Inquadramento generale
Interessi passivi: capitalizzazione - quando un’impresa costruisce o produce un bene che richiede un periodo di tempo significativo prima di essere pronto, come un fabbricato, un impianto complesso o un immobile destinato alla vendita, spesso lo finanzia con debiti. Gli interessi maturati durante la costruzione possono essere aggiunti al costo del bene, anziché imputati al conto economico dell’esercizio: è la capitalizzazione degli oneri finanziari. Si tratta di una facoltà, che l’impresa deve applicare con coerenza a tutti i beni con caratteristiche simili.
Profilo civilistico
L’OIC 16 ammette la capitalizzazione degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni materiali a condizione che siano effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili e riferiti al periodo di fabbricazione, fino al momento in cui il bene è pronto per l’uso; il valore del bene, compresi gli interessi, non deve superare quello recuperabile. Possono essere capitalizzati gli interessi sui finanziamenti specifici e, in mancanza, una quota degli interessi sui finanziamenti generici, calcolata con il tasso medio ponderato. L’OIC 24 e l’OIC 13 applicano regole analoghe alle immobilizzazioni immateriali e alle rimanenze che richiedono un lungo periodo di produzione.
Profilo fiscale
Per effetto della derivazione rafforzata, gli interessi capitalizzati secondo corretti principi contabili sono riconosciuti anche fiscalmente: entrano nel costo del bene e si deducono con l’ammortamento o, per le rimanenze, con la vendita. L’articolo 110, comma 1, lettera b, del TUIR consente di includere nel costo gli interessi passivi imputati in bilancio. Gli interessi capitalizzati sono esclusi dal limite dell’articolo 96 nell’esercizio in cui sono sostenuti.
Lavori in corso su ordinazione
Nella valutazione delle commesse al costo, possono essere inclusi gli interessi sui finanziamenti specifici ottenuti per l’esecuzione dell’opera, se previsto dalla politica contabile e se recuperabili attraverso i ricavi della commessa.
Quando si interrompe
La capitalizzazione si ferma quando il bene è pronto per l’uso o per la vendita, anche se non ancora utilizzato o venduto, e si sospende durante le interruzioni prolungate dei lavori non dovute a ragioni tecniche.
Punti di attenzione
Occorre documentare il collegamento tra finanziamento e bene, il periodo di costruzione e il calcolo degli interessi attribuiti. Gli interessi capitalizzati non devono portare il valore del bene sopra il suo valore recuperabile.
Informativa
La nota integrativa indica gli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori dell’attivo, distintamente per voce, e, se rilevante, l’ammontare cumulativo capitalizzato.
Interessi passivi: capitalizzazione: esempio di contabilizzazione
Un’impresa costruisce un capannone in diciotto mesi con un mutuo dedicato di 1.000.000 euro al 4%. Gli interessi del periodo di costruzione, 60.000 euro, si aggiungono al costo del capannone e si ammortizzano con esso; gli interessi successivi all’ultimazione sono costi dell’esercizio, soggetti al limite dell’articolo 96.
Coerenza nel tempo
La scelta di capitalizzare è una politica contabile: una volta adottata va mantenuta, e il suo cambiamento segue le regole dell’OIC 29.
Gli interessi si capitalizzano solo su beni che richiedono un periodo di costruzione significativo, per il periodo di fabbricazione e nel limite del valore recuperabile; capitalizzati o no, restano soggetti al limite dell'articolo 96.
Principi contabili (OIC)
Condizioni per la capitalizzazione secondo l’OIC 16
La capitalizzazione degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni materiali è ammessa solo quando gli oneri sono effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili, entro il limite del valore recuperabile del bene, e quando la realizzazione del bene richiede un periodo di costruzione significativo, non breve: il periodo di costruzione rilevante decorre dall’esborso dei fondi ai fornitori fino al momento in cui il bene è pronto per l’uso, comprendendo le fasi di montaggio e collaudo, mentre gli oneri finanziari relativi a un prolungamento della costruzione dovuto a scioperi, inefficienze o altre cause non ordinarie non sono capitalizzabili, ma costituiscono costi di esercizio. Il tasso di interesse da utilizzare è quello realmente sostenuto sul finanziamento specifico, oppure, in presenza di più finanziamenti, una media ponderata; la capitalizzazione va sospesa nei periodi, non brevi, in cui la realizzazione del bene è interrotta, e la scelta di capitalizzare va applicata in modo costante nel tempo, costituendo il passaggio dalla capitalizzazione all’imputazione diretta a conto economico, o viceversa, un cambiamento di principio contabile da trattare secondo l’OIC 29, con effetto retroattivo sul patrimonio netto di apertura.
Capitalizzazione nelle immobilizzazioni immateriali e nelle rimanenze
Per le immobilizzazioni immateriali, l’OIC 24 consente la capitalizzazione degli oneri finanziari relativi a qualsiasi tipologia di finanziamento, senza le limitazioni collegate alla tipologia del bene previste per le immobilizzazioni materiali. Per le rimanenze, la capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa solo quando la produzione del bene, commissionata a terzi o realizzata internamente, richiede un periodo di fabbricazione di lunga durata (produzioni edilizie, cantieristiche, o beni soggetti a stagionatura o invecchiamento), stratificando gli oneri finanziari nel costo fino al momento in cui il bene può essere utilizzato o venduto, sempre nel limite del valore di mercato del bene.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Oneri finanziari capitalizzati. L’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori dell’attivo, distintamente per voce. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 8, c.c.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Oneri capitalizzati cumulati. Se rilevante, l’ammontare cumulativo degli oneri finanziari capitalizzati nel valore delle immobilizzazioni. Principio contabile: OIC 16, par. 92.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: oneri finanziari capitalizzati; criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Rilevanza fiscale della capitalizzazione operata secondo corretti principi contabili
La capitalizzazione degli interessi passivi effettuata ai fini civilistici sulla base di corretti principi contabili è riconosciuta anche ai fini fiscali: poiché l’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR si riferisce esclusivamente ai beni materiali strumentali, l’eventuale capitalizzazione civilistica di interessi passivi relativi a un immobile patrimonio, non essendo un bene strumentale, non trova corrispondente riconoscimento fiscale. Per i beni alla cui produzione o rivendita è diretta l’attività dell’impresa (beni merce), sono capitalizzabili nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti specificamente per la loro costruzione o ristrutturazione, mentre gli interessi relativi a prestiti contratti per il mero acquisto di immobili destinati alla rivendita, senza alcuna trasformazione, costituiscono costi di esercizio e non sono capitalizzabili: resta inoltre fermo che l’impresa non può adottare, ai fini fiscali, un comportamento difforme da quello civilistico, dovendo la capitalizzazione, quando operata, essere coerente in entrambi gli ambiti.
Lavori in corso su ordinazione e interessi passivi specifici
Nella valutazione delle opere e dei servizi in corso su ordinazione secondo il criterio del costo di produzione, è possibile imputare al costo gli interessi passivi specificamente riferibili alla commessa: ai fini fiscali, tuttavia, tale imputazione è riconosciuta solo per le commesse valutate a corrispettivo, e non per quelle a costo, mentre secondo l’OIC gli interessi passivi non devono comunque essere considerati tra i costi delle commesse infrannuali.
Verifica del limite ROL e obblighi di nota integrativa
Gli interessi passivi capitalizzati restano soggetti, al pari di quelli imputati direttamente a conto economico, alla verifica del limite di deducibilità dell’articolo 96 del TUIR, calcolato sul risultato operativo lordo: la loro capitalizzazione non li sottrae quindi al meccanismo generale di deducibilità degli oneri finanziari. La nota integrativa deve indicare obbligatoriamente, ai sensi dell’articolo 2427, punto 8, c.c., l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce interessata: occorre inoltre vigilare che la capitalizzazione degli interessi non venga utilizzata quale strumento per eludere le disposizioni sulla riduzione del capitale sociale per perdite di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c., alterando artificiosamente il risultato d’esercizio.
Capitalizzazione di interessi passivi su un finanziamento di scopo per la costruzione di un fabbricato
Tau Srl ottiene un finanziamento di scopo di 500.000 euro per la costruzione di un capannone industriale strumentale; nel periodo di costruzione matura interessi passivi per 15.000 euro, interamente riferibili al finanziamento di scopo.
Erogazione del finanziamento di scopo
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 500.000,00 | - |
| Debiti verso banche (D.4) | - | 500.000,00 |
| Totale | 500.000,00 | 500.000,00 |
Le fatture dell’impresa costruttrice si accumulano tra le immobilizzazioni in corso; gli interessi del periodo di costruzione si possono capitalizzare se riferibili al finanziamento e il valore del bene resta recuperabile.
1. Pagamento degli interessi passivi sul finanziamento di scopo
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Interessi passivi (C.17) | 15.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 15.000,00 |
| Totale | 15.000,00 | 15.000,00 |
2. Capitalizzazione degli interessi passivi a incremento del costo del fabbricato in costruzione
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fabbricati in costruzione (B.II.5) | 15.000,00 | - |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (A.4) | - | 15.000,00 |
| Totale | 15.000,00 | 15.000,00 |
Trattandosi di un bene strumentale materiale, la capitalizzazione operata secondo corretti principi contabili è pienamente riconosciuta ai fini fiscali ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR: gli interessi capitalizzati concorreranno alla base di ammortamento del fabbricato una volta completato, restando comunque soggetti, insieme agli altri oneri finanziari dell’esercizio, alla verifica del limite di deducibilità dell’articolo 96 del TUIR.
3. Ultimazione del capannone e giroconto
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Terreni e fabbricati (B.II.1) | 515.000,00 | - |
| Fabbricati in costruzione (B.II.5) | - | 515.000,00 |
| Totale | 515.000,00 | 515.000,00 |
Al termine dei lavori il costo accumulato, qui 500.000 euro di costruzione più 15.000 euro di interessi, passa ai fabbricati e comincia l’ammortamento. Gli interessi successivi all’ultimazione sono costi dell’esercizio.
Controlli prima della dichiarazione
- Natura del finanziamento. Verificare se il finanziamento è di scopo o generico, per applicare correttamente il criterio di capitalizzazione degli oneri finanziari.
- Coerenza tra ambito civilistico e fiscale. Verificare che la capitalizzazione sia coerente in entrambi gli ambiti, senza comportamenti difformi tra bilancio e dichiarazione dei redditi.
- Limite del valore di mercato. Verificare che il valore del bene, comprensivo degli oneri finanziari capitalizzati, non superi il valore di mercato del bene stesso.
- Informativa in nota integrativa. Verificare l’indicazione, per ciascuna voce dell’attivo interessata, dell’ammontare degli oneri finanziari capitalizzati nell’esercizio.
Errori ricorrenti
Capitalizzazione proseguita a bene ultimato
Gli oneri finanziari si imputano al costo solo per il periodo di fabbricazione, fino al momento in cui il bene è pronto per l'uso. Continuare a capitalizzare gli interessi del mutuo dopo la fine dei lavori, magari fino all'effettivo trasferimento degli uffici, sposta nell'attivo costi che appartengono al conto economico e aumenta il valore da ammortizzare.
Interessi capitalizzati durante lunghe sospensioni
Quando i lavori si fermano per un periodo prolungato, per esempio in attesa di autorizzazioni o per contenziosi con l'appaltatore, la capitalizzazione va sospesa. Gli interessi maturati in quel periodo non sono un costo di costruzione e vanno rilevati tra gli oneri finanziari dell'esercizio, a meno che la pausa sia fisiologica nel processo produttivo.
Oneri capitalizzati su beni acquistati già pronti
La capitalizzazione riguarda beni che richiedono un periodo di costruzione significativo. Il finanziamento ottenuto per acquistare un macchinario o un immobile già finito non consente di aggiungere gli interessi al costo del bene, anche se il mutuo è di scopo. Gli interessi seguono le regole ordinarie degli oneri finanziari e il limite dell'articolo 96.
Immobile patrimonio trattato come strumentale
La capitalizzazione civilistica degli interessi su un immobile non strumentale, come quello destinato alla locazione a terzi da una società non immobiliare di gestione, non ha corrispondente riconoscimento fiscale. Considerare fiscalmente riconosciuto l'intero costo iscritto altera il calcolo di ammortamenti deducibili e plusvalenze; il disallineamento va tenuto in un prospetto dedicato.
