Inquadramento generale
Costi nelle operazioni con l’estero - le operazioni tra un’impresa residente e società estere dello stesso gruppo pongono un problema specifico: i prezzi possono essere fissati in modo da spostare utili verso paesi con tassazione più bassa. Per contrastare questo rischio l’articolo 110, comma 7, del TUIR impone di valutare i componenti di reddito derivanti da queste operazioni sulla base del principio di libera concorrenza, cioè alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra imprese indipendenti in circostanze comparabili. È la disciplina dei prezzi di trasferimento, o transfer pricing.
Profilo fiscale
Il decreto ministeriale 14 maggio 2018 ha recepito le linee guida OCSE: il prezzo di libera concorrenza si determina con il metodo più appropriato al caso, scelto tra il confronto di prezzo, il prezzo di rivendita, il costo maggiorato, il margine netto della transazione e la ripartizione degli utili, sulla base di un’analisi di funzioni, rischi e beni delle parti. Se il prezzo praticato si discosta dal valore di libera concorrenza a danno del reddito italiano, l’Amministrazione rettifica il reddito. Le rettifiche a favore del contribuente sono ammesse solo nei casi previsti, come in esecuzione di accordi o procedure amichevoli.
Documentazione idonea
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 23 novembre 2020 disciplina la documentazione, composta da masterfile e documentazione nazionale, che l’impresa può predisporre per dimostrare la conformità dei prezzi. Se la documentazione è ritenuta idonea e il suo possesso è comunicato nella dichiarazione, in caso di rettifica non si applicano le sanzioni per infedele dichiarazione.
Profilo civilistico
In bilancio le operazioni con società del gruppo si rilevano ai prezzi effettivamente pattuiti: la rettifica di transfer pricing opera in dichiarazione, con una variazione in aumento. I crediti e debiti verso le società del gruppo si espongono nelle voci dedicate ai rapporti con controllate, collegate e controllanti. Le operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato vanno descritte in nota integrativa.
Operazioni con paesi non cooperativi
Il comma 9-bis dell’articolo 110 regola in modo distinto i costi derivanti da operazioni con imprese residenti in paesi non cooperativi a fini fiscali, che richiedono la prova dell’effettivo interesse economico e della concreta esecuzione dell’operazione.
Punti di attenzione
Le politiche di prezzo infragruppo vanno definite con contratti scritti e aggiornate periodicamente, con analisi di comparabilità.
Informativa
La relazione sulla gestione indica i rapporti con le imprese del gruppo; la nota integrativa le operazioni con parti correlate non a condizioni di mercato.
Costi nelle operazioni con l’estero: esempio di contabilizzazione
Una società italiana acquista componenti da una consociata estera a 120 euro, mentre fornitori indipendenti praticano 100 euro. In caso di controllo l’ufficio può ridurre il costo deducibile a 100 euro; con una documentazione idonea che giustifichi il prezzo, la società evita le sanzioni anche se la rettifica viene confermata.
La rettifica riguarda solo le imposte sui redditi: non modifica il bilancio né, di regola, la base imponibile IVA.
Nelle operazioni con società estere del gruppo i prezzi devono corrispondere al valore di libera concorrenza: la documentazione idonea predisposta e comunicata in dichiarazione protegge dalle sanzioni in caso di rettifica.
Principi contabili (OIC)
Rilevazione contabile indipendente dal valore fiscale
Le rilevazioni contabili delle operazioni con l’estero seguono i criteri ordinari di competenza ed inerenza, senza che l’obbligo di rideterminazione al valore normale ai fini fiscali imponga di per sé una corrispondente rettifica delle scritture contabili: il prezzo effettivamente pattuito e fatturato tra le parti correlate resta il valore di rilevazione in bilancio, mentre l’eventuale rettifica al valore normale opera esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi, tramite una variazione in aumento o, ricorrendone le condizioni, in diminuzione.
Finanziamenti infruttiferi infragruppo
Un profilo distinto riguarda i finanziamenti concessi senza corrispettivo a società estere del gruppo: sul piano contabile, quando il finanziamento è privo di un tasso di mercato, l’OIC 15 impone di valutare il credito al costo ammortizzato tenendo conto del tasso di interesse effettivo, il che può comportare la rilevazione di una componente reddituale figurativa collegata all’attualizzazione, distinta dalla questione, di natura più propriamente fiscale, se il valore normale debba essere applicato anche a un finanziamento per sua natura infruttifero.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Operazioni con parti correlate. Le operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato, con importo, natura del rapporto e ogni informazione necessaria a comprenderne gli effetti. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22-bis, c.c.; OIC 12, par. 130-137.
- Impegni, garanzie e passività potenziali. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con la natura delle garanzie reali prestate; distintamente quelli verso imprese del gruppo. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: operazioni con parti correlate (anche limitate alle operazioni con i maggiori azionisti, con i membri degli organi sociali e con le imprese partecipate); impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rapporti con imprese del gruppo. I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Controllo di diritto e di fatto e ambito soggettivo
La disciplina dell’articolo 110, comma 7, del TUIR si applica ai componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa residente, ne sono controllate, o sono controllate dalla medesima società che controlla l’impresa residente: il controllo rilevante può essere sia di diritto, fondato sulla partecipazione al capitale, sia di fatto, fondato su vincoli contrattuali o di altra natura che consentano un’influenza dominante sulle decisioni dell’impresa.
Documentazione idonea ed esimente sanzionatoria
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 360494 del 23 novembre 2020 disciplina la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati, articolata in un Masterfile, che fornisce una panoramica del gruppo multinazionale illustrandone il modello di business e le politiche generali di determinazione dei prezzi di trasferimento, e in una Documentazione Nazionale, che approfondisce le specifiche operazioni infragruppo dell’impresa residente: entrambi i documenti, redatti su base annuale e con effetti limitati al periodo d’imposta cui si riferiscono, devono essere consegnati all’Amministrazione finanziaria entro venti giorni dalla relativa richiesta. Per le piccole e medie imprese con ricavi non superiori a cinquanta milioni di euro sono previste semplificazioni che consentono, a determinate condizioni, di non aggiornare annualmente alcuni dati dell’analisi di comparabilità; per i servizi a basso valore aggiunto è inoltre previsto un approccio semplificato. Quando l’impresa dispone di documentazione ritenuta idonea, secondo l’articolo 1, comma 6, e l’articolo 2, comma 4-ter, del D.Lgs. 471/1997, non sono applicabili le sanzioni per infedele dichiarazione relative ai rilievi in materia di prezzi di trasferimento, anche in caso di rettifica accertata dall’Amministrazione finanziaria.
Ruling internazionale e accordi preventivi
Le imprese con attività internazionale possono accedere alla procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria disciplinata dall’articolo 31-ter del DPR 600/1973, comunemente detta ruling internazionale, che ha la duplice finalità di garantire all’impresa certezza preventiva sui criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento praticati nelle operazioni con società non residenti, e di consentire all’Amministrazione di vigilare in via preventiva sul rispetto del principio di libera concorrenza, senza dover ricorrere ai successivi ordinari strumenti di accertamento. L’accordo, una volta sottoscritto, vincola le parti per il periodo d’imposta nel quale è stipulato e per i quattro periodi d’imposta successivi.
Finanziamenti infruttiferi e valore normale
Sull’applicabilità della disciplina del valore normale ai finanziamenti infragruppo privi di interessi si registra un contrasto giurisprudenziale: la Cassazione, con la sentenza n. 15005/2015, aveva ritenuto la disciplina sostanzialmente inapplicabile ai finanziamenti infruttiferi, mentre con la successiva sentenza n. 7493/2016 ha affermato l’orientamento opposto, ritenendo che la disciplina si applichi anche quando il tasso pattuito è pari a zero, poiché proprio l’assenza di un corrispettivo per il finanziamento costituisce essa stessa un’anomalia rispetto alle condizioni di libera concorrenza; quest’ultimo orientamento, più restrittivo per il contribuente, risulta confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Spese sostenute all’estero: documentazione idonea
Per la deducibilità delle spese sostenute all’estero è necessario che le stesse siano comprovate da idonea documentazione: l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto, con riferimento al settore dell’autotrasporto, l’idoneità della documentazione rilasciata nello Stato estero secondo la legislazione ivi vigente, anche quando non conforme a quella italiana, a condizione che contenga comunque l’indicazione dei beni acquistati o delle prestazioni di servizio rese e della ditta fornitrice, sempre che la legislazione dello Stato estero non preveda l’obbligatorietà di un documento con i requisiti della normativa italiana, su esplicita richiesta del cliente italiano. Il principio, per quanto elaborato con riferimento agli autotrasportatori, è generalmente ritenuto applicabile anche alle altre categorie di imprenditori che sostengono analoghe spese di trasferta all’estero.
Cambio di conversione degli oneri in valuta estera
Gli oneri sostenuti in valuta estera devono essere convertiti in euro secondo una delle seguenti modalità, da applicare con criterio uniforme: il cambio del giorno in cui l’onere è stato sostenuto; in mancanza, il cambio del giorno antecedente più prossimo; in ulteriore mancanza, il cambio medio del mese di riferimento.
Vendita infragruppo sottocosto e rettifica in dichiarazione
Eta Spa, controllata da una capogruppo tedesca, vende il 15 settembre 2025 prodotti alla consociata francese Theta SAS, controllata dalla stessa capogruppo, a 80.000 euro. Il valore di libera concorrenza, determinato con il confronto di prezzo con operazioni comparabili tra imprese indipendenti, è di 100.000 euro. In bilancio si rileva il prezzo effettivo; la rettifica al valore di libera concorrenza opera solo in dichiarazione.
1. Fattura di cessione intracomunitaria - 15 settembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (C.II.5) | 80.000,00 | - |
| Ricavi delle vendite (A.1) | - | 80.000,00 |
| Totale | 80.000,00 | 80.000,00 |
La cessione intracomunitaria è non imponibile IVA; la base imponibile resta il prezzo pattuito, perché la disciplina dei prezzi di trasferimento riguarda le imposte sui redditi.
2. Incasso dalla consociata - 15 ottobre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 80.000,00 | - |
| Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (C.II.5) | - | 80.000,00 |
| Totale | 80.000,00 | 80.000,00 |
3. Variazione in aumento in dichiarazione - periodo d’imposta 2025
Eta Spa aumenta il reddito imponibile di 20.000 euro, pari alla differenza tra valore di libera concorrenza e prezzo, senza scritture contabili. Se possiede la documentazione dei prezzi di trasferimento idonea e lo comunica in dichiarazione, in caso di rettifica da parte dell’Agenzia non si applicano le sanzioni. L’aumento spontaneo del reddito non genera imposte anticipate o differite, perché non si riassorbe.
Controlli prima della dichiarazione
- Perimetro del controllo. Verificare l’esistenza di un rapporto di controllo, di diritto o di fatto, diretto o indiretto, con la controparte estera dell’operazione.
- Documentazione idonea. Predisporre Masterfile e Documentazione Nazionale secondo il provvedimento n. 360494/2020 per beneficiare dell’esimente sanzionatoria in caso di rettifica.
- Metodo di determinazione del valore normale. Documentare il metodo scelto per la determinazione del valore normale e la relativa analisi di comparabilità.
- Finanziamenti infruttiferi. Verificare l’applicazione della disciplina del valore normale anche ai finanziamenti infragruppo privi di interessi, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità.
- Documentazione delle spese estere. Conservare la documentazione delle spese sostenute all’estero, verificando la conformità ai requisiti minimi richiesti anche quando non equivalente a quella italiana.
Errori ricorrenti
Servizi infragruppo addebitati senza prova dell'utilità
Le commissioni di gestione e i costi per servizi addebitati dalla controllante estera sono deducibili se l'impresa dimostra di aver ricevuto prestazioni effettive e utili per la propria attività. Una fattura con ripartizione percentuale dei costi di gruppo, senza descrizione delle attività svolte e dei benefici ottenuti, viene spesso ripresa integralmente a tassazione.
Documentazione predisposta ma non segnalata in dichiarazione
La protezione dalle sanzioni in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento richiede non solo di predisporre la documentazione nelle forme previste, ma anche di comunicarne il possesso nella dichiarazione dei redditi. Chi prepara i documenti senza indicarli in dichiarazione perde l'esimente, pur avendone sostenuto il costo.
Aggiustamenti di fine anno privi di base contrattuale
Le rettifiche di prezzo effettuate a fine esercizio per riportare la marginalità nell'intervallo di libera concorrenza devono trovare fondamento in accordi scritti anteriori e vanno coordinate con IVA e dogana. Una nota di debito o di credito emessa solo per riallineare il risultato, senza clausola contrattuale, è difficilmente difendibile.
