Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 22 Settembre 2026

Svalutazioni di partecipazioni

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Svalutazioni di partecipazioni - è la riduzione del valore di una partecipazione immobilizzata per una perdita durevole di valore, oppure la quota di perdita della partecipata per chi usa il metodo del patrimonio netto. Le partecipazioni del circolante si svalutano se il valore di realizzo è inferiore al costo.

Il valore di una partecipazione dipende dalle prospettive economiche della società partecipata. Se le sue perdite sono strutturali e non recuperabili con la gestione futura, il valore di carico non è più sostenibile e va ridotto. Le partecipazioni del circolante, che l’impresa non intende tenere in modo duraturo, si svalutano invece se il valore di realizzo è inferiore al costo, anche senza che la perdita sia durevole.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Controllata con perdite strutturali; partecipazione in una società in liquidazione; azioni del circolante con quotazione in calo.

Come riconoscerlo nei documenti

Bilancio e piani della partecipata, test di recuperabilità, quotazioni.

Differenze con conti simili

  • Minusvalenze da cessione. Sono in C.17 (interessi e altri oneri finanziari).
  • Copertura di perdite oltre il valore. Si accantona a un fondo.

Collocazione in bilancio

D.19.a (svalutazioni di partecipazioni).

Perdita durevole

Per giudicare se la perdita è durevole non basta il patrimonio netto negativo dell’ultimo bilancio: contano la capacità di produrre risultati, i piani, le prospettive di recupero. Un patrimonio netto inferiore al valore di carico è un indizio da valutare, non una svalutazione automatica (OIC 21).

Copertura di perdite oltre il valore

Quando la partecipazione è già azzerata e la società si è impegnata a coprire le perdite della partecipata, l’onere eccedente si stanzia in un fondo con il conto dedicato; la svalutazione in questa voce si ferma al valore di carico.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Le svalutazioni delle partecipazioni non sono deducibili, né immobilizzate né del circolante: le azioni e le quote si valutano fiscalmente al costo (artt. 94 e 101 TUIR).
  • IRAP. Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
  • IVA. Le rettifiche di valore sono scritture di valutazione senza IVA.

Svalutazioni di partecipazioni: esempio di contabilizzazione

Una società ha una partecipazione con costo di 200.000 euro. A fine 2025 la controllata ha perdite strutturali e il test di recuperabilità stima il valore in 140.000 euro: la svalutazione è di 60.000 euro. Il 30 giugno 2026 la partecipazione è ceduta a 100.000 euro con incasso il 31 luglio.

Regola Fondamentale & Ratio

Predisporre il test di recuperabilità, riprendere fiscalmente la svalutazione e mantenere il prospetto del costo fiscale; prima della cessione verificare i requisiti PEX della partecipazione.

Riferimenti Normativi Primari:
Codice civile, art. 2426TUIR, artt. 87, 94 e 101D.Lgs. 446/1997, art. 5

🏛️Principi contabili (OIC)

Classificazione nell’area D

Le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie si articolano in a) partecipazioni, b) immobilizzazioni finanziarie che non sono partecipazioni, c) titoli dell’attivo circolante che non sono partecipazioni, d) strumenti finanziari derivati (art. 2425 c.c.; OIC 12). Le sole voci di rettifica per valutazione stanno qui; gli utili e le perdite realizzati con la cessione stanno in C.

Svalutazione per perdite durevoli

L’immobilizzazione che alla data di chiusura risulta durevolmente di valore inferiore al costo si iscrive al minor valore; la svalutazione si imputa a D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie) e non si mantiene se i motivi vengono meno (art. 2426, n. 3, c.c.; OIC 21). Le partecipazioni del circolante si valutano al minore tra costo e valore di realizzo.

Metodo del patrimonio netto

Con il metodo del patrimonio netto la partecipazione si riduce della quota di perdita della partecipata, che si iscrive in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie); la quota di perdita non può ridurre il valore sotto zero, salvo impegni a ripianare (art. 2426, n. 4, c.c.; OIC 21).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Elenco delle partecipazioni. Per ogni controllata e collegata: denominazione, sede, capitale, patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio, quota posseduta e valore di bilancio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 5, c.c.
  • Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Le svalutazioni delle partecipazioni non sono deducibili, né immobilizzate né del circolante: le azioni e le quote si valutano fiscalmente al costo (artt. 94 e 101 TUIR). La perdita rileva solo alla cessione, e non rileva se la partecipazione ha i requisiti PEX.

IRAP

Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).

IVA

Le rettifiche di valore sono scritture di valutazione senza IVA. Accantonamenti, svalutazioni, rettifiche di valore e imposte sul reddito sono scritture interne di fine anno o debiti verso l’Erario: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA. L’IVA riguarda solo gli acquisti e le vendite da cui quei valori derivano.

Svalutazioni indeducibili

Le svalutazioni delle partecipazioni non sono deducibili, né immobilizzate né del circolante: azioni e quote si valutano fiscalmente al costo (art. 94, c. 4, TUIR, dal 2027 art. 103, c. 4). La perdita rileva alla cessione come minusvalenza (art. 101, c. 1), non rileva se la partecipazione ha i requisiti PEX e può non rilevare fino a concorrenza dei dividendi esenti percepiti nei 36 mesi precedenti (art. 109, c. 3-bis e seguenti, TUIR, dal 2027 art. 118, c. 4 e seguenti).

Costo eccedente il patrimonio netto

Per le partecipazioni in controllate e collegate iscritte con il metodo del patrimonio netto non è deducibile, neanche come ammortamento, la parte del costo eccedente la frazione del patrimonio netto (art. 101, c. 7, TUIR, dal 2027 art. 110, c. 7).

Requisiti dell’esenzione

L’esenzione delle plusvalenze e l’indeducibilità delle minusvalenze sulle partecipazioni dipendono dai requisiti dell’art. 87 TUIR (dal 2027 art. 96): possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione, classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza non in un paradiso fiscale e svolgimento di un’attività commerciale.

IRAP

Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali, che è la differenza tra A e B del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): non serve alcuna variazione.

Testo unico dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 le norme richiamate sono nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 87 diventa l’art. 96 (partecipazioni esenti), l’art. 94 l’art. 103 (valutazione dei titoli), l’art. 101 l’art. 110 (minusvalenze e perdite), l’art. 112 l’art. 121 (derivati).

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Svalutazione di una controllata con perdite durevoli, poi ceduta

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società ha una partecipazione con costo di 200.000 euro. A fine 2025 la controllata ha perdite strutturali e il test di recuperabilità stima il valore in 140.000 euro: la svalutazione è di 60.000 euro. Il 30 giugno 2026 la partecipazione è ceduta a 100.000 euro con incasso il 31 luglio.

1. Svalutazione per perdita durevole - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Svalutazioni di partecipazioni (D.19.a) 60.000,00 -
Partecipazioni (B.III.1) - 60.000,00
Totale 60.000,00 60.000,00

La perdita durevole di 60.000 euro si iscrive in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie). Non è deducibile: si riprende in aumento in dichiarazione. Non si iscrivono imposte anticipate se la partecipazione ha i requisiti PEX, perché la perdita non sarà mai deducibile.

2. Cessione della partecipazione - 30 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Altri crediti (C.II.5-quater) 100.000,00 -
Minusvalenze da cessione di partecipazioni (C.17) 40.000,00 -
Partecipazioni (B.III.1) - 140.000,00
Totale 140.000,00 140.000,00

Il prezzo di 100.000 euro è inferiore al valore di 140.000 euro: la minusvalenza contabile di 40.000 euro va in C.17 (interessi e altri oneri finanziari). Con i requisiti PEX la perdita fiscale, 100.000 euro, è indeducibile; senza, la minusvalenza deducibile è 100.000 euro, e la variazione in diminuzione riassorbe le imposte anticipate.

3. Incasso del prezzo - 31 luglio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 100.000,00 -
Altri crediti (C.II.5-quater) - 100.000,00
Totale 100.000,00 100.000,00

L’incasso chiude il credito verso l’acquirente.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Test di recuperabilità. Documentare il piano, i flussi e le ipotesi con cui si è stimato il valore recuperabile.
  • Perdita durevole. Distinguere la perdita durevole da quella temporanea, che non giustifica la svalutazione.
  • Prospetto fiscale. Riprendere in aumento la svalutazione e tenere il costo fiscale della partecipazione.
  • Requisiti PEX. Verificare se la partecipazione li possiede: decide la rilevanza della perdita alla cessione.
  • Informativa. Aggiornare l’elenco delle partecipazioni e spiegare la svalutazione in nota integrativa.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Svalutazione dedotta

Le svalutazioni delle partecipazioni non sono deducibili.

Errore ricorrente

Perdita del patrimonio netto svalutata in automatico

Serve una valutazione della durevolezza, non il solo confronto con il patrimonio netto.

Errore ricorrente

Minusvalenza PEX dedotta

Con i requisiti PEX la minusvalenza non rileva.

Errore ricorrente

Svalutazione sotto zero

Oltre il valore di carico si accantona un fondo solo in presenza di un impegno a coprire le perdite.