Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 12 Settembre 2026

ACE (aiuto alla crescita economica)

Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

ACE (aiuto alla crescita economica) - l’ACE, aiuto alla crescita economica, permetteva alle imprese di dedurre dal reddito un rendimento figurativo calcolato sugli incrementi del capitale proprio, cioè su conferimenti in denaro e utili accantonati a riserva. Era un incentivo a rafforzare il patrimonio invece di ricorrere al debito. Non si trattava di un contributo incassato né di un interesse pagato ai soci, ma di una deduzione extracontabile. La disciplina è stata abrogata dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023: per chi ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2024 non matura nuova ACE.

Cosa resta dopo l’abrogazione

Le eccedenze ACE maturate fino al 2023 e non utilizzate per incapienza del reddito restano riportabili agli esercizi successivi, fino a esaurimento. Si tratta quindi di un tema che continuerà a interessare i bilanci per diversi anni, finché le eccedenze non saranno assorbite dai redditi futuri. Le eccedenze vanno seguite in un prospetto distinto dalle perdite fiscali, perché hanno regole proprie.

Profilo civilistico

L’ACE utilizzata nell’esercizio riduce l’IRES corrente e non ha una voce propria nel conto economico. L’eccedenza riportabile può giustificare l’iscrizione di imposte anticipate (C.II.5-ter) solo se esiste la ragionevole certezza, richiesta dall’OIC 25, di redditi imponibili futuri sufficienti ad assorbirla. Senza questa certezza non si iscrivono imposte anticipate, e il beneficio emerge solo nell’esercizio in cui la deduzione viene effettivamente utilizzata. Il rilascio delle imposte anticipate segue l’utilizzo delle eccedenze.

Profilo fiscale

La deduzione opera sul reddito complessivo netto, già ridotto dalle perdite pregresse utilizzate: l’ACE non crea una perdita fiscale, e la parte non assorbita resta un’eccedenza distinta, riportabile senza limiti di tempo. L’eccedenza non è un credito compensabile in F24. La disciplina ha previsto anche la possibilità di trasformarla in un credito d’imposta utilizzabile per l’IRAP in cinque quote annuali: una scelta con effetti diversi, da valutare e rappresentare come credito tributario.

Punti di attenzione

Occorre ricostruire con precisione le eccedenze disponibili dalle dichiarazioni degli anni precedenti, verificare le variazioni in diminuzione del capitale proprio che le hanno eventualmente ridotte e tenere un prospetto che segua l’utilizzo anno per anno. Nelle operazioni straordinarie le eccedenze passano alla società risultante secondo le regole e i limiti previsti per le perdite.

ACE (aiuto alla crescita economica): esempio di contabilizzazione

Una società ha un’eccedenza ACE di 50.000 euro maturata fino al 2023. Nel 2025 il reddito imponibile, dopo le perdite pregresse, è di 30.000 euro: la deduzione ACE lo azzera e l’eccedenza residua scende a 20.000 euro, riportabile al 2026. Se la società aveva iscritto imposte anticipate sull’intera eccedenza, nel 2025 ne rilascia 30.000 × 24% = 7.200 euro, che diventano imposte di competenza dell’esercizio.

Informativa

La nota integrativa indica l’ammontare delle eccedenze ACE ancora riportabili, le imposte anticipate eventualmente iscritte e le ragioni della loro recuperabilità o della mancata iscrizione, nel prospetto delle differenze temporanee richiesto dall’articolo 2427, n. 14, del codice civile. Nelle dichiarazioni le eccedenze si indicano nel quadro dedicato, e la loro evoluzione deve coincidere con quella del prospetto interno.

Regola Fondamentale & Ratio

Il residuo ACE è una deduzione. Le imposte anticipate ne rappresentano soltanto il beneficio recuperabile e si chiudono quando viene utilizzato.

Riferimenti Normativi Primari:
D.Lgs. 216/2023, art. 5OIC 25

🏛️Principi contabili (OIC)

Rilevazione e valutazione

L’OIC 25 disciplina le imposte correnti e anticipate. Applicando questi criteri al residuo ACE, la deduzione utilizzata riduce l’IRES corrente. Il beneficio riportabile può invece giustificare imposte anticipate soltanto per la parte recuperabile con ragionevole certezza, sostenuta da previsioni fiscali attendibili.

Il valore si determina applicando alla deduzione recuperabile l’aliquota prevista per il periodo di utilizzo, sulla base della normativa vigente alla data di bilancio. Non viene attualizzato. A ogni chiusura va riesaminato: il venir meno della recuperabilità comporta una riduzione; l’utilizzo della deduzione determina il riversamento dell’attività, con effetto nella voce 20 del conto economico.

Collocazione nel bilancio CEE

Nel bilancio ordinario, le imposte anticipate sono esposte nell’attivo dello stato patrimoniale, C.II.5-ter - Imposte anticipate; l’IRES dovuta nel passivo, D.12 - Debiti tributari. Le componenti economiche confluiscono nella voce 20 - Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate. Le imposte anticipate non sono crediti tributari esigibili.

Informativa di bilancio

La nota integrativa illustra criteri, movimenti e presupposti di recuperabilità, secondo l’informativa richiesta dall’OIC 25 e dalla forma di bilancio adottata.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
  • Riconciliazione dell’onere fiscale. Se la differenza è significativa, la riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo, o tra aliquota teorica e aliquota media effettiva, con le motivazioni. Principio contabile: OIC 25, par. 93.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Abrogazione e utilizzo delle eccedenze

L’articolo 5 del D.Lgs. 216/2023 abroga l’ACE e conserva le disposizioni relative al rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo in corso al 31 dicembre 2023, fino al suo esaurimento. Per i soggetti solari, il riferimento è quindi l’eccedenza del 2023, comprensiva dei riporti precedenti ancora disponibili. La norma non fissa una scadenza generale entro cui consumarla.

Capienza del reddito e riporto

La deduzione opera sul reddito complessivo netto, già ridotto delle perdite pregresse utilizzabili. L’ACE non genera a sua volta una perdita fiscale: la parte non assorbita resta un’eccedenza distinta. Il residuo deve essere seguito nelle dichiarazioni successive, senza duplicare importi già dedotti o destinati ad altri utilizzi. Questo funzionamento è illustrato anche nella prassi dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina ACE.

Distinzione dai crediti d’imposta

La deduzione riportata non è, di per sé, un credito compensabile in F24. La disciplina ha previsto anche la facoltà di trasformare eccedenze in un credito utilizzabile per l’IRAP, ripartito in cinque quote annuali: si tratta di una scelta con presupposti e conseguenze propri, descritta nella medesima prassi. La quota trasformata non può continuare a essere utilizzata anche come deduzione dal reddito.

Per ricostruire il residuo occorre quindi distinguere le eccedenze ancora deducibili dalle eventuali quote di credito già originate. Operazioni straordinarie, regimi di gruppo e disposizioni speciali applicabili alla singola impresa richiedono un controllo specifico prima dell’utilizzo. I casi seguenti riguardano società industriali ordinarie, senza tali fattispecie e senza conversioni in credito IRAP.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Utilizzo del residuo senza imposte anticipate già iscritte

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Gli importi dei casi seguenti sono ipotesi illustrative. Si assume l’aliquota IRES ordinaria del 24%, senza agevolazioni che la riducano; per evidenziare i movimenti sono esclusi acconti, ritenute e crediti da compensare. Gli importi riguardano soltanto l’IRES.

Beta Srl dispone all’inizio del 2026 di un’eccedenza ACE di 40.000 euro, proveniente dal 2023 e mai utilizzata. Nei bilanci precedenti non aveva iscritto imposte anticipate, perché il recupero non risultava ragionevolmente certo. Nel 2026 il reddito netto prima dell’ACE è 100.000 euro, già determinato considerando ogni altra variazione fiscale e senza perdite pregresse disponibili. L’intera eccedenza viene dedotta: l’imponibile diventa 60.000 euro e l’IRES è 14.400 euro.

Rilevazione dell’IRES al 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
IRES corrente (20) 14.400,00 -
Debiti tributari per IRES (D.12) - 14.400,00
Totale 14.400,00 14.400,00

Non si registra la deduzione di 40.000 euro in un conto autonomo: il beneficio è già compreso nella minore imposta corrente. Il prospetto fiscale passa da un residuo di 40.000 euro a zero.

Pagamento successivo del debito

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti tributari per IRES (D.12) 14.400,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 14.400,00
Totale 14.400,00 14.400,00

Il pagamento chiude il debito, senza un ulteriore costo. In presenza di acconti o crediti, il versamento sarebbe invece determinato tenendo conto delle somme già disponibili a scomputo.

📊Iscrizione e successivo recupero delle imposte anticipate

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Gamma Srl conserva un’eccedenza ACE di 20.000 euro originata entro il 2023. Nel 2025 il reddito fiscale prima dell’ACE è zero, senza perdite riportabili. Alla chiusura del 2025, nuovi contratti e un piano fiscale attendibile rendono per la prima volta ragionevolmente certo il recupero integrale nel 2026. La società iscrive il beneficio atteso: 20.000 × 24% = 4.800 euro. Il residuo deducibile rimane 20.000 euro: non coincide con l’attività contabile di 4.800 euro.

Iscrizione al 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Attività per imposte anticipate (C.II.5-ter) 4.800,00 -
Beneficio per imposte anticipate (20) - 4.800,00
Totale 4.800,00 4.800,00

La registrazione riconosce un beneficio economico nel 2025. Non rappresenta un incasso o un credito immediatamente spendibile per pagare tributi.

Imposta corrente al 31 dicembre 2026

Nel 2026 il reddito netto prima dell’ACE è 80.000 euro. La deduzione di 20.000 euro porta l’imponibile a 60.000 euro: l’IRES corrente dovuta è 14.400 euro.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
IRES corrente (20) 14.400,00 -
Debiti tributari per IRES (D.12) - 14.400,00
Totale 14.400,00 14.400,00

Riversamento delle imposte anticipate al 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Riversamento di imposte anticipate (20) 4.800,00 -
Attività per imposte anticipate (C.II.5-ter) - 4.800,00
Totale 4.800,00 4.800,00

Il recupero chiude l’attività di 4.800 euro e azzera il residuo fiscale di 20.000 euro. Il costo IRES complessivo del 2026 è 14.400 + 4.800 = 19.200 euro, mentre il debito tributario resta 14.400 euro. Il beneficio di 4.800 euro era già stato riconosciuto nel 2025: ridurre nuovamente il debito al momento del riversamento lo conterebbe due volte. Il pagamento successivo segue la scrittura mostrata nel primo caso.

⚠️Controlli sul residuo e sulla fiscalità anticipata

Riconciliare origine, utilizzi e trasformazioni dell’eccedenza; distinguere deduzione e relativo effetto fiscale; verificare la recuperabilità dell’attività a ogni chiusura. Il riversamento delle imposte anticipate non riduce il debito per l’imposta corrente, già calcolata sull’imponibile al netto dell’ACE. L’abrogazione dell’agevolazione è disposta dall’articolo 5 del D.Lgs. 216/2023.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Nuovi incrementi di capitale calcolati dopo il 2023

L'agevolazione è stata abrogata a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Conferimenti e utili accantonati dopo tale data non generano più alcun rendimento nozionale deducibile; rimane utilizzabile soltanto l'eccedenza maturata fino al 2023. Proseguire il calcolo con i vecchi prospetti produce deduzioni prive di base normativa.

Errore ricorrente

Eccedenza utilizzata prima delle perdite pregresse

La deduzione dell'eccedenza opera sul reddito complessivo netto, cioè dopo lo scomputo delle perdite fiscali riportabili. Invertire l'ordine, deducendo prima l'ACE e poi le perdite, altera sia l'imponibile dell'anno sia gli importi che restano da riportare, con effetti che si trascinano negli esercizi successivi.

Errore ricorrente

Eccedenza trasferita integralmente in una fusione

Nelle fusioni l'eccedenza ACE della società incorporata segue gli stessi limiti previsti per il riporto delle perdite, legati al patrimonio netto e alla vitalità della società. Considerarla automaticamente acquisita dall'incorporante, senza la verifica di questi limiti, espone al recupero della deduzione.