Inquadramento generale
Costo ammortizzato nei bilanci abbreviati e micro - le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, secondo l’articolo 2435-bis del codice civile, e le micro-imprese, secondo l’articolo 2435-ter, possono non applicare il costo ammortizzato: in deroga all’articolo 2426 possono iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. È una semplificazione importante, perché evita di calcolare il tasso di interesse effettivo e di attualizzare crediti e debiti, ma resta una facoltà: chi preferisce può applicare il criterio ordinario.
Profilo civilistico
Chi si avvale della deroga iscrive il debito al valore nominale per tutta la durata del rapporto, senza separare la componente di interesse implicita. I costi di transazione iniziali di un finanziamento, come spese di istruttoria, imposta sostitutiva e commissioni, non riducono il debito: si iscrivono tra i risconti attivi e si ripartiscono a quote costanti lungo la durata del prestito, a integrazione degli interessi passivi, come prevedono l’OIC 19 e l’OIC 15. La scelta va applicata con coerenza nel tempo e indicata in nota integrativa.
Profilo fiscale
La scelta non crea un regime fiscale diverso: i componenti di reddito si determinano secondo le regole ordinarie. Per le società che applicano la derivazione rafforzata, anche i costi di transazione ripartiti con i risconti rilevano ai fini fiscali secondo l’imputazione di bilancio e, in quanto oneri accessori a finanziamenti, entrano nel calcolo del limite di deducibilità degli interessi dell’articolo 96 del TUIR per la quota di competenza dell’esercizio.
Micro-imprese e derivazione rafforzata
Le micro-imprese che restano tali non applicano la derivazione rafforzata: i componenti di reddito seguono le regole ordinarie del TUIR anche quando diverse da quelle di bilancio. Dal D.Lgs. 192/2025 la derivazione si applica invece alle micro-imprese che scelgono di redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria.
Passaggio a una forma superiore
Se la società supera i limiti e deve passare al bilancio ordinario, dall’esercizio del passaggio deve applicare il costo ammortizzato. L’OIC 29 consente di applicarlo solo alle operazioni sorte da quel momento, lasciando le precedenti al valore nominale fino all’estinzione.
Punti di attenzione
Occorre verificare ogni anno i limiti dimensionali che danno diritto alla semplificazione e mantenere un prospetto dei costi di transazione riscontati, con la quota di competenza di ogni esercizio.
Informativa
La nota integrativa indica il criterio adottato per crediti, debiti e titoli e, se si applica la rilevanza, le ragioni per cui gli effetti del costo ammortizzato sono considerati irrilevanti.
Costo ammortizzato nei bilanci abbreviati e micro: esempio di contabilizzazione
Una società in bilancio abbreviato ottiene un finanziamento biennale di 100.000 euro pagando 2.000 euro di commissioni. Iscrive il debito a 100.000 euro e un risconto attivo di 2.000 euro, di cui imputa 1.000 euro ogni anno tra gli oneri finanziari. Con il costo ammortizzato avrebbe iscritto il debito a 98.000 euro, ottenendo lo stesso effetto sul risultato attraverso il tasso effettivo.
La differenza tra i due criteri, in questi casi, riguarda soprattutto l’esposizione in bilancio e il calcolo, non il risultato complessivo dell’operazione.
Bilancio abbreviato e micro-imprese possono iscrivere crediti e debiti al valore nominale, ripartendo per competenza i costi di transazione: la scelta semplifica il bilancio ma va applicata con coerenza.
Principi contabili (OIC)
Ambito soggettivo della deroga
Possono avvalersi della deroga le società che, non emettendo titoli negoziati in mercati regolamentati e non ricorrendo ad altre condizioni ostative previste dall’articolo 2435-bis, primo comma, c.c., non superano per due esercizi consecutivi due dei tre limiti dimensionali ivi indicati (totale dell’attivo dello stato patrimoniale, ricavi delle vendite e delle prestazioni, numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio); le micro-imprese, secondo l’articolo 2435-ter c.c., sono un sottoinsieme delle società in forma abbreviata che rispettano soglie dimensionali ulteriormente ridotte. La deroga sul costo ammortizzato, pur essendo diffusamente collocata dalla prassi contabile nell’ambito delle semplificazioni per il bilancio abbreviato, si applica quindi anche alle micro-imprese, che del bilancio abbreviato costituiscono una sottocategoria ancora più semplificata.
Natura opzionale della deroga e coerenza nel tempo
L’applicazione del criterio del valore nominale in luogo del costo ammortizzato è una facoltà, non un obbligo: l’impresa che rientra nei limiti dimensionali per la forma abbreviata o micro può comunque scegliere di applicare il costo ammortizzato secondo le regole ordinarie, ad esempio quando dispone già dei sistemi informativi necessari al calcolo del tasso effettivo. La scelta, una volta operata, va mantenuta con criterio di continuità nel tempo per categorie omogenee di debiti, in coerenza con il principio generale di comparabilità dei bilanci tra esercizi diversi, e va illustrata in nota integrativa quando la sua omissione sarebbe prevista dal regime ordinario.
Effetti sulla rappresentazione in bilancio
La rinuncia al costo ammortizzato comporta l’iscrizione del debito al valore nominale per l’intera durata dell’operazione, senza lo scorporo della componente di interesse implicito eventualmente presente: i costi di transazione sostenuti per ottenere il finanziamento, in questo caso, sono imputati secondo le regole ordinarie di competenza previste per gli oneri pluriennali, anziché essere riclassificati tra gli interessi passivi tramite il meccanismo del tasso effettivo, con una rappresentazione meno analitica ma più semplice della componente finanziaria dell’operazione.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criterio adottato. Se la società si avvale della facoltà di non applicare il costo ammortizzato, il criterio adottato per crediti, debiti e titoli. Obbligo di legge: art. 2435-bis, c. 8, c.c.; OIC 15, par. 84.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criterio adottato; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Neutralità della deroga sul piano tributario
La scelta di non applicare il costo ammortizzato non introduce un regime fiscale differenziato: per i soggetti che rientrano nel regime di derivazione rafforzata, il valore di iscrizione del debito adottato in bilancio, sia esso il valore nominale o il costo ammortizzato, rileva anche ai fini fiscali secondo le qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio stesso. Per le micro-imprese che si avvalgono delle semplificazioni dell’articolo 2435-ter c.c., tuttavia, l’articolo 83, comma 1, del TUIR esclude l’applicazione della derivazione rafforzata, che dal periodo d’imposta 2025 si applica invece alle micro-imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria o abbreviata (D.Lgs. 192/2025): tali imprese restano soggette al principio ordinario di derivazione semplice dell’articolo 83 del TUIR, secondo cui i componenti negativi e positivi rilevano per competenza secondo le regole generali del TUIR, con conseguente possibile disallineamento tra il dato di bilancio, redatto al valore nominale, e le regole fiscali sull’imputazione temporale degli interessi e degli oneri accessori.
Deducibilità dei costi di transazione non riclassificati
Quando l’impresa in forma abbreviata o micro non applica il costo ammortizzato, i costi di transazione del finanziamento restano iscritti secondo la loro natura originaria di oneri pluriennali e sono deducibili secondo le regole generali di competenza dell’articolo 109 del TUIR, ripartiti lungo la durata del finanziamento; gli interessi passivi, calcolati sul tasso nominale contrattuale e non su un tasso effettivo comprensivo dei costi di transazione, restano soggetti al limite ordinario di deducibilità dell’articolo 96 del TUIR, senza le rettifiche che il criterio del costo ammortizzato avrebbe altrimenti comportato.
Iscrizione di un finanziamento al valore nominale in un bilancio micro
Kappa Srl, micro-impresa ai sensi dell’articolo 2435-ter c.c., riceve un finanziamento bancario di 100.000 euro, con costi di istruttoria di 2.000 euro trattenuti dalla banca all’erogazione; la società si avvale della deroga e iscrive il debito al valore nominale, senza applicare il costo ammortizzato.
1. Erogazione del finanziamento al netto dei costi di istruttoria trattenuti
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 98.000,00 | - |
| Costi di istruttoria, risconti attivi (D) | 2.000,00 | - |
| Debiti v/banche (D.4) | - | 100.000,00 |
| Totale | 100.000,00 | 100.000,00 |
2. Storno della quota di competenza dei costi di istruttoria a fine esercizio (finanziamento quinquennale, primo anno)
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Oneri finanziari (C.17) | 400,00 | - |
| Risconti attivi (D) | - | 400,00 |
| Totale | 400,00 | 400,00 |
Il debito verso banche resta iscritto per l’intero valore nominale di 100.000 euro per tutta la durata del finanziamento, senza lo scorporo di alcuna componente di interesse implicito collegata ai costi di istruttoria: questi ultimi sono ripartiti per competenza, quale onere pluriennale, lungo la durata quinquennale del prestito, con una quota annua di 400 euro (2.000 diviso cinque anni) imputata a conto economico tra gli oneri finanziari.
3. Pagamento della rata annuale - 31 dicembre
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Interessi passivi (C.17) | 5.000,00 | - |
| Debiti v/banche (D.4) | 20.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 25.000,00 |
| Totale | 25.000,00 | 25.000,00 |
Con interessi del 5% e rimborso in cinque quote di capitale da 20.000 euro, la prima rata comprende 5.000 euro di interessi. Negli anni successivi il risconto dei costi di istruttoria continua a ridursi di 400 euro l’anno, indipendentemente dalle rate.
Controlli prima della dichiarazione
- Verifica dei requisiti dimensionali. Verificare il rispetto, per due esercizi consecutivi, dei limiti dimensionali dell’articolo 2435-bis o dell’articolo 2435-ter c.c. prima di applicare la deroga.
- Coerenza della scelta nel tempo. Verificare che la scelta di non applicare il costo ammortizzato sia mantenuta con criterio di continuità per categorie omogenee di debiti.
- Derivazione rafforzata esclusa per le micro-imprese. Verificare che le micro-imprese che redigono il bilancio in forma semplificata applichino la derivazione semplice, perché l’articolo 83 del TUIR le esclude dalla derivazione rafforzata, salvo che redigano il bilancio in forma ordinaria o abbreviata.
- Ripartizione dei costi di transazione. Verificare che i costi di transazione non riclassificati tramite il costo ammortizzato siano correttamente ripartiti per competenza lungo la durata del finanziamento.
Errori ricorrenti
Deroga estesa ai crediti e ai titoli senza distinguere
La facoltà di non applicare il costo ammortizzato riguarda crediti, debiti e titoli, ma la scelta va operata consapevolmente e applicata in modo coerente per ciascuna categoria. Estenderla per inerzia a un finanziamento concesso a tasso nettamente fuori mercato, senza valutare la perdita di significatività della rappresentazione, porta a esporre il credito a un valore nominale che non riflette il suo effettivo contenuto economico.
Costi di transazione spesati integralmente all'erogazione
Chi rinuncia al costo ammortizzato non può per questo imputare a conto economico in un'unica soluzione le spese di istruttoria, le commissioni e l'imposta sostitutiva sul mutuo. Questi oneri restano di competenza di tutta la durata del finanziamento e vanno ripartiti con i risconti. Spesarli subito riduce il risultato del primo esercizio e lo gonfia in quelli successivi.
Ritorno al costo ammortizzato dimenticato dopo il superamento dei limiti
Quando la società perde i requisiti del bilancio abbreviato o micro per due esercizi consecutivi, deve passare al bilancio ordinario e applicare il costo ammortizzato alle operazioni rilevate da quel momento. Continuare con il valore nominale per abitudine produce un bilancio ordinario non conforme e, per i soggetti in derivazione rafforzata, valori fiscalmente rilevanti non corretti.
