Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 22 Settembre 2026

Ripristini di valore di titoli e crediti finanziari

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Ripristini di valore di titoli e crediti finanziari - è il ripristino del valore di titoli immobilizzati, titoli del circolante o crediti finanziari svalutati in passato, quando il loro valore di mercato o di recupero risale.

Un titolo svalutato perché il prezzo di mercato era sceso, o un finanziamento svalutato perché il debitore era in difficoltà, può tornare a valere di più: la quotazione risale, il debitore si riprende. In quel caso il bilancio deve tornare al valore precedente, ma non oltre il costo, e la differenza si iscrive tra le rivalutazioni di attività finanziarie.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Ripristino del valore di obbligazioni tornate sopra il valore di carico; ripristino di un finanziamento a una partecipata svalutato in precedenza.

Come riconoscerlo nei documenti

Quotazioni di fine anno o valutazione del credito.

Differenze con conti simili

  • Interessi. Sono in C.16 (altri proventi finanziari).

Collocazione in bilancio

D.18.b (rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni), c o secondo il tipo di attività.

Titoli, crediti e altri strumenti

Se il valore riguarda titoli immobilizzati o crediti finanziari a lungo termine, la voce è la D.18.b (rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni); se riguarda titoli del circolante, la D.18.c (rivalutazioni di titoli del circolante che non costituiscono partecipazioni). Le partecipazioni hanno una voce propria in D.18.a (rivalutazioni di partecipazioni), i derivati in D.18.d (rivalutazioni di strumenti finanziari derivati).

Interessi e cedole

Gli interessi e le cedole di competenza non sono rettifiche di valore: si iscrivono in C.16 (altri proventi finanziari) anche se il titolo è stato ripristinato.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Il ripristino è tassato nella misura in cui la svalutazione precedente era stata dedotta; per la parte non dedotta non è tassato.
  • IRAP. Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
  • IVA. Le rettifiche di valore sono scritture di valutazione senza IVA.

Ripristini di valore di titoli e crediti finanziari: esempio di contabilizzazione

Una società ha obbligazioni del circolante di costo 50.000 euro, svalutate di 3.000 euro nel 2024 e interamente dedotte. A fine 2025 le quotazioni risalgono e il valore torna a 50.000 euro. Il 30 settembre 2026 i titoli sono venduti a 52.000 euro.

Regola Fondamentale & Ratio

Recuperare la svalutazione storica e il relativo trattamento fiscale, documentare il nuovo valore e limitare il ripristino al costo, tassando soltanto la quota prima dedotta.

Riferimenti Normativi Primari:
Codice civile, art. 2426TUIR, artt. 94 e 101D.Lgs. 446/1997, art. 5

🏛️Principi contabili (OIC)

Classificazione nell’area D

Le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie si articolano in a) partecipazioni, b) immobilizzazioni finanziarie che non sono partecipazioni, c) titoli dell’attivo circolante che non sono partecipazioni, d) strumenti finanziari derivati (art. 2425 c.c.; OIC 12). Le sole voci di rettifica per valutazione stanno qui; gli utili e le perdite realizzati con la cessione stanno in C.

Ripristino di valore

Se in un esercizio successivo vengono meno i motivi della svalutazione, il valore si ripristina, nei limiti del costo originario o del costo ammortizzato, con imputazione a conto economico in D.18 (art. 2426, n. 3, c.c.; OIC 20; OIC 21). Non si ripristina l’avviamento incluso nel costo di una partecipazione.

Crediti finanziari

Per i crediti finanziari, se cessano i motivi della svalutazione, si ripristina il valore, entro il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto senza la svalutazione (OIC 15).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Immobilizzazioni finanziarie sopra il fair value. Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al fair value, diverse dalle partecipazioni in controllate e collegate: valore contabile, fair value e motivi per cui il valore non è stato ridotto. Obbligo di legge: art. 2427-bis, c. 1, n. 2, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Il ripristino è tassato nella misura in cui la svalutazione precedente era stata dedotta; per la parte non dedotta non è tassato.

IRAP

Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).

IVA

Le rettifiche di valore sono scritture di valutazione senza IVA. Accantonamenti, svalutazioni, rettifiche di valore e imposte sul reddito sono scritture interne di fine anno o debiti verso l’Erario: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA. L’IVA riguarda solo gli acquisti e le vendite da cui quei valori derivano.

Ripristino e svalutazioni dedotte

Per le obbligazioni del circolante la svalutazione è deducibile entro il valore minimo che risulta dalla media dei prezzi dell’ultimo semestre, o dall’andamento del mercato per i titoli non quotati (art. 94, c. 4, TUIR, dal 2027 art. 103, c. 4): il ripristino è tassato nella misura in cui la svalutazione era stata dedotta; se non lo era, il ripristino non concorre al reddito e si sottrae in dichiarazione. Per azioni e quote i valori si assumono al costo e il ripristino non rileva.

IRAP

Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali, che è la differenza tra A e B del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): non serve alcuna variazione.

Testo unico dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 le norme richiamate sono nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 87 diventa l’art. 96 (partecipazioni esenti), l’art. 94 l’art. 103 (valutazione dei titoli), l’art. 101 l’art. 110 (minusvalenze e perdite), l’art. 112 l’art. 121 (derivati).

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Ripristino di obbligazioni del circolante e vendita

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società ha obbligazioni del circolante di costo 50.000 euro, svalutate di 3.000 euro nel 2024 e interamente dedotte. A fine 2025 le quotazioni risalgono e il valore torna a 50.000 euro. Il 30 settembre 2026 i titoli sono venduti a 52.000 euro.

1. Ripristino di valore - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Titoli del circolante (C.III) 3.000,00 -
Ripristini di valore di titoli (D.18.c) - 3.000,00
Totale 3.000,00 3.000,00

Il valore torna al costo di 50.000 euro: 3.000 euro si iscrivono in D.18 (rivalutazioni di attività e passività finanziarie). Essendo la svalutazione già dedotta, il ripristino è imponibile senza variazioni.

2. Vendita dei titoli - 30 settembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 52.000,00 -
Titoli del circolante (C.III) - 50.000,00
Proventi da titoli del circolante (C.16.c) - 2.000,00
Totale 52.000,00 52.000,00

Il prezzo di 52.000 euro supera il valore di 50.000 euro: la plusvalenza di 2.000 euro è un provento finanziario in C.16.c (proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante).

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Quotazioni di fine anno. Conservare le quotazioni o la valutazione che dimostrano il recupero di valore.
  • Limite del costo. Verificare che il ripristino non superi il costo, o il costo ammortizzato.
  • Svalutazione precedente. Recuperare dai prospetti fiscali se la svalutazione era stata dedotta: da ciò dipende la tassazione.
  • Classificazione. Distinguere D.18.b (rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni) per le immobilizzazioni finanziarie da D.18.c (rivalutazioni di titoli del circolante che non costituiscono partecipazioni) per i titoli del circolante.
  • Fiscalità differita. Aggiornare il prospetto delle differenze temporanee.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Ripristino oltre il costo

Il ripristino si ferma al costo o al costo ammortizzato.

Errore ricorrente

Ripristino sempre tassato

Lo è solo se la svalutazione era stata dedotta.

Errore ricorrente

Cedole trattate come ripristino

Gli interessi sono proventi finanziari, non rivalutazioni.

Errore ricorrente

Plusvalenza di vendita in D.18 (rivalutazioni di attività e passività finanziarie)

Il risultato realizzato con la vendita va in C.16 (altri proventi finanziari) o C.17 (interessi e altri oneri finanziari), non in D.18 (rivalutazioni di attività e passività finanziarie).