Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Debiti per IRES

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Debiti per IRES - è l’IRES dovuta sul reddito dell’esercizio, al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d’imposta. Si rileva a fine anno con le imposte correnti e si versa a saldo entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura, il 30 giugno per l’esercizio solare, insieme al primo acconto.

Il debito IRES in bilancio è sempre netto: imposta dell’anno meno acconti e ritenute. Se il risultato è negativo, il conto passa tra i crediti tributari.

Cosa ci rientra

  • Esempi. IRES dell’esercizio da versare a saldo; IRES da dichiarazioni integrative; IRES accertata e definita.
  • Cosa non ci rientra. Acconti versati, che si scomputano (se superano l’imposta sono un credito); imposte differite (fondo B.2, fondi per imposte, anche differite).

Come riconoscerlo nei documenti

Calcolo delle imposte di fine anno; modello Redditi SC; F24 con codici tributo 2003 (saldo), 2001 e 2002 (acconti).

Differenze con conti simili

  • Fondo imposte differite. Riguarda imposte future.
  • Debiti verso la controllante. Nel consolidato fiscale l’IRES si trasferisce alla capogruppo.

Collocazione in bilancio

Passivo D.12 (debiti tributari), al netto degli acconti; se gli acconti superano l’imposta, il credito va in C.II.5-bis (crediti tributari).

Acconti

Per chi applica gli ISA gli acconti si versano in due rate del 50%; per gli altri il 40% a giugno e il 60% a novembre.

Compensazione

Il saldo si può compensare in F24 con altri crediti tributari; oltre 5.000 euro di credito IRES da compensare serve il visto di conformità.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. L’imposta non è un costo deducibile: IRES e IRAP non si deducono dal reddito (art. 99 TUIR), salvo la quota di IRAP relativa al costo del lavoro non dedotto e il 10% forfettario dell’IRAP se ci sono interessi passivi (art. 2 D.L. 201/2011; art. 6 D.L. 185/2008).
  • IRAP. L’IRES sta sotto il risultato operativo, nella voce 20: non entra nella base IRAP delle società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
  • IVA. Le imposte sul reddito non sono operazioni IVA: nessuna fattura e nessuna detrazione.

Debiti per IRES: esempio di contabilizzazione

L’IRES dell’esercizio è 30.000 euro; nell’anno sono stati versati acconti per 25.000.

Regola Fondamentale & Ratio

A fine anno l'IRES di competenza si rileva tra le imposte correnti; il debito in D.12 (debiti tributari) è la differenza con acconti versati, ritenute subite e crediti compensati.

Riferimenti Normativi Primari:
Artt. 73 e 77 TUIR; art. 17 DPR 435/2001; L. 97/1977; OIC 25

🏛️Principi contabili (OIC)

Debiti tributari

Accolgono le passività per imposte certe e determinate: imposte dell’esercizio al netto di acconti e ritenute, ritenute operate come sostituto d’imposta, IVA da versare. Le imposte probabili o di ammontare incerto vanno invece nel fondo imposte (B.2 del passivo, fondi per imposte, anche differite).

Imposte correnti

L’OIC 25 prevede che le imposte correnti si rilevino in base a una realistica stima del reddito imponibile, al netto di acconti, ritenute e crediti d’imposta.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

L’imposta non è un costo deducibile: IRES e IRAP non si deducono dal reddito (art. 99 TUIR), salvo la quota di IRAP relativa al costo del lavoro non dedotto e il 10% forfettario dell’IRAP se ci sono interessi passivi (art. 2 D.L. 201/2011; art. 6 D.L. 185/2008). Gli acconti sono pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente, in due rate del 40% e del 60% (50% e 50% per chi applica gli ISA). Se il versamento è omesso o tardivo si applica la sanzione del 25% dell’importo non versato (art. 13 D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024 dal 1° settembre 2024), ridotta con il ravvedimento operoso in base al ritardo (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

IRAP

L’IRES sta sotto il risultato operativo, nella voce 20: non entra nella base IRAP delle società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).

IVA

Le imposte sul reddito non sono operazioni IVA: nessuna fattura e nessuna detrazione.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Acconti e saldo IRES di una S.r.l.

Caso pratico guidato · Dati di partenza

L’IRES dell’esercizio è 30.000 euro; nell’anno sono stati versati acconti per 25.000.

1. Primo acconto - 30 giugno 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti per acconti IRES (C.II.5-bis) 10.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 10.000,00
Totale 10.000,00 10.000,00

L’IRES dell’anno prima era 25.000 euro: primo acconto del 40%.

2. Secondo acconto - 1° dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti per acconti IRES (C.II.5-bis) 15.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 15.000,00
Totale 15.000,00 15.000,00

Il 30 novembre 2025 è domenica: il termine slitta al lunedì.

3. Imposta di competenza e scomputo degli acconti - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Imposte correnti (20) 30.000,00 -
Debiti per IRES (D.12) - 30.000,00
Debiti per IRES (D.12) 25.000,00 -
Crediti per acconti IRES (C.II.5-bis) - 25.000,00
Totale 55.000,00 55.000,00

L’IRES dell’esercizio è 30.000 euro: il debito residuo è 5.000.

4. Versamento del saldo - 30 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti per IRES (D.12) 5.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 5.000,00
Totale 5.000,00 5.000,00

Il saldo si versa con il primo acconto dell’anno successivo, codice tributo 2003.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Calcolo. Riconciliare utile e reddito imponibile.
  • Acconti. Verificare importi e date.
  • Compensazioni. Controllare il visto di conformità per i crediti oltre 5.000 euro.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Debito IRES al lordo degli acconti

Va esposto al netto.

Errore ricorrente

Imposte stanziate su una stima approssimativa

Serve un calcolo realistico.

Errore ricorrente

Saldo a credito nel passivo

Va nei crediti tributari.