Inquadramento generale
Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all’ordine, disciplinati dalla legge 43/1994, con cui le imprese raccolgono finanziamenti a breve e medio termine presso investitori, in alternativa o in aggiunta al credito bancario. Hanno una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi e possono essere emesse da società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici. Per le società non quotate l’emissione richiede l’assistenza di uno sponsor, la revisione del bilancio e il rispetto di alcune condizioni, pensate per tutelare gli investitori.
Profilo civilistico
Per la società emittente le cambiali finanziarie sono debiti rappresentati da titoli di credito, iscritti nella voce D.8 (debiti rappresentati da titoli di credito), valutati secondo l’OIC 19 al costo ammortizzato o, per chi non lo applica, al valore nominale. Gli interessi e le spese di emissione si imputano per competenza tra gli oneri finanziari (C.17, interessi e altri oneri finanziari): con il costo ammortizzato le spese di emissione entrano nel calcolo del tasso effettivo, altrimenti si ripartiscono con risconti sulla durata. Per l’investitore le cambiali sono titoli, iscritti tra le attività finanziarie del circolante o tra le immobilizzazioni secondo la destinazione.
Profilo fiscale
Gli interessi passivi rientrano nel limite di deducibilità dell’articolo 96 del TUIR. L’articolo 3, comma 115, della legge 549/1995 aggiunge un limite specifico per gli interessi su titoli emessi da società non quotate, indeducibili per la parte che supera il tasso di riferimento maggiorato; il DL 83/2012 ha escluso da questo limite le cambiali detenute da investitori qualificati e non soci. Le spese di emissione sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute, indipendentemente dall’imputazione in bilancio. Per l’investitore gli interessi sono soggetti alla ritenuta o all’imposta sostitutiva prevista per i titoli.
Requisiti del titolo
La cambiale finanziaria deve contenere la denominazione di cambiale finanziaria, la promessa incondizionata di pagare una somma determinata, la scadenza, il luogo di pagamento, il nome del beneficiario e la sottoscrizione dell’emittente. Può essere emessa anche in forma dematerializzata.
Punti di attenzione
Prima dell’emissione occorre verificare i requisiti dello sponsor e dei sottoscrittori, perché dalla qualifica degli investitori dipende la deducibilità degli interessi. A fine esercizio vanno rilevati gli interessi maturati e non ancora pagati.
Informativa
La nota integrativa indica i debiti per cambiali finanziarie con scadenze, tassi e garanzie, e la suddivisione degli oneri finanziari. La relazione sulla gestione, se rilevante, descrive i rischi di liquidità e la politica di finanziamento.
Cambiali finanziarie: esempio di contabilizzazione
Una società emette cambiali finanziarie per 1.000.000 euro a dodici mesi con uno sconto di 10.400 euro, sottoscritte da investitori qualificati. Il debito si iscrive per l’importo incassato e lo sconto si imputa come onere finanziario nei dodici mesi, deducibile nei limiti dell’articolo 96.
Alla scadenza il rimborso chiude il debito senza ulteriori effetti economici, salvo la ritenuta sugli interessi da versare per conto dei sottoscrittori.
Le cambiali finanziarie sono debiti di finanziamento a breve: gli interessi seguono la competenza e il limite dell'articolo 96, con l'ulteriore limite della legge 549/1995 quando mancano quotazione o investitori qualificati.
Principi contabili (OIC)
Natura ed emissione
Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici e anche da micro-imprese secondo la definizione della raccomandazione 2003/361/CE, e hanno una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione. L’emissione da parte di società non quotate è subordinata alla presenza di determinati requisiti: deve avvenire tramite un investitore professionale che assuma il ruolo di sponsor (banca, impresa di investimento, società di gestione del risparmio o SICAV); l’ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione; l’investitore professionale non può essere, direttamente o indirettamente, socio dell’emittente.
Le cambiali finanziarie devono inoltre beneficiare di una delle seguenti tutele alternative: lo sponsor mantiene in portafoglio, fino a naturale scadenza, una quota delle cambiali emesse (la cosiddetta retention rule, pari al 5% per emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3% per la parte tra 5 e 10 milioni e al 2% oltre i 10 milioni), oppure l’emissione è garantita in misura non inferiore al 25% del valore di emissione da una banca, un’impresa di investimento o un Confidi. Le cambiali finanziarie possono essere emesse in forma dematerializzata, avvalendosi di una società autorizzata alla gestione accentrata di strumenti finanziari; in tal caso sono esenti dall’imposta di bollo.
Rilevazione contabile
Per l’emittente, le cambiali finanziarie sono rilevate tra i debiti rappresentati da titoli di credito, con separata indicazione degli interessi passivi e delle spese di emissione di competenza. Per il sottoscrittore che le detiene come investimento, le cambiali finanziarie sono rilevate tra le attività finanziarie, con gli interessi attivi di competenza rilevati per maturazione; in caso di cessione salvo buon fine allo sconto, il credito verso il portafoglio ceduto resta iscritto fino al buon fine dell’incasso, mentre gli oneri bancari e gli sconti passivi di portafoglio riducono l’importo accreditato in banca.
Requisiti formali del titolo
Per essere valida, la cambiale finanziaria deve contenere la denominazione «cambiale», la promessa incondizionata di pagare una somma determinata, il nome del debitore e del beneficiario, la data e il luogo di emissione, la somma promessa, la firma autografa dell’emittente, la scadenza (che se non indicata comporta il pagamento a vista) e il bollo, proporzionale all’importo indicato sul titolo. Le cambiali finanziarie sono collocate, per il portatore, alla voce C.III.6 dell’attivo (altri titoli del circolante) circolante tra le altre attività finanziarie.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Scadenze e garanzie. Distintamente per voce, i crediti e i debiti di durata residua superiore a cinque anni, i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con la natura della garanzia e la ripartizione per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.
- Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
- Strumenti finanziari emessi. Le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili, i warrant e gli altri strumenti finanziari emessi, con numero, diritti attribuiti e caratteristiche delle operazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 18 e 19, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; scadenze e garanzie (solo per i debiti, senza ripartizione geografica) (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Deducibilità delle spese di emissione e limite generale
Per l’emittente, le spese di emissione sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute, indipendentemente dal criterio di imputazione a conto economico, secondo il principio di cassa fiscale proprio di questa voce. Gli interessi passivi sulle cambiali finanziarie sono soggetti alle ordinarie limitazioni di deducibilità dell’articolo 96 del TUIR, salvo verifica del rispetto del limite del risultato operativo lordo (ROL).
Limite specifico della legge 549/1995
Sul piano della deducibilità integrale, l’articolo 3, comma 115, della legge 549/1995 stabilisce che gli interessi passivi sulle cambiali finanziarie emesse da società diverse dalle banche e dalle società quotate sono indeducibili per la parte eccedente il doppio del tasso ufficiale di riferimento, quando le cambiali non possiedono il requisito della quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale limitazione non si applica quando le cambiali sono detenute da investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci dell’emittente per una quota superiore al 2% del capitale sociale, e purché il beneficiario effettivo sia residente in Italia o in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni; in tutti gli altri casi si applicano le limitazioni generali della legge 549/1995.
Alla scadenza, l’ente pagatore applica agli interessi una ritenuta del 26%, a titolo di acconto per i soggetti IRES e a titolo d’imposta per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del DPR 600/1973 e dell’articolo 1 del D.Lgs. 239/1996.
Emissione e sottoscrizione di una cambiale finanziaria
In data 1° luglio l’emittente colloca una cambiale finanziaria di valore nominale 1.000 euro, con interessi lordi pattuiti di 40 euro e spese di emissione (bancarie, fideiussione, bolli) di 20 euro; la cambiale è sottoscritta da un investitore che la detiene fino alla naturale scadenza del 31 dicembre.
1. Scritture dell’emittente - emissione
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 940,00 | - |
| Interessi passivi su cambiali finanziarie (C.17) | 40,00 | - |
| Spese bancarie (C.17) | 20,00 | - |
| Debiti rappresentati da titoli di credito (D.8) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
2. Scritture dell’emittente - rimborso alla scadenza (31 dicembre)
L’ente pagatore applica la ritenuta del 26% sugli interessi di competenza (40 euro), pari a 10,40 euro:
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti rappresentati da titoli di credito (D.8) | 1.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 989,60 |
| Erario c/ritenute (D.12) | - | 10,40 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
2-bis. Scritture dell’emittente - versamento della ritenuta (16 gennaio)
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Erario c/ritenute (D.12) | 10,40 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 10,40 |
| Totale | 10,40 | 10,40 |
L’emittente, come sostituto d’imposta, versa la ritenuta entro il 16 del mese successivo al pagamento degli interessi.
3. Scritture dell’investitore - acquisto all’emissione
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Cambiali finanziarie (C.III.6) | 1.000,00 | - |
| Interessi attivi su cambiali finanziarie (C.16.c) | - | 40,00 |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 960,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
4. Scritture dell’investitore - detenzione fino alla scadenza (31 dicembre)
Alla scadenza l’investitore incassa il capitale e gli interessi al netto della ritenuta subita:
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 989,60 | - |
| Erario c/ritenute (C.II.5-bis) | 10,40 | - |
| Cambiali finanziarie (C.III.6) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
Controlli prima della dichiarazione
- Requisiti di emissione. Verificare la presenza dello sponsor, la certificazione dell’ultimo bilancio e l’assenza di rapporti partecipativi tra sponsor ed emittente.
- Tutele alternative. Controllare il rispetto della retention rule o della garanzia minima del 25% del valore di emissione.
- Limite di deducibilità. Verificare se le cambiali sono quotate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali; in assenza, controllare il requisito degli investitori qualificati non soci oltre il 2% per evitare le limitazioni dell’art. 3, comma 115, L. 549/1995.
- Ritenuta. Applicare la ritenuta del 26% sugli interessi alla scadenza, distinguendo il trattamento a titolo di acconto o d’imposta secondo la natura del percettore.
- Nota integrativa. Se il numero e l’importo delle cambiali in circolazione sono rilevanti, darne separata informazione in nota integrativa.
Errori ricorrenti
Emissione classificata tra i debiti verso banche
Le cambiali finanziarie emesse rappresentano un debito verso gli investitori sottoscrittori, da esporre nella voce dei debiti rappresentati da titoli di credito, anche quando il collocamento avviene tramite un intermediario bancario. Classificarle tra i debiti verso banche o tra i debiti commerciali altera la rappresentazione delle fonti di finanziamento e gli indici di indebitamento.
Interessi rilevati solo alla scadenza
Gli interessi maturano lungo la durata del titolo e vanno rilevati per competenza, anche quando sono corrisposti in un'unica soluzione alla scadenza o incorporati nella differenza tra prezzo di emissione e valore di rimborso. Registrarli soltanto al pagamento sposta oneri finanziari nell'esercizio successivo e, per il sottoscrittore, rinvia proventi già maturati.
Spese di emissione senza gestione del disallineamento
Le spese di emissione ripartite in bilancio lungo la durata del titolo sono invece deducibili, per l'emittente, nell'esercizio in cui vengono sostenute. Seguire in dichiarazione l'imputazione civilistica fa perdere la deduzione anticipata; dedurle subito senza rilevare le imposte differite lascia il bilancio privo della relativa fiscalità.
