Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 21 Settembre 2026

Interessi passivi su debiti tributari e previdenziali

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Interessi passivi su debiti tributari e previdenziali - sono gli interessi dovuti per pagare a rate o in ritardo imposte e contributi: rateizzazione di avvisi bonari e cartelle, interessi del ravvedimento operoso, maggiorazione dell’1% sull’IVA dei contribuenti trimestrali.

Le imposte e i contributi pagati in ritardo, o rateizzati, producono interessi che si distinguono dall’imposta e dalle sanzioni: hanno natura di interessi passivi e vanno in C.17 (interessi e altri oneri finanziari). La distinzione nel modello F24 tra imposta, sanzione e interessi guida la classificazione.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Interessi sulla rateizzazione di un avviso bonario; interessi del ravvedimento operoso; maggiorazione dell’1% sull’IVA trimestrale; interessi su rateizzazioni INPS.

Come riconoscerlo nei documenti

Modello F24 con i codici tributo degli interessi, separati da imposta e sanzioni.

Differenze con conti simili

  • Sanzioni. Sono in B.14 (oneri diversi di gestione) e indeducibili.
  • Imposte. L’imposta segue il conto proprio.

Collocazione in bilancio

C.17 (interessi e altri oneri finanziari).

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Gli interessi per il ritardato versamento o la rateizzazione di imposte e contributi sono interessi passivi come gli altri: per l’Agenzia delle entrate la loro deducibilità si determina solo con il limite dell’art. 96, senza guardare alla deducibilità dell’imposta cui si riferiscono (risposta a interpello 172/2024, che richiama la risposta 541/2022 e la risoluzione 178/E del 2001; vale anche per gli interessi degli atti di adesione e conciliazione).
  • IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
  • IVA. Non hanno IVA.

Interessi passivi su debiti tributari e previdenziali: esempio di contabilizzazione

Una società rateizza un avviso bonario e paga il 30 novembre 2025 la prima rata: 2.000 euro di imposta e 150 di interessi. Il 28 febbraio 2026 pagherà la rata successiva, con 75 euro di interessi. A fine anno sono maturati 25 euro di interessi da versare con la rata.

Regola Fondamentale & Ratio

Gli interessi per la rateizzazione o il ritardo nel pagamento di imposte e contributi sono oneri di C.17 (interessi e altri oneri finanziari), deducibili con il limite dell'art. 96; la maggiorazione dell'1% dei contribuenti IVA trimestrali è indeducibile.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 96 TUIR; art. 66, c. 11, DL 331/1993; risposta AdE n. 172/2024; art. 21 DPR 602/1973; art. 5 D.Lgs. 446/1997; OIC 12; OIC 19; OIC 18; dal 1° gennaio 2027 D.Lgs. 117/2026, artt. 105 e 107

🏛️Principi contabili (OIC)

Collocazione

L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.

Rilevazione degli interessi passivi

Gli interessi passivi si rilevano per competenza, in base al tempo e al tasso, anche quando la rata si paga dopo la chiusura dell’esercizio; il debito si valuta al costo ammortizzato, salvo le scelte di non applicarlo per il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese (OIC 19; art. 2435-bis e 2435-ter c.c.). Gli interessi passivi possono essere capitalizzati nel costo di un bene solo nei limiti e alle condizioni previsti dall’OIC 16 e dall’OIC 24, e in quel caso vanno indicati in nota integrativa.

Ratei e risconti

Gli interessi maturati ma non ancora liquidati alla chiusura dell’esercizio si rilevano con un rateo, attivo se sono proventi e passivo se sono oneri, in proporzione al tempo (OIC 18); l’importo pagato o incassato in anticipo per il periodo successivo si rinvia con un risconto. Alla riapertura dell’esercizio il rateo si storna e il componente si rileva per intero alla liquidazione.

Sanzioni, imposte e interessi

Nella rateizzazione o nel ravvedimento si separano l’imposta o il contributo, che è un debito o un costo secondo la natura, le sanzioni, che sono oneri di B.14 (oneri diversi di gestione), e gli interessi, che sono oneri finanziari di C.17. Le imposte sul reddito di esercizi precedenti si rilevano nella voce 20 (imposte sul reddito).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
  • Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Gli interessi per il ritardato versamento o la rateizzazione di imposte e contributi sono interessi passivi come gli altri: per l’Agenzia delle entrate la loro deducibilità si determina solo con il limite dell’art. 96, senza guardare alla deducibilità dell’imposta cui si riferiscono (risposta a interpello 172/2024, che richiama la risposta 541/2022 e la risoluzione 178/E del 2001; vale anche per gli interessi degli atti di adesione e conciliazione). Fa eccezione la maggiorazione dell’1% dovuta dai contribuenti IVA trimestrali, indeducibile per espressa previsione di legge (art. 66, c. 11, DL 331/1993).

IRAP

I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.

IVA

Non hanno IVA. Le operazioni finanziarie seguono regole IVA proprie: dividendi, utili e rimborsi di capitale sono fuori campo; interessi, negoziazione di titoli e partecipazioni e operazioni su crediti sono di regola esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); le differenze di cambio non sono corrispettivi. In nessun caso c’è IVA da detrarre.

Interessi per ritardato versamento

Per l’Agenzia delle entrate gli interessi per il ritardato versamento di imposte, anche derivanti da atti di accertamento con adesione e conciliazione, sono interessi passivi come gli altri: la loro deducibilità si determina solo con il limite dell’art. 96 TUIR, senza guardare alla deducibilità dell’imposta cui si riferiscono (risposta a interpello n. 172/2024, che richiama la risposta n. 541/2022 e la risoluzione n. 178/E del 2001). Vale anche per gli interessi sulla rateizzazione delle somme iscritte a ruolo (art. 21 DPR 602/1973).

Maggiorazione dell’1% dei trimestrali IVA

Fa eccezione la maggiorazione dell’1% per il versamento trimestrale dell’IVA (art. 7, c. 3, DPR 542/1999): gli interessi sulle liquidazioni e sui versamenti dei contribuenti minori sono indeducibili ai fini delle imposte sui redditi (art. 66, c. 11, DL 331/1993).

Sanzioni

Le sanzioni del ravvedimento restano indeducibili e si rilevano in B.14 (oneri diversi di gestione); il conto delle sanzioni ha una disciplina propria.

IRAP: fuori dalla base

Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).

Nuovo testo unico dal 2027

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 96 (interessi passivi) diventa l’art. 105; l’art. 66, c. 11, DL 331/1993 (interessi sulle liquidazioni IVA dei contribuenti minori) diventa l’art. 107.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Rateizzazione di un avviso bonario con interessi

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società rateizza un avviso bonario e paga il 30 novembre 2025 la prima rata: 2.000 euro di imposta e 150 di interessi. Il 28 febbraio 2026 pagherà la rata successiva, con 75 euro di interessi. A fine anno sono maturati 25 euro di interessi da versare con la rata.

1. Pagamento della rata con F24 - 30 novembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti tributari (D.12) 2.000,00 -
Interessi passivi su debiti tributari e previdenziali (C.17) 150,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 2.150,00
Totale 2.150,00 2.150,00

Il modello F24 ha righe distinte per imposta e interessi: la parte imposta riduce il debito tributario, gli interessi sono un onere di C.17 (interessi e altri oneri finanziari).

2. Rateo degli interessi maturati - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Interessi passivi su debiti tributari e previdenziali (C.17) 25,00 -
Ratei passivi (E del passivo) - 25,00
Totale 25,00 25,00

Il mese di dicembre matura 25 euro di interessi da versare con la rata di febbraio.

3. Storno del rateo - 1° gennaio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ratei passivi (E del passivo) 25,00 -
Interessi passivi su debiti tributari e previdenziali (C.17) - 25,00
Totale 25,00 25,00

All’apertura si storna il rateo.

4. Pagamento della rata con F24 - 28 febbraio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti tributari (D.12) 2.000,00 -
Interessi passivi su debiti tributari e previdenziali (C.17) 75,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 2.075,00
Totale 2.075,00 2.075,00

La rata comprende gli interessi maturati dal 1° dicembre; al netto dello storno, nel 2026 competono 50 euro.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Separare imposta, sanzioni e interessi. Dal modello F24 distinguere ciò che si paga con i codici tributo di imposta, sanzione e interessi.
  • Maggiorazione dell’1%. Riprendere in dichiarazione la maggiorazione dell’1% dei versamenti trimestrali IVA.
  • Ratei. Calcolare gli interessi maturati a fine anno sulle rateizzazioni in corso.
  • Prospetto dell’art. 96. Includere questi interessi nel limite.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Tutto in B.14 (oneri diversi di gestione)

Solo le sanzioni sono in B.14 (oneri diversi di gestione): gli interessi vanno in C.17 (interessi e altri oneri finanziari).

Errore ricorrente

Interessi ripresi come le sanzioni

Gli interessi sono deducibili con il limite dell’art. 96; l’indeducibilità riguarda le sanzioni e la maggiorazione dell’1%.

Errore ricorrente

Interessi nel costo dell’imposta

Se l’imposta è un costo, gli interessi restano un onere finanziario distinto.