Inquadramento generale
Interessi attivi su crediti d’imposta e rimborsi - sono gli interessi che l’Erario e gli enti previdenziali riconoscono sui rimborsi di imposte e contributi pagati in eccesso, per il tempo trascorso tra la richiesta e il pagamento.
Quando l’Erario rimborsa un credito, per esempio il credito IVA o un’eccedenza di IRES, riconosce interessi per il tempo trascorso: sono un provento dell’impresa, da tenere distinto dal capitale rimborsato, che non è un ricavo.
Cosa ci rientra
- Esempi. Interessi sul rimborso del credito IVA; interessi su rimborsi IRES o IRAP; interessi su crediti verso INPS.
Come riconoscerlo nei documenti
Comunicazione di rimborso dell’Agenzia delle Entrate o dell’ente con capitale e interessi.
Differenze con conti simili
- Crediti d’imposta agevolativi. I bonus fiscali sono contributi in A.5 (altri ricavi e proventi).
Collocazione in bilancio
C.16.d (proventi diversi dai precedenti).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli interessi attivi concorrono al reddito per competenza, in base alla maturazione (art. 109 TUIR); le ritenute subite, per esempio il 26% sugli interessi bancari, sono a titolo d’acconto e si scomputano dall’IRES.
- IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
- IVA. Sono fuori campo IVA.
Interessi attivi su crediti d’imposta e rimborsi: esempio di contabilizzazione
Una società ha chiesto il rimborso di un credito IVA di 20.000 euro. Il 15 ottobre 2025 l’Agenzia delle entrate ne dispone il pagamento, con 350 euro di interessi, e la somma è accreditata il 30 novembre 2025.
Gli interessi che l'Erario e gli enti previdenziali riconoscono sui rimborsi sono proventi di C.16 (altri proventi finanziari), fuori campo IVA, e concorrono al reddito per competenza quando il diritto è certo.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.
Quando si rilevano
Gli interessi sui rimborsi si rilevano quando il diritto è certo e l’importo è determinato, di regola con la comunicazione o il provvedimento di rimborso; prima, se il rimborso è solo richiesto, si dà conto del rischio nella valutazione del credito principale (OIC 15; OIC 12).
Capitale e interessi
Il capitale rimborsato riduce il credito tributario iscritto in C.II.5-bis (crediti tributari); gli interessi sono proventi in C.16.d (proventi diversi dai precedenti) e non riducono il credito.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli interessi attivi concorrono al reddito per competenza, in base alla maturazione (art. 109 TUIR); le ritenute subite, per esempio il 26% sugli interessi bancari, sono a titolo d’acconto e si scomputano dall’IRES. Gli interessi attivi compensano gli interessi passivi ai fini del limite dell’art. 96 TUIR. Si rilevano quando sono certi nell’esistenza e determinabili nell’importo, di solito con la comunicazione del rimborso.
IRAP
I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.
IVA
Sono fuori campo IVA. Le operazioni finanziarie seguono regole IVA proprie: dividendi, utili e rimborsi di capitale sono fuori campo; interessi, negoziazione di titoli e partecipazioni e operazioni su crediti sono di regola esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); le differenze di cambio non sono corrispettivi. In nessun caso c’è IVA da detrarre.
Competenza e certezza
Gli interessi sui rimborsi concorrono al reddito per competenza, quando sono certi nell’esistenza e determinabili nell’ammontare (art. 109 TUIR); di solito questo avviene con la comunicazione dell’Agenzia delle entrate. Gli interessi attivi si sommano ai proventi finanziari assimilati ai fini del limite dell’art. 96.
IVA
Gli interessi sui rimborsi sono fuori campo IVA, perché non sono il corrispettivo di una prestazione. Per i rimborsi IVA gli interessi decorrono secondo l’art. 38-bis del decreto IVA.
IRAP: fuori dalla base
Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 96 (interessi passivi e attivi, limite di deducibilità) diventa l’art. 105; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) diventa l’art. 118.
Rimborso di un credito IVA con interessi
Una società ha chiesto il rimborso di un credito IVA di 20.000 euro. Il 15 ottobre 2025 l’Agenzia delle entrate ne dispone il pagamento, con 350 euro di interessi, e la somma è accreditata il 30 novembre 2025.
1. Provvedimento di rimborso con interessi - 15 ottobre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 350,00 | - |
| Interessi attivi su crediti d’imposta e rimborsi (C.16.d) | - | 350,00 |
| Totale | 350,00 | 350,00 |
Gli interessi diventano certi con il provvedimento: si rilevano tra i proventi e si aggiungono al credito verso l’Erario, insieme al capitale già iscritto di 20.000 euro.
2. Accredito del rimborso - 30 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 20.350,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | - | 20.350,00 |
| Totale | 20.350,00 | 20.350,00 |
L’incasso chiude il credito per capitale e interessi. Nella dichiarazione dei redditi gli interessi di 350 euro concorrono al reddito del 2025.
Controlli prima della dichiarazione
- Capitale e interessi. Registrare separatamente il capitale rimborsato e gli interessi.
- Certezza. Rilevare gli interessi solo quando il provvedimento li rende certi.
- Coerenza con la dichiarazione. Verificare che il credito rimborsato coincida con quello indicato in dichiarazione.
- Prospetto dell’art. 96. Includere gli interessi tra i proventi finanziari del limite.
Errori ricorrenti
Interessi come riduzione del credito
Non riducono il credito tributario: sono un provento a sé.
Interessi anticipati alla richiesta
Prima del provvedimento gli interessi non sono certi e non si rilevano.
Interessi con IVA
Sono fuori campo IVA e non vanno fatturati.
