Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Crediti di imposta per contributi

Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Crediti di imposta per contributi - molti crediti d’imposta non sono semplici posizioni verso l’erario, come un credito IVA o un eccesso di acconti, ma agevolazioni concesse per incentivare investimenti o attività: investimenti in beni strumentali, ricerca e sviluppo, formazione, pubblicità, energia. Pur utilizzandosi in compensazione come un credito tributario, nella sostanza economica sono contributi pubblici, e il bilancio li tratta come tali. Da questa natura discendono il momento di rilevazione, la voce di conto economico e il loro trattamento fiscale.

Profilo civilistico

Il credito si rileva quando matura il diritto, cioè quando sono soddisfatte le condizioni previste dalla norma e c’è la ragionevole certezza di poterlo utilizzare, e non quando viene compensato. Se riguarda l’acquisto di beni strumentali, è un contributo in conto impianti: secondo l’OIC 16 si rileva a riduzione del costo del bene, con il metodo diretto, oppure tra i proventi con un risconto passivo rilasciato in parallelo con l’ammortamento, con il metodo indiretto. Se riguarda costi di periodo, come la ricerca o la formazione, è un contributo in conto esercizio in A.5 (altri ricavi e proventi). Il credito si iscrive tra i crediti tributari (C.II.5-bis).

Profilo fiscale

Le norme istitutive dei principali crediti agevolativi prevedono che il credito non concorra alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP. Il provento rilevato in bilancio, o la riduzione dell’ammortamento, va quindi neutralizzato in dichiarazione con una variazione in diminuzione. Il credito va indicato nel quadro RU della dichiarazione, si utilizza in compensazione secondo le quote e i limiti della norma e, per alcuni, può essere ceduto.

Revoca

Se i requisiti vengono meno dopo la rilevazione, ad esempio per la cessione anticipata del bene agevolato o il trasferimento all’estero, il credito va restituito in proporzione, con interessi, e il provento già rilevato si storna.

Documentazione

Per molti crediti la legge richiede perizie, certificazioni del revisore, comunicazioni preventive al Ministero e l’indicazione del riferimento normativo in fattura. La mancanza di questi adempimenti può rendere il credito non spettante.

Punti di attenzione

Occorre distinguere per ciascun credito il regime contabile e fiscale previsto dalla norma e seguire in un prospetto maturazione, utilizzo e residuo, riconciliandolo con il quadro RU. La trasparenza sugli aiuti ricevuti segue la legge 124/2017.

Informativa

La nota integrativa indica il metodo di contabilizzazione e, per i crediti non di carattere generale, gli importi ricevuti secondo la legge 124/2017.

Crediti di imposta per contributi: esempio di contabilizzazione

Un’impresa acquista un bene strumentale da 100.000 euro e matura un credito d’imposta di 10.000 euro. Con il metodo indiretto rileva un provento di 10.000 euro e un risconto; ogni anno rilascia la quota di competenza e la neutralizza in dichiarazione, mentre l’ammortamento del bene resta deducibile per intero.

Se il bene viene ceduto prima della scadenza del periodo di sorveglianza, la società restituisce la quota di credito già utilizzata relativa al bene e rileva il debito, con interessi, riducendo il risconto residuo.

Regola Fondamentale & Ratio

Il credito d'imposta agevolativo è nella sostanza un contributo: si rileva in conto esercizio o in conto impianti secondo i costi agevolati e, di regola, non concorre al reddito né alla base IRAP.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 16legge 160/2019

🏛️Principi contabili (OIC)

Momento di rilevazione: la maturazione del diritto, non l’utilizzo in compensazione

Il credito d’imposta agevolativo, quando riconducibile alla natura di un contributo pubblico, è rilevato in bilancio secondo il principio di competenza economica nell’esercizio in cui matura il diritto al beneficio, cioè quando l’investimento agevolato è completato e sussiste la ragionevole certezza del rispetto dei requisiti previsti dalla norma istitutiva, e non nell’esercizio, eventualmente successivo, in cui il credito viene effettivamente utilizzato in compensazione nel modello F24: un’impresa che maturasse il diritto al credito nell’esercizio N, utilizzandolo poi in compensazione solo nell’esercizio N+1 o successivo, deve comunque rilevare il provento per competenza nell’esercizio N.

Credito riferito a investimenti in beni strumentali: contributo in conto impianti

Quando il credito d’imposta è correlato all’acquisto di un bene strumentale, la prassi contabile lo tratta, in coerenza con l’OIC 16, come un contributo in conto impianti, da rilevare con uno dei due metodi ammessi: il metodo indiretto, che imputa il contributo a conto economico gradualmente, quale provento (voce A.5, altri ricavi e proventi), lungo il periodo di ammortamento del cespite a cui accede, mediante l’iscrizione di un risconto passivo; oppure il metodo diretto, che porta il contributo in diminuzione del costo del cespite stesso, riducendo corrispondentemente le quote di ammortamento future. Entrambi i metodi realizzano la medesima correlazione temporale tra il beneficio del credito e la vita utile del bene a cui esso si riferisce, ma incidono diversamente sulla struttura dello stato patrimoniale e sugli indicatori di bilancio.

Credito riferito a costi di periodo: contributo in conto esercizio

Quando il credito d’imposta è correlato a costi di periodo, come nel caso dei crediti per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di design, esso è trattato come un contributo in conto esercizio, rilevato per competenza nello stesso esercizio in cui sono sostenuti i costi agevolati a cui il credito si riferisce, tra i proventi della gestione caratteristica o, secondo l’orientamento più diffuso nella prassi, quale posta rettificativa dei costi stessi quando la correlazione con una specifica voce di costo è diretta e univoca.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Credito d’imposta come contributo. Il metodo di rilevazione (conto esercizio, riduzione del costo del bene o risconto) e l’eventuale irrilevanza fiscale del provento. Principio contabile: OIC 16, par. 90.
  • Contributi pubblici ricevuti. Gli importi e le informazioni sulle sovvenzioni, i contributi e i vantaggi economici non di carattere generale ricevuti da pubbliche amministrazioni, se nel complesso superano 10.000 euro nell’esercizio; per gli aiuti registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato basta dichiararne l’esistenza. Obbligo di legge: art. 1, c. 125-bis e 125-quinquies, L. 124/2017.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; contributi pubblici ricevuti (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Irrilevanza ai fini IRES e IRAP

Le norme istitutive dei principali crediti d’imposta agevolativi con natura di contributo prevedono tipicamente una clausola espressa di irrilevanza fiscale: il credito non concorre a formare il reddito imponibile ai fini IRES, né la base imponibile ai fini IRAP, e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi non specificamente riferiti ad attività o beni da cui derivano proventi tassabili di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Questa clausola distingue nettamente i crediti agevolativi in esame dai contributi in conto esercizio o in conto impianti di matrice diversa, tassabili secondo le regole ordinarie degli articoli 85 e 88 del TUIR: la specifica disciplina istitutiva di ciascun credito d’imposta agevolativo va quindi sempre verificata puntualmente, poiché è da essa, e non da una regola generale, che discende l’esenzione.

Panorama dei principali crediti d’imposta con natura di contributo

Tra i crediti d’imposta più diffusi che seguono questo trattamento figurano il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, riferito ai beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, il credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, disciplinato dall’articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 160/2019 e successive proroghe, il credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica, e il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che investono nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno: la disciplina di ciascuno di questi crediti, comprese aliquote, massimali di spesa agevolabile e percentuale di fruizione effettiva, è soggetta a frequenti modifiche normative, anche in corso d’anno, ed è quindi necessario verificarne la versione vigente al momento della maturazione del diritto, poiché regimi apparentemente simili si sono succeduti nel tempo con presupposti e aliquote anche sensibilmente diversi.

Verifica dei requisiti e revoca del beneficio

Quando i requisiti sostanziali per la fruizione del credito vengono meno successivamente alla sua rilevazione in bilancio, ad esempio per la cessione del bene agevolato prima del decorso del periodo minimo di sorveglianza previsto dalla norma istitutiva, l’impresa deve restituire il credito indebitamente fruito, con i relativi interessi, e rilevare contabilmente una sopravvenienza passiva pari alla quota di provento già imputata a conto economico negli esercizi precedenti: la verifica del mantenimento dei requisiti lungo l’intero periodo di sorveglianza previsto dalla norma è quindi un controllo da ripetere a ogni chiusura di bilancio, e non solo nell’esercizio di maturazione del credito.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali con metodo indiretto

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Lambda Srl acquista un macchinario 4.0 del costo di 200.000 euro, ammortizzato al 10% annuo, maturando un credito d’imposta di 40.000 euro, non tassabile ai fini IRES e IRAP, che intende contabilizzare con il metodo indiretto quale risconto passivo.

Fattura del macchinario e interconnessione - 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Impianti e macchinario (B.II.2) 200.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 44.000,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 244.000,00
Totale 244.000,00 244.000,00

Il credito matura quando il bene è consegnato, entra in funzione ed è interconnesso al sistema aziendale, con la perizia o l’attestazione richiesta. Il pagamento del fornitore chiude il debito senza effetti economici.

1. Rilevazione del credito d’imposta all’esercizio di maturazione del diritto

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Credito d’imposta per investimenti (C.II.5-bis) 40.000,00 -
Risconti passivi (E) - 40.000,00
Totale 40.000,00 40.000,00

2. Rilascio a conto economico della quota di competenza del primo esercizio (10%, pari alla quota di ammortamento del cespite)

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Risconti passivi (E) 4.000,00 -
Altri ricavi e proventi (A.5) - 4.000,00
Totale 4.000,00 4.000,00

Il provento di 4.000 euro, corrispondente alla medesima percentuale di ammortamento applicata al cespite, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini IRES né la base imponibile ai fini IRAP, in forza della clausola di irrilevanza fiscale tipicamente prevista dalla norma istitutiva del credito: in dichiarazione dei redditi, Lambda Srl opera pertanto una variazione in diminuzione di pari importo.

3. Ammortamento del macchinario - 31 dicembre

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ammortamento immobilizzazioni materiali (B.10.b) 20.000,00 -
Fondo ammortamento impianti e macchinario (rettifica B.II.2) - 20.000,00
Totale 20.000,00 20.000,00

Il rilascio del risconto segue l’ammortamento: 10% del credito contro 10% del costo del bene.

4. Utilizzo del credito in compensazione - 16 giugno dell’anno successivo

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti tributari (D.12) 13.333,33 -
Credito d’imposta per investimenti (C.II.5-bis) - 13.333,33
Totale 13.333,33 13.333,33

Il credito si usa in compensazione in F24 secondo le quote annuali previste dalla norma, qui tre quote. L’utilizzo del credito e il rilascio del risconto seguono tempi diversi e indipendenti.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Momento di competenza. Verificare che il credito sia stato rilevato nell’esercizio di maturazione del diritto e non in quello, eventualmente successivo, di utilizzo in compensazione.
  • Metodo di rilevazione dei contributi in conto impianti. Verificare la coerenza nell’applicazione del metodo diretto o indiretto per i crediti riferiti a beni strumentali, secondo l’OIC 16.
  • Clausola di irrilevanza fiscale. Verificare puntualmente, nella norma istitutiva dello specifico credito d’imposta, la sussistenza e l’esatta formulazione della clausola di esclusione dal reddito IRES e dalla base imponibile IRAP.
  • Periodo di sorveglianza. Verificare, a ogni chiusura di bilancio, il mantenimento dei requisiti sostanziali richiesti per la fruizione del credito lungo l’intero periodo di sorveglianza previsto dalla norma istitutiva.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Credito iscritto tra i ricavi e poi ripreso in dichiarazione senza tracciarlo

Il credito d'imposta avente natura di contributo va rilevato a conto economico secondo il metodo scelto, ma per effetto della clausola di irrilevanza la quota imputata ogni anno deve essere sterilizzata con una variazione in diminuzione. Senza un prospetto che segua il risconto anno per anno, la variazione viene dimenticata negli esercizi successivi al primo e la parte del contributo rilasciata a conto economico finisce tassata.

Errore ricorrente

Compensazione anticipata rispetto alle quote previste

Molti crediti agevolativi sono utilizzabili in compensazione solo in quote annuali di pari importo o dopo specifici adempimenti, come la comunicazione di completamento dell'investimento. Compensare l'intero importo nel primo anno configura un utilizzo di credito non spettante nei tempi, con sanzioni rilevanti e recupero dell'importo compensato in eccesso.

Errore ricorrente

Bene agevolato ceduto durante il periodo di sorveglianza senza rideterminare il credito

Se il bene che ha generato il credito viene venduto o destinato a strutture estere prima del termine previsto dalla norma, il credito va ridotto e l'importo già utilizzato riversato. Cedere il cespite senza verificare la clausola di recapture lascia in bilancio un'attività non più spettante e espone al recupero con interessi e sanzioni.