Inquadramento generale
Svalutazioni di partecipazioni - è la riduzione del valore di una partecipazione immobilizzata per una perdita durevole di valore, oppure la quota di perdita della partecipata per chi usa il metodo del patrimonio netto. Le partecipazioni del circolante si svalutano se il valore di realizzo è inferiore al costo.
Il valore di una partecipazione dipende dalle prospettive economiche della società partecipata. Se le sue perdite sono strutturali e non recuperabili con la gestione futura, il valore di carico non è più sostenibile e va ridotto. Le partecipazioni del circolante, che l’impresa non intende tenere in modo duraturo, si svalutano invece se il valore di realizzo è inferiore al costo, anche senza che la perdita sia durevole.
Cosa ci rientra
- Esempi. Controllata con perdite strutturali; partecipazione in una società in liquidazione; azioni del circolante con quotazione in calo.
Come riconoscerlo nei documenti
Bilancio e piani della partecipata, test di recuperabilità, quotazioni.
Differenze con conti simili
- Minusvalenze da cessione. Sono in C.17 (interessi e altri oneri finanziari).
- Copertura di perdite oltre il valore. Si accantona a un fondo.
Collocazione in bilancio
D.19.a (svalutazioni di partecipazioni).
Perdita durevole
Per giudicare se la perdita è durevole non basta il patrimonio netto negativo dell’ultimo bilancio: contano la capacità di produrre risultati, i piani, le prospettive di recupero. Un patrimonio netto inferiore al valore di carico è un indizio da valutare, non una svalutazione automatica (OIC 21).
Copertura di perdite oltre il valore
Quando la partecipazione è già azzerata e la società si è impegnata a coprire le perdite della partecipata, l’onere eccedente si stanzia in un fondo con il conto dedicato; la svalutazione in questa voce si ferma al valore di carico.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Le svalutazioni delle partecipazioni non sono deducibili, né immobilizzate né del circolante: le azioni e le quote si valutano fiscalmente al costo (artt. 94 e 101 TUIR).
- IRAP. Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
- IVA. Le rettifiche di valore sono scritture di valutazione senza IVA.
Svalutazioni di partecipazioni: esempio di contabilizzazione
Una società ha una partecipazione con costo di 200.000 euro. A fine 2025 la controllata ha perdite strutturali e il test di recuperabilità stima il valore in 140.000 euro: la svalutazione è di 60.000 euro. Il 30 giugno 2026 la partecipazione è ceduta a 100.000 euro con incasso il 31 luglio.
Predisporre il test di recuperabilità, riprendere fiscalmente la svalutazione e mantenere il prospetto del costo fiscale; prima della cessione verificare i requisiti PEX della partecipazione.
Principi contabili (OIC)
Classificazione nell’area D
Le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie si articolano in a) partecipazioni, b) immobilizzazioni finanziarie che non sono partecipazioni, c) titoli dell’attivo circolante che non sono partecipazioni, d) strumenti finanziari derivati (art. 2425 c.c.; OIC 12). Le sole voci di rettifica per valutazione stanno qui; gli utili e le perdite realizzati con la cessione stanno in C.
Svalutazione per perdite durevoli
L’immobilizzazione che alla data di chiusura risulta durevolmente di valore inferiore al costo si iscrive al minor valore; la svalutazione si imputa a D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie) e non si mantiene se i motivi vengono meno (art. 2426, n. 3, c.c.; OIC 21). Le partecipazioni del circolante si valutano al minore tra costo e valore di realizzo.
Metodo del patrimonio netto
Con il metodo del patrimonio netto la partecipazione si riduce della quota di perdita della partecipata, che si iscrive in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie); la quota di perdita non può ridurre il valore sotto zero, salvo impegni a ripianare (art. 2426, n. 4, c.c.; OIC 21).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Elenco delle partecipazioni. Per ogni controllata e collegata: denominazione, sede, capitale, patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio, quota posseduta e valore di bilancio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 5, c.c.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Le svalutazioni delle partecipazioni non sono deducibili, né immobilizzate né del circolante: le azioni e le quote si valutano fiscalmente al costo (artt. 94 e 101 TUIR). La perdita rileva solo alla cessione, e non rileva se la partecipazione ha i requisiti PEX.
IRAP
Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
IVA
Le rettifiche di valore sono scritture di valutazione senza IVA. Accantonamenti, svalutazioni, rettifiche di valore e imposte sul reddito sono scritture interne di fine anno o debiti verso l’Erario: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA. L’IVA riguarda solo gli acquisti e le vendite da cui quei valori derivano.
Svalutazioni indeducibili
Le svalutazioni delle partecipazioni non sono deducibili, né immobilizzate né del circolante: azioni e quote si valutano fiscalmente al costo (art. 94, c. 4, TUIR, dal 2027 art. 103, c. 4). La perdita rileva alla cessione come minusvalenza (art. 101, c. 1), non rileva se la partecipazione ha i requisiti PEX e può non rilevare fino a concorrenza dei dividendi esenti percepiti nei 36 mesi precedenti (art. 109, c. 3-bis e seguenti, TUIR, dal 2027 art. 118, c. 4 e seguenti).
Costo eccedente il patrimonio netto
Per le partecipazioni in controllate e collegate iscritte con il metodo del patrimonio netto non è deducibile, neanche come ammortamento, la parte del costo eccedente la frazione del patrimonio netto (art. 101, c. 7, TUIR, dal 2027 art. 110, c. 7).
Requisiti dell’esenzione
L’esenzione delle plusvalenze e l’indeducibilità delle minusvalenze sulle partecipazioni dipendono dai requisiti dell’art. 87 TUIR (dal 2027 art. 96): possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione, classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza non in un paradiso fiscale e svolgimento di un’attività commerciale.
IRAP
Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali, che è la differenza tra A e B del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): non serve alcuna variazione.
Testo unico dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 le norme richiamate sono nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 87 diventa l’art. 96 (partecipazioni esenti), l’art. 94 l’art. 103 (valutazione dei titoli), l’art. 101 l’art. 110 (minusvalenze e perdite), l’art. 112 l’art. 121 (derivati).
Svalutazione di una controllata con perdite durevoli, poi ceduta
Una società ha una partecipazione con costo di 200.000 euro. A fine 2025 la controllata ha perdite strutturali e il test di recuperabilità stima il valore in 140.000 euro: la svalutazione è di 60.000 euro. Il 30 giugno 2026 la partecipazione è ceduta a 100.000 euro con incasso il 31 luglio.
1. Svalutazione per perdita durevole - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Svalutazioni di partecipazioni (D.19.a) | 60.000,00 | - |
| Partecipazioni (B.III.1) | - | 60.000,00 |
| Totale | 60.000,00 | 60.000,00 |
La perdita durevole di 60.000 euro si iscrive in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie). Non è deducibile: si riprende in aumento in dichiarazione. Non si iscrivono imposte anticipate se la partecipazione ha i requisiti PEX, perché la perdita non sarà mai deducibile.
2. Cessione della partecipazione - 30 giugno 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Altri crediti (C.II.5-quater) | 100.000,00 | - |
| Minusvalenze da cessione di partecipazioni (C.17) | 40.000,00 | - |
| Partecipazioni (B.III.1) | - | 140.000,00 |
| Totale | 140.000,00 | 140.000,00 |
Il prezzo di 100.000 euro è inferiore al valore di 140.000 euro: la minusvalenza contabile di 40.000 euro va in C.17 (interessi e altri oneri finanziari). Con i requisiti PEX la perdita fiscale, 100.000 euro, è indeducibile; senza, la minusvalenza deducibile è 100.000 euro, e la variazione in diminuzione riassorbe le imposte anticipate.
3. Incasso del prezzo - 31 luglio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 100.000,00 | - |
| Altri crediti (C.II.5-quater) | - | 100.000,00 |
| Totale | 100.000,00 | 100.000,00 |
L’incasso chiude il credito verso l’acquirente.
Controlli prima della dichiarazione
- Test di recuperabilità. Documentare il piano, i flussi e le ipotesi con cui si è stimato il valore recuperabile.
- Perdita durevole. Distinguere la perdita durevole da quella temporanea, che non giustifica la svalutazione.
- Prospetto fiscale. Riprendere in aumento la svalutazione e tenere il costo fiscale della partecipazione.
- Requisiti PEX. Verificare se la partecipazione li possiede: decide la rilevanza della perdita alla cessione.
- Informativa. Aggiornare l’elenco delle partecipazioni e spiegare la svalutazione in nota integrativa.
Errori ricorrenti
Svalutazione dedotta
Le svalutazioni delle partecipazioni non sono deducibili.
Perdita del patrimonio netto svalutata in automatico
Serve una valutazione della durevolezza, non il solo confronto con il patrimonio netto.
Minusvalenza PEX dedotta
Con i requisiti PEX la minusvalenza non rileva.
Svalutazione sotto zero
Oltre il valore di carico si accantona un fondo solo in presenza di un impegno a coprire le perdite.
