Inquadramento generale
Ripristini di valore di titoli e crediti finanziari - è il ripristino del valore di titoli immobilizzati, titoli del circolante o crediti finanziari svalutati in passato, quando il loro valore di mercato o di recupero risale.
Un titolo svalutato perché il prezzo di mercato era sceso, o un finanziamento svalutato perché il debitore era in difficoltà, può tornare a valere di più: la quotazione risale, il debitore si riprende. In quel caso il bilancio deve tornare al valore precedente, ma non oltre il costo, e la differenza si iscrive tra le rivalutazioni di attività finanziarie.
Cosa ci rientra
- Esempi. Ripristino del valore di obbligazioni tornate sopra il valore di carico; ripristino di un finanziamento a una partecipata svalutato in precedenza.
Come riconoscerlo nei documenti
Quotazioni di fine anno o valutazione del credito.
Differenze con conti simili
- Interessi. Sono in C.16 (altri proventi finanziari).
Collocazione in bilancio
D.18.b (rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni), c o secondo il tipo di attività.
Titoli, crediti e altri strumenti
Se il valore riguarda titoli immobilizzati o crediti finanziari a lungo termine, la voce è la D.18.b (rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni); se riguarda titoli del circolante, la D.18.c (rivalutazioni di titoli del circolante che non costituiscono partecipazioni). Le partecipazioni hanno una voce propria in D.18.a (rivalutazioni di partecipazioni), i derivati in D.18.d (rivalutazioni di strumenti finanziari derivati).
Interessi e cedole
Gli interessi e le cedole di competenza non sono rettifiche di valore: si iscrivono in C.16 (altri proventi finanziari) anche se il titolo è stato ripristinato.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Il ripristino è tassato nella misura in cui la svalutazione precedente era stata dedotta; per la parte non dedotta non è tassato.
- IRAP. Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
- IVA. Le rettifiche di valore sono scritture di valutazione senza IVA.
Ripristini di valore di titoli e crediti finanziari: esempio di contabilizzazione
Una società ha obbligazioni del circolante di costo 50.000 euro, svalutate di 3.000 euro nel 2024 e interamente dedotte. A fine 2025 le quotazioni risalgono e il valore torna a 50.000 euro. Il 30 settembre 2026 i titoli sono venduti a 52.000 euro.
Recuperare la svalutazione storica e il relativo trattamento fiscale, documentare il nuovo valore e limitare il ripristino al costo, tassando soltanto la quota prima dedotta.
Principi contabili (OIC)
Classificazione nell’area D
Le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie si articolano in a) partecipazioni, b) immobilizzazioni finanziarie che non sono partecipazioni, c) titoli dell’attivo circolante che non sono partecipazioni, d) strumenti finanziari derivati (art. 2425 c.c.; OIC 12). Le sole voci di rettifica per valutazione stanno qui; gli utili e le perdite realizzati con la cessione stanno in C.
Ripristino di valore
Se in un esercizio successivo vengono meno i motivi della svalutazione, il valore si ripristina, nei limiti del costo originario o del costo ammortizzato, con imputazione a conto economico in D.18 (art. 2426, n. 3, c.c.; OIC 20; OIC 21). Non si ripristina l’avviamento incluso nel costo di una partecipazione.
Crediti finanziari
Per i crediti finanziari, se cessano i motivi della svalutazione, si ripristina il valore, entro il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto senza la svalutazione (OIC 15).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Immobilizzazioni finanziarie sopra il fair value. Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al fair value, diverse dalle partecipazioni in controllate e collegate: valore contabile, fair value e motivi per cui il valore non è stato ridotto. Obbligo di legge: art. 2427-bis, c. 1, n. 2, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
- Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Il ripristino è tassato nella misura in cui la svalutazione precedente era stata dedotta; per la parte non dedotta non è tassato.
IRAP
Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
IVA
Le rettifiche di valore sono scritture di valutazione senza IVA. Accantonamenti, svalutazioni, rettifiche di valore e imposte sul reddito sono scritture interne di fine anno o debiti verso l’Erario: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA. L’IVA riguarda solo gli acquisti e le vendite da cui quei valori derivano.
Ripristino e svalutazioni dedotte
Per le obbligazioni del circolante la svalutazione è deducibile entro il valore minimo che risulta dalla media dei prezzi dell’ultimo semestre, o dall’andamento del mercato per i titoli non quotati (art. 94, c. 4, TUIR, dal 2027 art. 103, c. 4): il ripristino è tassato nella misura in cui la svalutazione era stata dedotta; se non lo era, il ripristino non concorre al reddito e si sottrae in dichiarazione. Per azioni e quote i valori si assumono al costo e il ripristino non rileva.
IRAP
Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali, che è la differenza tra A e B del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): non serve alcuna variazione.
Testo unico dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 le norme richiamate sono nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 87 diventa l’art. 96 (partecipazioni esenti), l’art. 94 l’art. 103 (valutazione dei titoli), l’art. 101 l’art. 110 (minusvalenze e perdite), l’art. 112 l’art. 121 (derivati).
Ripristino di obbligazioni del circolante e vendita
Una società ha obbligazioni del circolante di costo 50.000 euro, svalutate di 3.000 euro nel 2024 e interamente dedotte. A fine 2025 le quotazioni risalgono e il valore torna a 50.000 euro. Il 30 settembre 2026 i titoli sono venduti a 52.000 euro.
1. Ripristino di valore - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Titoli del circolante (C.III) | 3.000,00 | - |
| Ripristini di valore di titoli (D.18.c) | - | 3.000,00 |
| Totale | 3.000,00 | 3.000,00 |
Il valore torna al costo di 50.000 euro: 3.000 euro si iscrivono in D.18 (rivalutazioni di attività e passività finanziarie). Essendo la svalutazione già dedotta, il ripristino è imponibile senza variazioni.
2. Vendita dei titoli - 30 settembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 52.000,00 | - |
| Titoli del circolante (C.III) | - | 50.000,00 |
| Proventi da titoli del circolante (C.16.c) | - | 2.000,00 |
| Totale | 52.000,00 | 52.000,00 |
Il prezzo di 52.000 euro supera il valore di 50.000 euro: la plusvalenza di 2.000 euro è un provento finanziario in C.16.c (proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante).
Controlli prima della dichiarazione
- Quotazioni di fine anno. Conservare le quotazioni o la valutazione che dimostrano il recupero di valore.
- Limite del costo. Verificare che il ripristino non superi il costo, o il costo ammortizzato.
- Svalutazione precedente. Recuperare dai prospetti fiscali se la svalutazione era stata dedotta: da ciò dipende la tassazione.
- Classificazione. Distinguere D.18.b (rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni) per le immobilizzazioni finanziarie da D.18.c (rivalutazioni di titoli del circolante che non costituiscono partecipazioni) per i titoli del circolante.
- Fiscalità differita. Aggiornare il prospetto delle differenze temporanee.
Errori ricorrenti
Ripristino oltre il costo
Il ripristino si ferma al costo o al costo ammortizzato.
Ripristino sempre tassato
Lo è solo se la svalutazione era stata dedotta.
Cedole trattate come ripristino
Gli interessi sono proventi finanziari, non rivalutazioni.
Plusvalenza di vendita in D.18 (rivalutazioni di attività e passività finanziarie)
Il risultato realizzato con la vendita va in C.16 (altri proventi finanziari) o C.17 (interessi e altri oneri finanziari), non in D.18 (rivalutazioni di attività e passività finanziarie).
