Inquadramento generale
Il costo ammortizzato è il criterio con cui, dal 2016, l’articolo 2426, numero 8, del codice civile chiede di valutare crediti, debiti e titoli. Serve a far emergere la vera componente finanziaria di un rapporto: gli interessi non sono solo quelli dichiarati nel contratto, ma comprendono anche i costi di transazione, le commissioni, gli scarti tra valore erogato e valore di rimborso e l’effetto di tassi molto diversi da quelli di mercato. Il tasso che tiene conto di tutti questi elementi è il tasso di interesse effettivo, che attualizza esattamente i flussi attesi.
Come funziona
Al momento iniziale il credito o il debito si iscrive al valore erogato o incassato, al netto dei costi di transazione. Negli esercizi successivi gli interessi si calcolano applicando il tasso effettivo al valore contabile, e la differenza rispetto agli interessi pagati o incassati aumenta o riduce il valore del credito o del debito, fino a farlo coincidere con il valore di rimborso a scadenza. Se il tasso contrattuale è significativamente diverso da quello di mercato, il credito o il debito si iscrive al valore attuale dei flussi scontati al tasso di mercato, e la differenza si tratta secondo la sua natura.
Quando non si applica
L’OIC 15 e l’OIC 19 consentono di non applicare il costo ammortizzato quando gli effetti sono irrilevanti, ad esempio per crediti e debiti con scadenza entro dodici mesi o con costi di transazione modesti. Le società che redigono il bilancio abbreviato e le micro-imprese possono iscrivere crediti al presumibile valore di realizzo e debiti al valore nominale.
Profilo fiscale
Per effetto della derivazione rafforzata, gli interessi calcolati con il tasso effettivo, compresi i costi di transazione, hanno rilevanza fiscale e rientrano tra gli interessi passivi soggetti al limite dell’articolo 96 del TUIR. La componente finanziaria implicita di un credito commerciale con dilazione fuori mercato riduce il ricavo e genera interessi attivi.
Punti di attenzione
Il calcolo del tasso effettivo richiede un piano dei flussi per ogni finanziamento significativo, da aggiornare in caso di rinegoziazione. La scelta di non applicare il criterio per irrilevanza va motivata.
Informativa
La nota integrativa indica i criteri seguiti, le ragioni dell’eventuale mancata applicazione e, se rilevanti, i tassi effettivi e le scadenze.
Costo ammortizzato: esempio di contabilizzazione
Una società ottiene un mutuo di 100.000 euro al 4%, pagando 3.000 euro di spese di istruttoria. Iscrive il debito a 97.000 euro e calcola gli interessi al tasso effettivo, più alto del 4%, così che le spese di istruttoria si ripartiscono sulla durata come maggiori interessi passivi.
Crediti commerciali
Per i crediti commerciali il criterio si applica soprattutto quando la dilazione concessa al cliente è lunga e senza interessi o con interessi molto inferiori al mercato: in quel caso il ricavo si rileva al valore attuale del credito, e la differenza rispetto al valore nominale emerge come interesse attivo durante la dilazione. Per le dilazioni ordinarie entro l’anno l’effetto è di norma irrilevante e il credito resta al valore nominale.
Il costo ammortizzato fa emergere la componente finanziaria implicita in crediti e debiti a condizioni fuori mercato: interessi effettivi e costi di transazione diventano oneri finanziari, soggetti al limite dell'articolo 96.
Principi contabili (OIC)
Definizioni: valore iniziale, tasso nominale e tasso effettivo
Il valore iniziale di iscrizione di un debito è pari al valore nominale, dedotti i costi di transazione, gli sconti e gli abbuoni; i costi di transazione includono tutte le spese che non sarebbero state sostenute se non fosse stato contratto il debito, quali onorari e commissioni pagati a mediatori finanziari, consulenti e notai, tasse e oneri sui trasferimenti, spese di istruttoria, oneri di perizia e altri costi accessori per l’ottenimento del finanziamento, ma non includono premi o sconti sul valore nominale del debito né gli altri oneri previsti dal contratto e pagati alla controparte. Il tasso di interesse nominale è quello contrattuale, applicato al valore nominale per determinare i flussi di interessi nominali lungo la durata del debito; il tasso di interesse effettivo è invece quello che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento, includendo nel calcolo tutti gli oneri pagati o ricevuti tra le parti, i costi di transazione e ogni altro premio o sconto: se determinato in sede di rilevazione iniziale, il tasso effettivo non va successivamente aggiornato per riflettere i mutamenti dei tassi di mercato.
Quando la valutazione al costo ammortizzato differisce dal valore nominale
La valutazione al costo ammortizzato produce un risultato diverso da quella al valore nominale in due circostanze, anche concorrenti: quando sono presenti costi iniziali di transazione, e quando il tasso di interesse nominale dell’operazione è diverso dal tasso di mercato. Dalla combinazione di questi due elementi discendono quattro situazioni tipiche: se sono presenti sia costi iniziali sia un tasso contrattuale già in linea con quello di mercato, si applica comunque il costo ammortizzato, perché il tasso effettivo (di tipo TAEG) risulta comunque diverso dal tasso nominale per effetto dei costi di transazione, ma senza necessità di attualizzazione poiché tasso contrattuale e tasso di mercato coincidono; se non vi sono costi iniziali e il tasso contrattuale coincide con quello di mercato, si applica il costo ammortizzato tenendo conto dell’attualizzazione; se sono presenti sia costi iniziali sia un tasso contrattuale difforme da quello di mercato, si applica il costo ammortizzato sia per il tasso effettivo sia per l’attualizzazione della posta; se infine non vi sono costi iniziali e il tasso contrattuale coincide con quello di mercato, il valore nominale coincide già con la valutazione al costo ammortizzato, senza necessità di alcuna rettifica.
Principio di rilevanza: quando il costo ammortizzato può non applicarsi
Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato quando i suoi effetti sono irrilevanti rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta, anche per operazioni con scadenza superiore ai dodici mesi: si può presumere l’irrilevanza quando i debiti o i crediti sono a breve termine, con scadenza inferiore ai dodici mesi, oppure quando i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale dell’operazione. Nel caso di mancata applicazione del costo ammortizzato per irrilevanza, i costi accessori sono imputati integralmente a conto economico nell’esercizio del loro sostenimento, poiché l’irrilevanza non sarebbe compatibile con una loro sospensione tra i costi pluriennali o tra i risconti. In ogni caso, quando un criterio di valutazione, rilevazione, presentazione e informativa non viene applicato, l’articolo 2423, quarto comma, c.c. impone di illustrare in nota integrativa i criteri con i quali è stata data attuazione a tale disposizione: i principi contabili OIC 15 e OIC 19 citano, quali esempi di non applicazione ammessa, proprio la mancata applicazione del costo ammortizzato per crediti o debiti con scadenza inferiore a dodici mesi e la mancata attualizzazione nei casi di non significatività della differenza tra tasso contrattuale ed effettivo e tasso di mercato.
Caso dei finanziamenti infruttiferi
Quando un finanziamento, tipicamente concesso dai soci, è privo di interessi, l’attualizzazione del suo valore nominale al tasso di mercato genera una differenza che, secondo l’OIC 19, va imputata a incremento del patrimonio netto quando il finanziamento è riconducibile a un rapporto di partecipazione, in quanto l’erogazione a titolo infruttifero da parte del socio configura, nella sostanza, un apporto patrimoniale a favore della società finanziata: il principio, elaborato dall’OIC con specifico riferimento ai finanziamenti infragruppo, è generalmente ritenuto applicabile anche ai finanziamenti erogati da soci persone fisiche, in virtù del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
- Altre informazioni sui crediti. Se rilevanti: tasso di interesse effettivo e scadenze, crediti con condizioni di pagamento modificate, crediti dati in garanzia di propri debiti, interessi di mora compresi nei crediti scaduti, concentrazione dei crediti, composizione dei crediti verso altri. Principio contabile: OIC 15, par. 78.
- Altre informazioni sui debiti. Se rilevanti: suddivisione dei debiti verso banche tra conto corrente, breve e medio-lungo termine; composizione degli altri debiti (D.14); debiti con condizioni di pagamento modificate; scadenza, rimborso e tasso dei debiti assistiti da garanzie reali. Principio contabile: OIC 19, par. 81.
- Componente non finanziaria. Le ragioni per cui alla differenza tra importo erogato o ricevuto e valore attuale dei flussi è stata attribuita natura diversa da quella finanziaria. Principio contabile: OIC 15, par. 78; OIC 19, par. 81.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Rilevanza fiscale della componente finanziaria implicita
Ai fini IRES, vale il principio di derivazione rafforzata per i soggetti che vi rientrano: il costo di acquisto o il ricavo di vendita rilevano fiscalmente per l’importo iscritto in bilancio secondo il costo ammortizzato, e non per il valore nominale dell’operazione. Gli interessi passivi impliciti, derivanti dallo scorporo della componente finanziaria, sono deducibili nei limiti ordinari previsti dall’articolo 96 del TUIR, con riferimento al risultato operativo lordo (ROL); gli interessi attivi impliciti concorrono a formare il reddito secondo le regole ordinarie di competenza. Ai fini IRAP, invece, vale il principio di derivazione dal dato di bilancio, ma con una rettifica specifica: gli interessi passivi e attivi impliciti, in quanto allocati nell’area finanziaria del conto economico e non nel valore della produzione, sono fiscalmente irrilevanti ai fini IRAP, sia in deduzione sia in tassazione.
Costi di transazione dei finanziamenti e loro deducibilità
I costi di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, quando il tasso contrattuale è già in linea con quello di mercato, hanno natura finanziaria e vengono riclassificati, tramite il meccanismo del costo ammortizzato, dalla voce originaria di costo alla voce degli interessi e oneri finanziari, con effetto di ripartizione lungo la durata del finanziamento secondo il tasso di interesse effettivo: ai fini IRES tali costi, avendo natura di oneri finanziari assimilati agli interessi, concorrono al limite di deducibilità dell’articolo 96 del TUIR per la quota imputata in ciascun esercizio, mentre ai fini IRAP restano indeducibili in quanto allocati nell’area finanziaria.
Cespiti acquistati con pagamento dilazionato: effetti sull’ammortamento
Quando un cespite strumentale è acquistato con pagamento dilazionato a condizioni fuori mercato, il costo ammortizzato impone di scorporare la componente di interesse implicito dal prezzo di acquisto, iscrivendo il cespite a un valore inferiore a quello nominale della fattura: ai fini IRES, è questo valore ridotto, e non il prezzo nominale, a costituire la base per il calcolo dell’ammortamento fiscalmente deducibile secondo i coefficienti dell’articolo 102 del TUIR, con un duplice effetto pratico rispetto al criterio del valore nominale, ossia quote di ammortamento inferiori e un costo per interessi passivi impliciti che viene dedotto in un numero di esercizi generalmente inferiore a quello dell’ammortamento del cespite, e comunque nei limiti dell’articolo 96 del TUIR.
Moratoria e rideterminazione del piano finanziario
Quando una moratoria concessa dal creditore comporta un effetto sostanziale sui termini contrattuali originari, ad esempio una sospensione della quota capitale che si protrae oltre i dodici mesi, occorre ricalcolare, al tasso di interesse effettivo originario, il nuovo valore attuale del debito o del credito, sulla base della revisione della stima dei flussi finanziari futuri conseguente alla moratoria: la differenza tra il nuovo valore attualizzato e il precedente valore contabile va rilevata a conto economico tra gli oneri o i proventi finanziari dell’esercizio in cui la moratoria è concessa.
Macchinario acquistato con pagamento dilazionato senza interessi
Iota Srl acquista il 1° gennaio 2025 un macchinario per 400.000 euro più IVA. Paga subito l’IVA di 88.000 euro e il prezzo in due rate annuali di 200.000 euro, senza interessi espliciti, mentre il tasso di mercato per operazioni simili è del 4%. Nel bilancio ordinario il debito si iscrive al costo ammortizzato: il valore attuale delle rate, 200.000 ÷ 1,04 + 200.000 ÷ 1,04² = 377.218,93 euro, è anche il costo del macchinario; i 22.781,07 euro di differenza sono interessi impliciti, da rilevare nei due anni.
1. Fattura del fornitore - 1° gennaio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Impianti e macchinario (B.II.2) | 377.218,93 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 88.000,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 465.218,93 |
| Totale | 465.218,93 | 465.218,93 |
Il debito è iscritto al valore attuale delle rate più l’IVA, che si paga subito e non si attualizza.
2. Pagamento dell’IVA - 1° gennaio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 88.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 88.000,00 |
| Totale | 88.000,00 | 88.000,00 |
3. Interessi del primo anno - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Interessi passivi – Interessi impliciti su debiti commerciali (C.17) | 15.088,76 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 15.088,76 |
| Totale | 15.088,76 | 15.088,76 |
Gli interessi sono 377.218,93 × 4% = 15.088,76 euro: il debito sale a 392.307,69 euro. Sono deducibili nei limiti dell’articolo 96 del TUIR.
4. Ammortamento del primo esercizio - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ammortamento immobilizzazioni materiali (B.10.b) | 37.721,89 | - |
| Fondo ammortamento impianti e macchinario (rettifica B.II.2) | - | 37.721,89 |
| Totale | 37.721,89 | 37.721,89 |
Si ammortizza il costo di 377.218,93 euro al 10%. Con la derivazione rafforzata il costo fiscale del bene coincide con quello di bilancio.
5. Pagamento della prima rata - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 200.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 200.000,00 |
| Totale | 200.000,00 | 200.000,00 |
6. Interessi del secondo anno e seconda rata - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Interessi passivi – Interessi impliciti su debiti commerciali (C.17) | 7.692,31 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | 192.307,69 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 200.000,00 |
| Totale | 200.000,00 | 200.000,00 |
Gli interessi sono 192.307,69 × 4% = 7.692,31 euro; con il pagamento della seconda rata il debito si azzera. In totale gli interessi rilevati sono 22.781,07 euro.
Controlli prima della dichiarazione
- Esenzione per irrilevanza. Verificare se il debito o il credito è a breve termine o se la differenza tra valore nominale e costo ammortizzato è di scarso rilievo, documentando in nota integrativa la scelta di non applicare il criterio.
- Tasso di interesse effettivo. Verificare che il tasso effettivo utilizzato includa correttamente tutti i costi di transazione, i premi e gli sconti pattuiti, e che non venga aggiornato successivamente alla rilevazione iniziale.
- Area di allocazione IRAP. Verificare che gli interessi attivi e passivi impliciti siano allocati nell’area finanziaria del conto economico e correttamente esclusi dalla base imponibile IRAP.
- Ammortamento del cespite. Verificare che la base di calcolo dell’ammortamento dei cespiti acquistati con pagamento dilazionato fuori mercato sia il valore rettificato al costo ammortizzato, e non il prezzo nominale di fattura.
- Finanziamenti infruttiferi dei soci. Verificare la corretta imputazione a patrimonio netto della differenza tra valore nominale e valore attuale dei finanziamenti infruttiferi ricevuti dai soci.
Errori ricorrenti
Ricavo di vendita con lunga dilazione rilevato al nominale
Quando un credito commerciale ha una scadenza oltre i dodici mesi senza interessi o con interessi molto inferiori a quelli di mercato, il ricavo va rilevato al valore attualizzato e la differenza costituisce un provento finanziario da ripartire lungo la dilazione. Rilevarlo interamente come ricavo di vendita anticipa margini e confonde gestione commerciale e finanziaria.
Rinegoziazione del debito senza nuova valutazione
Se le condizioni di un finanziamento vengono modificate in modo sostanziale, il debito originario va eliminato e sostituito da uno nuovo, valutato alle nuove condizioni; le modifiche non sostanziali comportano invece la rideterminazione del valore con il tasso originario. Continuare ad applicare il vecchio piano, come se nulla fosse cambiato, rende scorretto il valore della passività.
Interessi impliciti esclusi dal limite di deducibilità
Gli interessi passivi che emergono dall'applicazione del costo ammortizzato hanno la stessa natura degli interessi espliciti e rientrano nel limite di deducibilità legato al risultato operativo lordo. Dedurli integralmente, considerandoli una semplice rettifica valutativa, sottostima gli interessi rilevanti e può portare a una deduzione eccedente.
