto lungo la vita utile del bene.
I crediti d'imposta agevolativi sono contributi pubblici: si rilevano quando il diritto è certo, si usano in compensazione e di norma non concorrono al reddito né alla base IRAP.
Principi contabili (OIC)
Crediti tributari
L’OIC 25 colloca in C.II.5-bis (crediti tributari) i crediti verso l’Erario certi nell’esistenza e nell’importo: IVA, acconti e crediti di imposte dirette, ritenute subite, crediti d’imposta; si espongono al netto dei debiti della stessa imposta quando è ammessa la compensazione.
Contributi
L’OIC 16 rileva i contributi in conto impianti riducendo il costo del bene o con i risconti passivi; quelli in conto esercizio in A.5 (altri ricavi e proventi).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Contributi pubblici ricevuti. Gli importi e le informazioni sulle sovvenzioni, i contributi e i vantaggi economici non di carattere generale ricevuti da pubbliche amministrazioni, se nel complesso superano 10.000 euro nell’esercizio; per gli aiuti registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato basta dichiararne l’esistenza. Obbligo di legge: art. 1, c. 125-bis e 125-quinquies, L. 124/2017.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; contributi pubblici ricevuti (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
La legge istitutiva stabilisce di solito che il credito non concorre al reddito né alla base IRAP e non rileva ai fini degli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR: va verificata per ogni agevolazione. La quota imputata a conto economico si riprende quindi in diminuzione.
IRAP
Per le società di capitali il contributo iscritto in A.5 (altri ricavi e proventi) si esclude dalla base IRAP quando la norma istitutiva lo prevede, come di solito accade.
IVA
I crediti verso l’Erario e gli enti previdenziali non sono corrispettivi di operazioni IVA: non c’è IVA da addebitare né da detrarre. Si utilizzano in compensazione nel modello F24 o si chiedono a rimborso. I crediti agevolativi si possono usare anche oltre i limiti annui delle compensazioni solo se la norma lo prevede.
Credito d’imposta su un macchinario ripartito con i risconti
Un’impresa matura un credito d’imposta di 20.000 euro su un macchinario; il credito si ripartisce con il risconto lungo la vita utile del bene.
1. Rilevazione del credito - 30 giugno 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti d’imposta agevolativi (C.II.5-bis) | 20.000,00 | - |
| Risconti passivi (E del passivo) | - | 20.000,00 |
| Totale | 20.000,00 | 20.000,00 |
Il credito spetta sull’investimento in un macchinario da 100.000 euro ammortizzato in dieci anni.
2. Utilizzo in compensazione - 16 luglio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Erario c/ritenute da versare (D.12) | 5.000,00 | - |
| Crediti d’imposta agevolativi (C.II.5-bis) | - | 5.000,00 |
| Totale | 5.000,00 | 5.000,00 |
Le ritenute di giugno si pagano con il credito, indicando il codice tributo dell’agevolazione.
3. Quota del contributo di competenza - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Risconti passivi (E del passivo) | 1.000,00 | - |
| Altri ricavi e proventi – contributi (A.5) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
La quota segue l’ammortamento del bene, metà nel primo anno; non essendo tassata, si toglie con una variazione in diminuzione.
Controlli prima della dichiarazione
- Norma istitutiva. Verificare condizioni, cumulo e trattamento fiscale.
- Codice tributo. Usare il codice corretto in F24.
- Registro aiuti. Verificare l’iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Errori ricorrenti
Credito tassato
Di norma non concorre al reddito.
Credito in conto impianti tutto a ricavo
Va ripartito sulla vita del bene.
Utilizzo prima dei termini
È sanzionato come credito non spettante.
