Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 21 Settembre 2026

Interessi attivi di mora

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Interessi attivi di mora - sono gli interessi che l’impresa addebita ai clienti che pagano in ritardo, in base al contratto o alla legge sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Nelle transazioni commerciali gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, nella misura del tasso di riferimento maggiorato di otto punti, senza bisogno di costituire in mora il debitore (D.Lgs. 231/2002). Sono un risarcimento per il ritardo, non il corrispettivo di un finanziamento concesso.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Interessi di mora addebitati a un cliente in ritardo; interessi legali riconosciuti in una sentenza; interessi moratori nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002).

Come riconoscerlo nei documenti

Nota di addebito degli interessi al cliente, senza IVA.

Differenze con conti simili

  • Interessi per dilazione concordata. Se il cliente paga a rate secondo accordi, gli interessi sono corrispettivi e hanno un conto proprio.

Collocazione in bilancio

C.16.d (proventi diversi dai precedenti); se l’incasso è incerto, si svaluta il credito.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. In deroga alla competenza, gli interessi di mora concorrono al reddito quando sono incassati (art. 109, c. 7, TUIR): quelli iscritti e non incassati si riprendono con una variazione in diminuzione.
  • IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
  • IVA. Gli interessi di mora hanno natura risarcitoria e sono fuori campo IVA (art. 15, c. 1, n. 1, DPR 633/1972).

Interessi attivi di mora: esempio di contabilizzazione

Una società ha emesso a un cliente una fattura di 12.200 euro con scadenza 28 febbraio 2025; il cliente paga il 20 novembre 2025. La società gli addebita con nota interessi di mora per 600 euro, senza IVA, e incassa la somma il 15 gennaio 2026.

Regola Fondamentale & Ratio

Gli interessi di mora addebitati ai clienti che pagano in ritardo sono un provento di C.16 (altri proventi finanziari), fuori campo IVA, e concorrono al reddito quando sono incassati, non per competenza.

Riferimenti Normativi Primari:
D.Lgs. 231/2002; art. 109, c. 7, TUIR; art. 15, c. 1, n. 1, DPR 633/1972; art. 5 D.Lgs. 446/1997; OIC 12; OIC 15; dal 1° gennaio 2027 D.Lgs. 117/2026, art. 118, c. 13

🏛️Principi contabili (OIC)

Collocazione

L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.

Rilevazione e recuperabilità

Gli interessi di mora si rilevano quando il diritto è certo e l’importo determinabile; se il cliente è in difficoltà finanziarie o ha contestato il credito, la loro recuperabilità va valutata con lo stesso criterio del credito principale, e si svaluta la parte che non si ritiene incassabile (OIC 15).

Interessi di mora e interessi di dilazione

Gli interessi che remunerano una dilazione concordata sono corrispettivi di un finanziamento e si contabilizzano nel conto degli interessi per dilazioni; quelli per un ritardo non concordato sono di mora. La distinzione conta per l’IVA e per il momento in cui sono imponibili.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

In deroga alla competenza, gli interessi di mora concorrono al reddito quando sono incassati (art. 109, c. 7, TUIR): quelli iscritti e non incassati si riprendono con una variazione in diminuzione. Per le imprese che operano con la pubblica amministrazione gli interessi legali di mora del D.Lgs. 231/2002 valgono come interessi attivi anche ai fini del limite dell’art. 96.

IRAP

I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.

IVA

Gli interessi di mora hanno natura risarcitoria e sono fuori campo IVA (art. 15, c. 1, n. 1, DPR 633/1972).

Tassazione per cassa

In deroga al principio di competenza, gli interessi di mora concorrono al reddito nell’esercizio in cui sono percepiti (art. 109, c. 7, TUIR): quelli iscritti in bilancio e non incassati si riprendono con una variazione in diminuzione e si tassano quando arrivano, con una variazione in aumento.

Imprese che operano con la pubblica amministrazione

Per chi opera con la pubblica amministrazione gli interessi legali di mora del D.Lgs. 231/2002 valgono come interessi attivi anche per il limite alla deduzione degli interessi passivi (art. 96 TUIR).

IRAP: fuori dalla base

Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).

Nuovo testo unico dal 2027

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 96 (interessi passivi e attivi, limite di deducibilità) diventa l’art. 105; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) diventa l’art. 118.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Interessi di mora addebitati a un cliente in ritardo

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società ha emesso a un cliente una fattura di 12.200 euro con scadenza 28 febbraio 2025; il cliente paga il 20 novembre 2025. La società gli addebita con nota interessi di mora per 600 euro, senza IVA, e incassa la somma il 15 gennaio 2026.

1. Nota di addebito degli interessi di mora - 30 novembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso clienti (C.II.1) 600,00 -
Interessi attivi di mora (C.16.d) - 600,00
Totale 600,00 600,00

La nota di addebito degli interessi moratori è fuori campo IVA, perché è un risarcimento e non un corrispettivo (art. 15 del decreto IVA): non compare nella liquidazione dell’imposta.

2. Verifica di recuperabilità - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Svalutazione crediti (B.10.d) 100,00 -
Fondo svalutazione crediti (C.II.1) - 100,00
Totale 100,00 100,00

Alla chiusura gli interessi non sono stati ancora incassati e il cliente ne contesta una parte: si svaluta la quota che si ritiene non recuperabile, 100 euro, con un accantonamento al fondo svalutazione crediti.

3. Incasso degli interessi - 15 gennaio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 500,00 -
Fondo svalutazione crediti (C.II.1) 100,00 -
Crediti verso clienti (C.II.1) - 600,00
Totale 600,00 600,00

Il cliente paga 500 euro e la parte contestata di 100 euro si chiude contro il fondo. In dichiarazione i 500 euro si tassano nel 2026, anno dell’incasso, con una variazione in aumento; nel 2025 gli interessi si sono ripresi con una variazione in diminuzione.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • IVA. Verificare che la nota di addebito degli interessi di mora non applichi IVA e sia indicata separatamente dalla fattura.
  • Variazioni per cassa. Tenere un prospetto degli interessi di mora iscritti e non incassati per le variazioni in diminuzione e in aumento.
  • Interessi maturati. Calcolare il tasso di mora e i giorni di ritardo con il tasso di riferimento in vigore per il semestre.
  • Svalutazione. Valutare la recuperabilità degli interessi insieme a quella del credito.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Interessi di mora con IVA

Non sono corrispettivi di prestazioni: emettere fattura con IVA è un errore.

Errore ricorrente

Tassazione per competenza

Gli interessi di mora si tassano quando sono incassati: dedurre la variazione in diminuzione evita di anticipare l’imposta.

Errore ricorrente

Interessi di dilazione confusi con la mora

Se il ritardo è concordato con un piano di rientro, gli interessi hanno un altro conto e un altro regime IVA.