Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Infragruppo

Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Le operazioni infragruppo sono gli scambi di beni, servizi e finanziamenti tra società dello stesso gruppo: servizi amministrativi accentrati presso la capogruppo, riaddebiti di costi comuni, forniture, licenze di marchi, finanziamenti. Quando le società sono tutte residenti in Italia, la legge non impone di applicare il valore normale, come invece fa per le operazioni con società estere del gruppo. Resta però il problema della prova: per dedurre un costo infragruppo la società deve dimostrare che il servizio è stato reso davvero e che le è stato utile.

Profilo civilistico

I costi e i ricavi infragruppo si rilevano come quelli verso terzi, secondo la natura e la competenza. I crediti e i debiti verso le società del gruppo si iscrivono nelle voci dedicate ai rapporti con controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Negli accordi di ripartizione dei costi, o cost sharing, la società che sostiene i costi per il gruppo li riaddebita in base a criteri oggettivi, come il fatturato o il numero di dipendenti, e ciascuna società rileva la propria quota.

Profilo fiscale

La giurisprudenza di legittimità richiede, per la deducibilità dei costi per servizi infragruppo, la prova dell’effettività del servizio e della sua utilità per la società che lo riceve, oltre alla congruità del corrispettivo. Non basta un contratto quadro con un riaddebito forfettario: servono evidenze concrete delle attività svolte, come report, corrispondenza e verbali. In mancanza, il costo può essere considerato non inerente. Per le operazioni tra residenti non si applica la regola del valore normale, ma prezzi palesemente fuori mercato possono essere contestati come antieconomici o, in presenza di altri elementi, come abuso.

Fatture irregolari

Le fatture infragruppo che espongono corrispettivi artificialmente maggiorati o servizi non resi non sono solo un problema di deducibilità: possono configurare fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, con conseguenze anche penali.

Direzione e coordinamento

Nelle società soggette a direzione e coordinamento, le decisioni influenzate dalla capogruppo, compresi i riaddebiti, vanno motivate e riportate nella relazione sulla gestione.

Punti di attenzione

Occorre formalizzare i contratti infragruppo, conservare le prove dei servizi resi e riconciliare ogni anno i saldi tra le società.

Informativa

La nota integrativa indica le operazioni con parti correlate non concluse a condizioni di mercato; la relazione sulla gestione i rapporti con le imprese del gruppo.

Infragruppo: esempio di contabilizzazione

Una capogruppo sostiene 100.000 euro di costi amministrativi e ne riaddebita 30.000 euro a ciascuna delle due controllate. Le controllate deducono il costo solo se possono dimostrare con documenti i servizi effettivamente ricevuti.

Se il riaddebito si basa su una chiave di ripartizione documentata, come il numero di fatture gestite o di dipendenti amministrati, e ogni controllata riceve report periodici delle attività svolte, la deduzione è difendibile anche in caso di verifica.

Regola Fondamentale & Ratio

Le operazioni infragruppo tra società italiane non sono soggette al valore normale, ma i servizi riaddebitati devono essere effettivi, utili alla società che li riceve e documentati da contratto e prove.

Riferimenti Normativi Primari:
TUIR, art. 110, comma 7

🏛️Principi contabili (OIC)

Documentazione dei servizi infragruppo

La rilevazione contabile di un costo per servizi infragruppo richiede il medesimo grado di documentazione di un costo verso terzi indipendenti, e anzi un grado di analiticità maggiore, proprio in ragione dei rapporti di controllo o di collegamento tra le parti: occorre un contratto scritto, redatto anteriormente all’inizio della prestazione, che descriva dettagliatamente la tipologia di servizio, le modalità di attuazione e i criteri di riaddebito, insieme a una regolare fatturazione e a una documentazione contabile del centro di servizi che dia evidenza, per ciascuna tipologia di prestazione, dell’effettività del servizio reso e del beneficio conseguito dalla società ricevente.

Accordi di ripartizione dei costi (cost sharing)

Quando un gruppo accentra presso una società, tipicamente la capogruppo, lo svolgimento di attività di cui beneficiano anche le altre società del gruppo, con successivo riaddebito pro quota della spesa, l’accordo di ripartizione dei costi deve rispettare requisiti sostanziali affinché sia considerato accettabile: un contratto scritto redatto anteriormente all’inizio dell’attività congiunta, la descrizione dettagliata dei servizi e della struttura organizzativa coinvolta, l’indicazione analitica delle vendite e degli acquisti per ciascuna consociata, la copertura di un arco temporale pluriennale, la partecipazione limitata alle sole società che effettivamente beneficeranno dell’attività, il calcolo dei costi complessivi secondo corretti principi contabili, e la previsione di meccanismi di aggiustamento in caso di ingresso di nuove società partecipanti.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Operazioni con parti correlate. Le operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato, con importo, natura del rapporto e ogni informazione necessaria a comprenderne gli effetti. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22-bis, c.c.; OIC 12, par. 130-137.
  • Elementi che ricadono sotto più voci. L’appartenenza di un elemento anche a voci diverse da quella di iscrizione, se necessaria alla comprensione del bilancio. Obbligo di legge: art. 2424, c. 2, c.c.
  • Direzione e coordinamento. In apposita sezione, il prospetto dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita la direzione e il coordinamento. Obbligo di legge: art. 2497-bis, c. 4, c.c.; OIC 12, par. 140-146.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: operazioni con parti correlate (anche limitate alle operazioni con i maggiori azionisti, con i membri degli organi sociali e con le imprese partecipate); elementi che ricadono sotto più voci; direzione e coordinamento (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rapporti con imprese del gruppo. I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 2, c.c.
  • Direzione e coordinamento. I rapporti con chi esercita la direzione e il coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, l’effetto di tale attività sull’impresa e sui suoi risultati, e le decisioni da essa influenzate. Obbligo di legge: art. 2497-bis, c. 5, e art. 2497-ter c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Deducibilità dei costi per consulenze e servizi infragruppo

Ai fini della deducibilità dei costi imputati per consulenze e servizi infragruppo, la giurisprudenza di legittimità richiede che il contribuente dimostri non solo l’inerenza ma anche la congruità della spesa rispetto al servizio reso: l’Amministrazione finanziaria può legittimamente disconoscere la deducibilità dei costi privi di adeguata documentazione, dovendo il contribuente provare che il servizio genera un vantaggio concreto per la società fruitrice, e non un vantaggio riferibile al solo gruppo nel suo complesso, quale mera conseguenza indiretta e non individualizzabile dell’appartenenza a una struttura organizzata su base plurisocietaria.

Assenza di una regola generale del valore normale nei rapporti interni

Per le transazioni tra società entrambe residenti, la regola del valore normale prevista per le operazioni con società estere non trova applicazione letterale, ma ciò non esclude che l’Amministrazione finanziaria possa avvalersi di altre norme presuntive per contestare un corrispettivo talmente irragionevole da non poter essere qualificato come un ordinario acquisto o una ordinaria cessione, bensì come una distribuzione indiretta di utili: occorre tuttavia che l’accertamento sia fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, e la giurisprudenza ha chiarito che il fisco non può contestare un cosiddetto transfer pricing interno tra due società italiane collegate quando il comportamento imprenditoriale risulti motivato da valide ragioni economiche, da valutare caso per caso.

Fatture per operazioni infragruppo irregolari o gonfiate

Le fatture infragruppo irregolari o che espongono corrispettivi artificiosamente maggiorati non costituiscono soltanto una fattispecie di elusione fiscale, ma possono integrare un vero e proprio reato tributario, in quanto strumentali alla creazione di fondi occulti presso i soggetti che, dietro pagamenti ufficiali, restituiscono in nero parte delle somme fatturate: la rilevanza penale di questa fattispecie si aggiunge, e non si sostituisce, al recupero fiscale del costo indebitamente dedotto dalla società che ha ricevuto la fattura gonfiata.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Riaddebito di servizi amministrativi accentrati dalla capogruppo

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Alfa Spa, capogruppo, sostiene costi di 100.000 euro per servizi amministrativi accentrati a beneficio proprio e di due controllate, e riaddebita 30.000 euro a ciascuna controllata secondo un accordo scritto di ripartizione dei costi che ne documenta analiticamente le modalità di attuazione.

1. Riaddebito del costo dei servizi amministrativi alla controllata Beta

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti v/controllata Beta (C.II.2) 36.600,00 -
Ricavi per servizi infragruppo (A.5) - 30.000,00
IVA a debito (D.12) - 6.600,00
Totale 36.600,00 36.600,00

Il costo riaddebitato è deducibile in capo a Beta Srl a condizione che dalla documentazione predisposta risulti l’effettività del servizio ricevuto e il vantaggio concreto conseguito, e non un beneficio riferibile al solo gruppo nel suo complesso: la presenza dell’accordo scritto redatto anteriormente all’inizio dell’attività, con criteri di ripartizione analitici e documentati, costituisce l’elemento probatorio decisivo in caso di controllo.

2. Registrazione della fattura presso Beta Srl

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Costi per servizi – Servizi amministrativi infragruppo (B.7) 30.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 6.600,00 -
Debiti verso controllanti (D.11) - 36.600,00
Totale 36.600,00 36.600,00

3. Pagamento da Beta alla capogruppo

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso controllanti (D.11) 36.600,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 36.600,00
Totale 36.600,00 36.600,00

I servizi resi dalla capogruppo sono prestazioni soggette a IVA. Tra società residenti non si applica la disciplina dei prezzi di trasferimento, ma il riaddebito deve comunque corrispondere a servizi effettivi e utili per la controllata.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Effettività del servizio. Verificare che ogni servizio infragruppo riaddebitato sia supportato da evidenza documentale dell’effettiva prestazione resa e del beneficio concreto per la società ricevente.
  • Contratto scritto anteriore. Verificare l’esistenza di un contratto scritto, redatto prima dell’inizio della prestazione, che descriva analiticamente servizi, modalità e criteri di riaddebito.
  • Congruità del corrispettivo. Verificare la congruità del corrispettivo addebitato secondo il metodo del prezzo comparabile o del costo maggiorato, mantenendo costanza nel tempo dei criteri applicati.
  • Valide ragioni economiche. Documentare le valide ragioni economiche a sostegno di operazioni infragruppo dai corrispettivi apparentemente anomali, per prevenire contestazioni di distribuzione indiretta di utili.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Riaddebiti infragruppo emessi senza IVA

Il ribaltamento dei costi per servizi prestati da una società del gruppo a un'altra costituisce, di regola, una prestazione imponibile ai fini IVA, anche se effettuato al puro costo. Emettere documenti fuori campo, come se si trattasse di un semplice rimborso, espone al recupero dell'imposta e alle sanzioni, salvo che le società aderiscano a un gruppo IVA.

Errore ricorrente

Garanzie prestate gratuitamente alle controllate estere

Fideiussioni e lettere di patronage rilasciate dalla capogruppo italiana a favore di società estere del gruppo hanno un valore economico che parti indipendenti remunererebbero con una commissione. Prestarle senza corrispettivo espone alla rettifica del reddito italiano secondo le regole sul valore normale, soprattutto quando la garanzia consente alla controllata di ottenere condizioni migliori.

Errore ricorrente

Costi della capogruppo come azionista ribaltati alle controllate

Le attività svolte dalla capogruppo nel proprio interesse di socio, come la governance del gruppo, i rapporti con gli investitori o la redazione del bilancio consolidato, non sono servizi resi alle controllate e non possono essere loro addebitate. Includerle nei riaddebiti rende indeducibile la quota corrispondente in capo alla società che la sostiene.