Inquadramento generale
Gli interessi passivi sono il costo del denaro preso a prestito: mutui, aperture di credito, anticipi su fatture, finanziamenti dei soci e delle società del gruppo, leasing, dilazioni di pagamento. In bilancio si rilevano per competenza, mentre la deducibilità fiscale per le società di capitali è limitata dall’articolo 96 del TUIR, che ha recepito la direttiva europea contro l’elusione fiscale. Il limite è uno degli elementi più rilevanti nella determinazione del reddito delle imprese indebitate.
Profilo civilistico
Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari si iscrivono nella voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari), suddivisi tra quelli verso imprese del gruppo e gli altri. Con il costo ammortizzato comprendono anche i costi di transazione dei finanziamenti, ripartiti con il tasso effettivo. Gli interessi maturati e non ancora pagati si rilevano con ratei passivi. Gli oneri finanziari su finanziamenti destinati alla costruzione di immobilizzazioni o di rimanenze che richiedono un periodo significativo possono essere capitalizzati, alle condizioni dell’OIC 16 e dell’OIC 13.
Profilo fiscale
Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica calcolato con valori fiscali, il ROL fiscale. Gli interessi non dedotti si riportano senza limiti di tempo; la quota di ROL non utilizzata si riporta per cinque esercizi. Gli interessi capitalizzati nel costo dei beni sono esclusi dal limite, e seguono l’ammortamento o la cessione del bene.
Esclusioni e casi particolari
Sono esclusi dal calcolo gli interessi di mora, finché non pagati, e alcuni interessi di specifici settori, come quelli relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società immobiliari di gestione. Nel consolidato fiscale le eccedenze di interessi e di ROL possono essere trasferite al gruppo.
IRAP
Gli interessi passivi non sono deducibili ai fini IRAP per le società industriali e commerciali, perché appartengono all’area finanziaria del conto economico.
Punti di attenzione
Occorre tenere un prospetto dell’articolo 96 con interessi attivi, passivi, ROL e riporti di ogni esercizio, e verificare quali oneri rientrano tra quelli assimilati.
Informativa
La nota integrativa suddivide gli oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri, e indica quelli capitalizzati.
Interessi passivi: esempio di contabilizzazione
Una società ha interessi passivi per 200.000 euro, interessi attivi per 20.000 euro e un ROL fiscale di 400.000 euro. Può dedurre 20.000 euro più il 30% del ROL, 120.000 euro: i 60.000 euro residui si riportano agli esercizi successivi.
Se l’anno successivo il ROL cresce e il 30% supera gli interessi netti dell’esercizio, l’eccedenza di capienza consente di dedurre in tutto o in parte i 60.000 euro riportati. Se invece il ROL resta insufficiente, il riporto continua senza scadenza, ma va seguito con attenzione nel prospetto dell’articolo 96.
Gli interessi passivi netti sono deducibili fino al 30% del ROL fiscale, con riporto illimitato dell'eccedenza e dell'ROL inutilizzato: il calcolo va tenuto in un prospetto che segua i riporti anno per anno.
Principi contabili (OIC)
Imputazione per competenza e voci assimilate agli interessi passivi
Gli interessi passivi di qualsiasi natura vanno imputati al conto economico per competenza, alla voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari): si considerano assimilati agli interessi passivi, ai fini della loro classificazione contabile, le commissioni passive su finanziamenti e fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi, le spese e le commissioni di factoring finanziario, e il costo delle coperture in cambi. Gli interessi passivi bancari non vanno mai compensati con gli interessi attivi, e vanno tenuti distinti sia dagli oneri inquadrabili come servizi bancari, da iscrivere tra i costi per servizi, sia dalle spese di bollo, in quanto questi ultimi seguono un diverso trattamento ai fini IRAP.
ROL fiscale come parametro di riferimento
Il risultato operativo lordo rilevante ai fini del calcolo del limite di deducibilità, il cosiddetto ROL fiscale, è determinato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione risultanti dal conto economico, alle lettere A e B dell’articolo 2425 c.c., con esclusione delle voci di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, considerando peraltro tali componenti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni fiscali, e non nel loro valore meramente contabile: la plusvalenza o la minusvalenza da cessione di un’azienda o di un ramo d’azienda, non essendo espressamente esclusa dal calcolo, incrementa o riduce il ROL secondo la propria natura.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
- Oneri finanziari capitalizzati. L’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori dell’attivo, distintamente per voce. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 8, c.c.
- Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: oneri finanziari capitalizzati (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Meccanismo di deduzione in tre livelli dell’articolo 96 del TUIR
Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, inclusi quelli capitalizzati, sono deducibili secondo un ordine preciso: in primo luogo fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati imponibili di competenza del periodo d’imposta, e di quelli riportati da periodi d’imposta precedenti; in secondo luogo, per l’eventuale eccedenza, nel limite del 30% del ROL fiscale dell’esercizio, da utilizzare prioritariamente, e dell’eccedenza di ROL riportata da esercizi precedenti, da utilizzare in via secondaria a partire da quella di formazione meno recente; l’eventuale ulteriore eccedenza di interessi passivi, non deducibile nel periodo d’imposta per incapienza sia degli interessi attivi sia del ROL, è riportabile senza alcun limite temporale, deducibile nei periodi d’imposta successivi nel limite in cui la somma di interessi attivi e ROL di quei periodi superi l’ammontare degli interessi passivi di competenza dei medesimi periodi.
Perimetro degli interessi rilevanti e di quelli esclusi
Rientrano nel perimetro dell’articolo 96 gli interessi e gli oneri finanziari qualificati come tali dai principi contabili, o che derivano da rapporti aventi causa finanziaria, o che pur non avendo causa finanziaria presentano comunque una componente di finanziamento significativa (interessi da dilazione di pagamento, interessi su crediti o debiti commerciali valutati al costo ammortizzato con attualizzazione, interessi passivi da operazioni di acquisizione con indebitamento). Restano invece esclusi dal perimetro dell’articolo 96, in quanto privi di causa o di componente finanziaria significativa, gli interessi da attualizzazione di passività di ammontare incerto, gli interessi impliciti sui debiti di natura commerciale privi di significativa componente finanziaria, gli interessi di mora per ritardato pagamento di debiti pecuniari e gli interessi compensativi per il ritardato pagamento delle imposte, oltre agli interessi passivi relativi agli immobili patrimonio (per la sola quota non di finanziamento) e a quelli sull’acquisto di autoveicoli, disciplinati dalle rispettive norme speciali.
Immobiliari di gestione: piena deducibilità condizionata
Per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, con un attivo patrimoniale costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e con ricavi rappresentati per almeno due terzi da canoni di locazione o affitto, gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione sono interamente deducibili, senza il limite del 30% del ROL, purché sussista un nesso diretto tra il finanziamento e l’immobile: gli interessi di gestione, non direttamente riferiti a un finanziamento per l’acquisto o la costruzione di un immobile locato, restano invece soggetti al limite ordinario del ROL.
Regole speciali per altri soggetti
Gli imprenditori individuali e le società di persone non sono soggetti al limite dell’articolo 96, ma alla diversa regola dell’articolo 61 del TUIR, secondo cui gli interessi passivi inerenti sono deducibili in ciascun periodo d’imposta in misura pari al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli esenti: a causare l’indeducibilità parziale sono i soli proventi esenti, e non quelli meramente esclusi dalla formazione del reddito. Le holding che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società non esercenti attività creditizia o finanziaria restano soggette al meccanismo ordinario del ROL previsto dai commi da 1 a 7 dell’articolo 96, salvo che non siano esse stesse qualificabili come intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo unico bancario: in tal caso ne sono integralmente escluse ai sensi del comma 12 dello stesso articolo 96, al pari delle banche e delle imprese di assicurazione. Il regime forfetario di deduzione degli interessi passivi nella misura del 96 per cento del loro ammontare, previsto dal comma 13, riguarda invece specificamente le imprese di assicurazione e le società di gestione di fondi comuni di investimento, non le holding industriali. Nell’ambito del consolidato fiscale nazionale, l’eccedenza di interessi passivi indeducibili in capo a una società del gruppo può essere dedotta dal reddito complessivo di gruppo nei limiti in cui altre società aderenti dispongano, nel medesimo esercizio, di un ROL capiente non integralmente utilizzato.
Riporto di un’eccedenza di interessi passivi indeducibili per incapienza del ROL
Sigma Spa ha interessi passivi di competenza per 500.000 euro, interessi attivi per 50.000 euro e un ROL fiscale di 1.000.000 di euro, privo di eccedenze pregresse di ROL o di interessi attivi.
1. Rilevazione degli interessi passivi per competenza
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Interessi passivi (C.17) | 500.000,00 | - |
| Debiti v/banche (D.4) | - | 500.000,00 |
| Totale | 500.000,00 | 500.000,00 |
2. Variazione in aumento per la quota di interessi passivi indeducibile nell’esercizio
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte anticipate (C.II.5-ter) | 36.000,00 | - |
| Imposte anticipate (20.c) | - | 36.000,00 |
| Totale | 36.000,00 | 36.000,00 |
Dei 500.000 euro di interessi passivi, 50.000 euro trovano immediata capienza negli interessi attivi di pari importo; dell’eccedenza di 450.000 euro, solo 300.000 euro (il 30% del ROL fiscale di 1.000.000 di euro) sono deducibili nell’esercizio, mentre i restanti 150.000 euro risultano indeducibili per incapienza sia degli interessi attivi sia del ROL: Sigma Spa opera quindi una variazione in aumento di 150.000 euro nel modello Redditi, riportabile senza limiti temporali negli esercizi successivi in cui la somma di interessi attivi e ROL superi gli interessi passivi di competenza, con iscrizione delle relative imposte anticipate (150.000 euro moltiplicati per l’aliquota IRES del 24%, pari a 36.000 euro) in presenza di ragionevole certezza del loro futuro recupero.
3. Recupero dell’eccedenza nell’esercizio successivo
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte anticipate (20.c) | 36.000,00 | - |
| Imposte anticipate (C.II.5-ter) | - | 36.000,00 |
| Totale | 36.000,00 | 36.000,00 |
Se l’anno dopo il 30% del ROL supera gli interessi netti dell’anno, la capienza residua consente di dedurre l’eccedenza riportata di 150.000 euro: la variazione in diminuzione riduce l’IRES corrente e le imposte anticipate si riassorbono.
Controlli prima della dichiarazione
- Corretto calcolo del ROL fiscale. Verificare che il ROL sia calcolato sui valori fiscali di ammortamenti e canoni di leasing, e non sui valori contabili, includendo correttamente le plusvalenze e minusvalenze da cessione d’azienda.
- Qualificazione degli oneri finanziari. Verificare quali componenti rientrino nel perimetro dell’articolo 96 e quali ne siano invece escluse per assenza di causa o componente finanziaria significativa.
- Regimi speciali applicabili. Verificare se l’impresa rientri nei regimi speciali (immobiliari di gestione, holding finanziarie pure, imprenditori individuali e società di persone) che derogano al meccanismo ordinario del ROL.
- Tracciabilità dei riporti. Tenere separata evidenza degli interessi passivi indeducibili riportati, degli interessi attivi eccedenti riportati e delle eccedenze di ROL riportate, ciascuna soggetta a regole di utilizzo distinte.
Errori ricorrenti
Interessi capitalizzati esclusi dal limite
Nel perimetro dell'articolo 96 rientrano anche gli interessi passivi imputati al costo dei beni. Escluderli dal calcolo perché non transitano dal conto economico riduce artificialmente gli oneri da confrontare con il ROL e porta a dedurre, tramite i futuri ammortamenti, interessi che avrebbero dovuto subire il limite.
Eccedenze di ROL utilizzate oltre il periodo consentito
Le eccedenze di ROL non utilizzate possono essere riportate solo per un numero limitato di periodi d'imposta, mentre gli interessi passivi indeducibili si riportano senza limiti di tempo. Utilizzare un'eccedenza ormai scaduta, perché il prospetto dei riporti non indica l'anno di formazione, genera una deduzione non spettante difficile da individuare a distanza di anni.
Deduzione degli interessi estesa all'IRAP
Per le società industriali e commerciali gli interessi passivi non concorrono alla base imponibile IRAP, che si ferma alla differenza tra valore e costi della produzione. Trasferire nel calcolo IRAP la quota di interessi deducibile ai fini IRES, o classificare oneri finanziari tra i costi per servizi, riduce indebitamente la base imponibile regionale.
