Inquadramento generale
Interessi attivi su prestiti ai dipendenti - sono gli interessi sui prestiti che l’impresa concede ai dipendenti, spesso a tassi agevolati e rimborsati con trattenute in busta paga.
Un datore di lavoro può concedere ai dipendenti prestiti, per esempio per l’acquisto della casa, a tassi inferiori a quelli di mercato. Gli interessi che incassa sono un provento finanziario dell’impresa; il vantaggio del tasso agevolato è invece un compenso in natura del lavoratore.
Cosa ci rientra
- Esempi. Prestito per l’acquisto della casa; anticipo rimborsabile con interessi.
Come riconoscerlo nei documenti
Contratto di prestito e cedolini con le trattenute.
Differenze con conti simili
- Anticipi sul TFR. Non producono interessi e riducono il fondo.
Collocazione in bilancio
C.16.d (proventi diversi dai precedenti).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli interessi attivi concorrono al reddito per competenza, in base alla maturazione (art. 109 TUIR); le ritenute subite, per esempio il 26% sugli interessi bancari, sono a titolo d’acconto e si scomputano dall’IRES.
- IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
- IVA. Dividendi, interessi, cedole e altri proventi finanziari incassati non sono corrispettivi di una prestazione dell’impresa e sono fuori campo IVA; la cessione di partecipazioni e di titoli è esente (art. 10, n. 4, DPR 633/1972) e non entra nel pro-rata se è accessoria all’attività imponibile (art. 19-bis, c. 2).
Interessi attivi su prestiti ai dipendenti: esempio di contabilizzazione
Il 1° luglio 2025 una società concede a un dipendente un prestito di 10.000 euro, da rimborsare con trattenute mensili in busta paga di 1.000 euro di capitale più interessi. A dicembre la trattenuta include 20 euro di interessi.
Gli interessi sui prestiti ai dipendenti sono proventi di C.16 (altri proventi finanziari), sottovoce d; se il tasso è inferiore a quello di riferimento, per il dipendente si determina un fringe benefit imponibile.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.
Rilevazione degli interessi
Gli interessi attivi maturano in base al tempo e al tasso pattuito e si rilevano al lordo delle ritenute subite, che sono un credito verso l’Erario (OIC 12; OIC 15). Il credito si valuta al costo ammortizzato, salvo le scelte di non applicarlo consentite alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese (art. 2435-bis e 2435-ter c.c.).
Ratei e risconti
Gli interessi maturati ma non ancora liquidati alla chiusura dell’esercizio si rilevano con un rateo, attivo se sono proventi e passivo se sono oneri, in proporzione al tempo (OIC 18); l’importo pagato o incassato in anticipo per il periodo successivo si rinvia con un risconto. Alla riapertura dell’esercizio il rateo si storna e il componente si rileva per intero alla liquidazione.
Classificazione del credito
Il prestito al dipendente è un credito verso altri: si iscrive in C.II.5-quater se scade entro l’esercizio successivo oppure tra i crediti immobilizzati (B.III.2) se ha durata maggiore (OIC 15; OIC 12). L’anticipo sul TFR, invece, non produce interessi e riduce il fondo.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli interessi attivi concorrono al reddito per competenza, in base alla maturazione (art. 109 TUIR); le ritenute subite, per esempio il 26% sugli interessi bancari, sono a titolo d’acconto e si scomputano dall’IRES. Gli interessi attivi compensano gli interessi passivi ai fini del limite dell’art. 96 TUIR. Se il tasso è inferiore a quello di riferimento, per il dipendente il 50% della differenza con il tasso ufficiale è un compenso in natura (art. 51, c. 4, lett. b, TUIR).
IRAP
I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.
IVA
Dividendi, interessi, cedole e altri proventi finanziari incassati non sono corrispettivi di una prestazione dell’impresa e sono fuori campo IVA; la cessione di partecipazioni e di titoli è esente (art. 10, n. 4, DPR 633/1972) e non entra nel pro-rata se è accessoria all’attività imponibile (art. 19-bis, c. 2). Gli interessi di mora sono fuori campo per la loro natura risarcitoria (art. 15).
Fringe benefit sul tasso agevolato
I prestiti concessi ai dipendenti a tasso agevolato producono un compenso in natura pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente a fine anno e quelli calcolati al tasso applicato (art. 51, c. 4, lett. b, TUIR). Il datore di lavoro lo somma alla retribuzione ai fini delle ritenute e dei contributi. Questo importo non è un provento dell’impresa e non si rileva in bilancio.
Interessi attivi dell’impresa
Gli interessi effettivamente addebitati al dipendente concorrono al reddito per competenza (art. 109 TUIR) e si sommano ai proventi finanziari assimilati ai fini dell’art. 96.
IVA
L’operazione di finanziamento al dipendente è esente da IVA (art. 10, n. 1, DPR 633/1972) e, non essendo attività propria dell’impresa, non incide sul pro-rata.
IRAP: fuori dalla base
Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 96 (interessi passivi e attivi, limite di deducibilità) diventa l’art. 105; l’art. 51 (redditi di lavoro dipendente, compensi in natura) diventa l’art. 53.
Prestito di 10.000 euro a un dipendente rimborsato in busta paga
Il 1° luglio 2025 una società concede a un dipendente un prestito di 10.000 euro, da rimborsare con trattenute mensili in busta paga di 1.000 euro di capitale più interessi. A dicembre la trattenuta include 20 euro di interessi.
1. Erogazione del prestito - 1° luglio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Altri crediti (C.II.5-quater) | 10.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 10.000,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
Il prestito è un credito verso il dipendente, con scadenza entro l’esercizio successivo: si iscrive in C.II.5-quater (crediti verso altri).
2. Trattenuta di dicembre in busta paga - 27 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso dipendenti (D.14) | 1.020,00 | - |
| Altri crediti (C.II.5-quater) | - | 1.000,00 |
| Interessi attivi su prestiti ai dipendenti (C.16.d) | - | 20,00 |
| Totale | 1.020,00 | 1.020,00 |
La trattenuta riduce il debito verso il dipendente per la retribuzione netta: mille euro estinguono il capitale e venti euro sono interessi di competenza.
3. Rateo degli interessi di dicembre non ancora trattenuti - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ratei attivi (D dell’attivo) | 15,00 | - |
| Interessi attivi su prestiti ai dipendenti (C.16.d) | - | 15,00 |
| Totale | 15,00 | 15,00 |
Gli interessi maturati dal 28 al 31 dicembre, ancora da trattenere con la busta paga di gennaio, competono al 2025.
4. Storno del rateo - 1° gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Interessi attivi su prestiti ai dipendenti (C.16.d) | 15,00 | - |
| Ratei attivi (D dell’attivo) | - | 15,00 |
| Totale | 15,00 | 15,00 |
L’esercizio nuovo si apre con lo storno: gli interessi si rileveranno per intero con la trattenuta di gennaio.
Controlli prima della dichiarazione
- Fringe benefit. Calcolare a fine anno il vantaggio del tasso agevolato, con il tasso ufficiale di riferimento vigente.
- Trattenute. Verificare che le trattenute in busta paga rispettino i limiti di legge sulle retribuzioni.
- Classificazione. Distinguere il prestito dall’anticipo sul TFR e dall’anticipo di retribuzione.
- Contratto. Conservare il contratto di prestito con tasso e piano di rimborso.
Errori ricorrenti
Interessi omessi per prestiti infruttiferi
Se il tasso è zero o basso, il fringe benefit resta da tassare al dipendente.
Fringe benefit rilevato come costo
L’importo del vantaggio non è un costo per l’impresa: serve solo per le ritenute.
Prestito confuso con anticipo sul TFR
L’anticipo del trattamento di fine rapporto non genera interessi e ha una disciplina propria.
