Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Interessi di mora

Nel piano dei conti Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Gli interessi di mora sono dovuti dal debitore che paga in ritardo. Nelle transazioni commerciali tra imprese e con la pubblica amministrazione il D.Lgs. 231/2002 li prevede automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza, al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di otto punti, salvo diverso accordo. Pur essendo un diritto del creditore, spesso non vengono richiesti o incassati: il bilancio deve comunque rappresentarli correttamente, mentre il fisco li tassa e li deduce secondo il criterio di cassa.

Profilo civilistico

Secondo l’OIC 15 gli interessi di mora maturati si rilevano per competenza tra i proventi finanziari, in aumento del credito, se il creditore intende richiederli e ne valuta probabile l’incasso. Se il recupero è incerto, occorre stanziare un fondo svalutazione specifico per gli interessi di mora, per non esporre in bilancio un credito che non sarà riscosso. Per il debitore gli interessi di mora maturati sono oneri finanziari di competenza, da rilevare anche se non ancora pagati.

Profilo fiscale

L’articolo 109, comma 7, del TUIR stabilisce che gli interessi di mora concorrono al reddito del creditore nell’esercizio in cui sono percepiti e sono deducibili per il debitore nell’esercizio in cui sono pagati. Le rilevazioni per competenza generano quindi differenze temporanee: il creditore riprende in diminuzione gli interessi rilevati e non incassati, il debitore riprende in aumento quelli rilevati e non pagati. Gli interessi di mora passivi, una volta pagati, rientrano nel limite di deducibilità dell’articolo 96.

Fondo svalutazione

Se il creditore ha stanziato un fondo svalutazione per interessi di mora e il fondo, a fine esercizio, supera gli interessi ancora iscritti, l’eccedenza va rilasciata. Il fondo non è deducibile, perché gli interessi stessi non sono ancora tassati.

IVA

Gli interessi di mora sono fuori campo IVA, perché hanno natura risarcitoria e non sono corrispettivo di una prestazione.

Punti di attenzione

Occorre decidere e documentare la politica di richiesta degli interessi ai clienti morosi e tenere un prospetto degli interessi rilevati, incassati e dedotti, per gestire le variazioni in dichiarazione.

Informativa

La nota integrativa indica, se rilevanti, gli interessi di mora compresi nei crediti scaduti, distinguendo quelli ritenuti recuperabili.

Interessi di mora: esempio di contabilizzazione

Un cliente paga con sei mesi di ritardo una fattura di 100.000 euro e l’impresa richiede 5.000 euro di interessi di mora, incassati l’anno dopo. In bilancio li rileva per competenza, in dichiarazione li riprende in diminuzione e li tassa nell’esercizio dell’incasso.

Il cliente debitore, simmetricamente, rileva l’onere per competenza e lo deduce solo quando lo paga. Se l’impresa decidesse di non richiedere gli interessi per mantenere il rapporto commerciale, non li rileverebbe affatto, documentando la scelta: la rinuncia a interessi non richiesti non genera una perdita deducibile.

La decisione va comunque presa caso per caso e documentata.

Regola Fondamentale & Ratio

Gli interessi di mora si rilevano in bilancio per competenza, ma concorrono al reddito del creditore e sono deducibili per il debitore solo quando incassati o pagati: la differenza va gestita in dichiarazione.

Riferimenti Normativi Primari:
D.P.R. 633/1972TUIR, art. 109D.P.R. 633/1972, art. 15

🏛️Principi contabili (OIC)

Rilevazione in bilancio del creditore secondo il valore presumibile di realizzo

Il creditore imputa gli interessi di mora maturati al conto economico, alla voce C.16.d proventi diversi dai precedenti, in contropartita alla voce C.II.1 crediti verso clienti dell’attivo, secondo il valore presumibile di realizzo previsto dall’articolo 2426, numero 8, c.c.: quando sussistono dubbi sull’effettiva riscuotibilità, e non sulla mera esistenza del diritto, occorre costituire un fondo svalutazione crediti per interessi di mora, imputato alla voce B.12 accantonamenti per rischi, anziché rilevare l’intero importo quale provento certo.

Rilevazione in bilancio del debitore

Anche il debitore, per il principio di prudenza, deve imputare gli interessi di mora maturati al conto economico, alla voce C.17 interessi e altri oneri finanziari, in contropartita alla voce D.7 debiti verso fornitori, anche in presenza di dubbi sull’effettivo pagamento: la simmetria tra la rilevazione del creditore e quella del debitore riflette la natura di posta certa nell’an, quantomeno sul piano dell’obbligazione civilistica, degli interessi moratori maturati per il solo decorso del tempo secondo gli articoli 1219 e 1224 c.c.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Altre informazioni sui crediti. Se rilevanti: tasso di interesse effettivo e scadenze, crediti con condizioni di pagamento modificate, crediti dati in garanzia di propri debiti, interessi di mora compresi nei crediti scaduti, concentrazione dei crediti, composizione dei crediti verso altri. Principio contabile: OIC 15, par. 78.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Tassazione per cassa e il meccanismo del fondo di accantonamento

Ai sensi dell’articolo 109, comma 7, del TUIR, gli interessi di mora concorrono a formare il reddito imponibile del creditore nell’esercizio in cui sono percepiti, e non in quello di maturazione per competenza: quando il creditore li ha comunque rilevati in bilancio per competenza secondo i principi contabili, per evitare che vengano indebitamente tassati prima della loro effettiva percezione occorre istituire un apposito fondo di accantonamento, di importo pari agli interessi di mora rilevati, che consenta di operare la corrispondente variazione in diminuzione nel modello Redditi. Se il fondo così costituito risulta, a fine esercizio, superiore ai crediti per interessi di mora ancora iscritti, occorre rilevare per la differenza una sopravvenienza attiva.

Esiti dell’incasso o della rinuncia

Quando gli interessi di mora vengono successivamente incassati, il creditore utilizza il fondo di accantonamento in contropartita dell’incasso e opera una corrispondente variazione in aumento nell’esercizio di effettiva percezione, con il conseguente riassorbimento della fiscalità anticipata generata dalla variazione in diminuzione originaria; quando invece il creditore rinuncia al credito per interessi di mora, deve rilevare una sopravvenienza passiva non deducibile, trattandosi della rinuncia a un provento che, per il principio di cassa, non era mai stato fiscalmente tassato.

Specularità in capo al debitore e irrilevanza ai fini di IRAP e IVA

Il debitore, specularmente, rileva gli interessi di mora per competenza in bilancio ma opera una variazione in aumento nell’esercizio di rilevazione, con calcolo della relativa fiscalità anticipata, per poi operare una variazione in diminuzione nell’esercizio di effettivo pagamento, quando l’onere diventa fiscalmente deducibile per cassa. Gli interessi di mora, al pari dei relativi accantonamenti per svalutazione, fanno parte dell’area finanziaria del conto economico e non rilevano ai fini IRAP; ai fini IVA sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 15, comma 1, numero 1, del DPR 633/1972, e sui documenti di addebito è dovuta l’imposta di bollo, salvo che l’importo non superi 77,47 euro. I crediti per interessi di mora, infine, non concorrono alla base di calcolo dell’accantonamento forfetario dello 0,50% per la svalutazione crediti.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Interessi di mora verso un cliente in ritardo

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Rho Srl ha un cliente che paga una fornitura con quattro mesi di ritardo. Il contratto prevede interessi di mora, che a fine 2025 ammontano a 800 euro; il cliente li paga a marzo 2026. In bilancio gli interessi si rilevano per competenza; fiscalmente gli interessi di mora attivi concorrono al reddito quando sono incassati, secondo l’articolo 109, comma 7, del TUIR.

1. Interessi di mora maturati - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso clienti – Interessi di mora (C.II.1) 800,00 -
Interessi attivi – Interessi di mora (C.16.d) - 800,00
Totale 800,00 800,00

Si rilevano se l’incasso è ragionevolmente certo; in caso contrario il credito va svalutato. Gli interessi di mora sono fuori campo IVA. In dichiarazione si opera una variazione in diminuzione di 800 euro, con imposte differite se significative.

2. Incasso - 20 marzo 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 800,00 -
Crediti verso clienti – Interessi di mora (C.II.1) - 800,00
Totale 800,00 800,00

All’incasso gli interessi diventano imponibili: nella dichiarazione 2026 si opera una variazione in aumento di 800 euro.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Variazione in diminuzione nell’esercizio di maturazione. Verificare che gli interessi di mora rilevati per competenza siano oggetto di variazione in diminuzione, con corrispondente accantonamento del fondo.
  • Variazione in aumento nell’esercizio di incasso. Verificare la corretta variazione in aumento nell’esercizio di effettiva percezione, con utilizzo del fondo accantonato.
  • Esclusione dalla base di calcolo dell’accantonamento ex art. 106. Verificare che i crediti per interessi di mora siano esclusi dalla base di calcolo dell’accantonamento forfetario per svalutazione crediti.
  • Irrilevanza IRAP e IVA. Verificare la corretta esclusione degli interessi di mora dalla base imponibile IRAP e dal campo di applicazione dell’IVA, con applicazione dell’imposta di bollo quando dovuta.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Interessi di mora passivi dedotti per competenza

La regola della cassa vale anche dal lato del debitore. Gli interessi di mora dovuti ai fornitori, rilevati correttamente in bilancio per competenza, sono deducibili solo nell'esercizio in cui vengono pagati. Dedurli al momento dello stanziamento anticipa la deduzione e richiede una variazione in aumento, da recuperare poi con una variazione in diminuzione nell'anno del pagamento.

Errore ricorrente

Mora rilevata in automatico su tutti i crediti scaduti

Iscrivere interessi di mora su ogni partita scaduta, anche quando l'impresa non intende richiederli o il cliente non è in grado di pagarli, gonfia proventi e crediti. Gli interessi vanno rilevati solo se la loro riscossione è ragionevolmente attendibile, altrimenti occorre stanziare contestualmente un'adeguata svalutazione, con effetti anche sulla trasparenza dei rapporti commerciali.

Errore ricorrente

Rinuncia agli interessi dedotta come perdita

Quando il creditore rinuncia agli interessi di mora in una transazione, quegli interessi non sono mai stati tassati perché esclusi con la variazione in diminuzione. Dedurre la cancellazione del credito come perdita, invece di chiuderla utilizzando il fondo costituito, produce una doppia deduzione dello stesso importo e un imponibile inferiore al dovuto.

Errore ricorrente

Tasso commerciale applicato ai consumatori

Il tasso di mora maggiorato previsto per le transazioni commerciali si applica solo ai rapporti tra imprese e con la pubblica amministrazione. Verso i consumatori valgono il tasso legale o quello pattuito nei limiti consentiti. Calcolare la mora con il tasso commerciale su crediti verso privati porta a iscrivere interessi non dovuti e a richieste contestabili dal debitore.