Inquadramento generale
Le azioni proprie sono azioni della società riacquistate dalla società stessa e detenute in portafoglio. Non sono un’attività: rappresentano una parte del capitale che torna alla società e riducono il patrimonio netto per il loro costo di acquisto. L’acquisto è ammesso solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, con l’autorizzazione dell’assemblea e, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, entro il quinto del capitale sociale (articolo 2357 del codice civile). Le Srl non possono acquistare le proprie quote, salvo casi particolari.
Profilo civilistico
Dal 2016 le azioni proprie non si iscrivono più nell’attivo: il costo di acquisto si rileva in una riserva negativa del patrimonio netto, la voce A.X (riserva negativa per azioni proprie in portafoglio), come prevede l’articolo 2357-ter. Le azioni proprie non si valutano né si svalutano. Se vengono rivendute, la differenza tra corrispettivo e costo di acquisto non passa dal conto economico ma aumenta o riduce un’altra riserva del patrimonio netto, secondo il paragrafo 39 dell’OIC 28. Se vengono annullate, si riduce il capitale sociale per il valore nominale e la differenza rispetto al costo si imputa alle riserve.
Profilo fiscale
Per effetto della derivazione rafforzata, anche ai fini fiscali acquisto, rivendita e annullamento delle azioni proprie sono operazioni sul patrimonio netto e non generano plusvalenze, minusvalenze o componenti di reddito. La differenza da alienazione ha la natura di riserva di capitale, assimilabile al sovrapprezzo. Le micro-imprese che non applicano la derivazione rafforzata devono invece valutare se l’operazione produce plusvalenze o minusvalenze fiscali secondo le regole ordinarie. Ai fini IVA la cessione di azioni è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.
Diritti delle azioni proprie
Finché restano alla società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie si computano ai fini delle maggioranze assembleari.
Informativa
La relazione sulla gestione indica numero e valore nominale delle azioni proprie possedute, acquistate e alienate nell’esercizio, con la quota di capitale, i corrispettivi e i motivi. Le società in forma abbreviata sono esonerate dalla relazione se forniscono queste informazioni in nota integrativa.
Punti di attenzione
Occorre verificare che l’acquisto sia coperto da utili e riserve disponibili dell’ultimo bilancio approvato, e che le azioni acquistate oltre i limiti siano alienate o annullate nei termini di legge.
Azioni proprie: esempio di contabilizzazione
Una società acquista azioni proprie per 200.000 euro e le rivende un anno dopo a 250.000 euro. Il patrimonio netto diminuisce di 200.000 euro all’acquisto; alla rivendita la riserva negativa si chiude e i 50.000 euro di differenza vanno in una riserva, senza alcun provento a conto economico e senza imposte.
La scheda Approfondimenti del tab Principi contabili riprende i casi speciali e la disciplina della detenzione.
Se le azioni fossero invece annullate, il capitale sociale si ridurrebbe per il loro valore nominale e la differenza rispetto al costo si imputerebbe alle riserve disponibili.
Le azioni proprie riducono il patrimonio netto tramite una riserva negativa iscritta al costo di acquisto, non al valore nominale; le differenze da alienazione o annullamento restano nel patrimonio netto e, salvo le micro-imprese, sono fiscalmente neutre per effetto della derivazione rafforzata.
Approfondimenti
Le azioni proprie sono azioni della stessa società emittente che tornano in portafoglio per acquisto diretto o per le vie speciali previste dalla legge: riduzione del capitale con riscatto, acquisizione a titolo gratuito, fusione, scissione, successione universale o esecuzione forzata. La loro presenza nel bilancio non costituisce un’attività: si tratta di una frazione di capitale sociale che la società detiene su se stessa, con l’effetto di ridurre il patrimonio netto di un importo pari al costo di acquisto. La qualificazione contabile, i limiti quantitativi e temporali dell’acquisto, i diritti sospesi durante la detenzione e il trattamento delle differenze emergenti da alienazione o annullamento formano un quadro unitario in cui la disciplina civilistica e quella contabile si compenetrano.
Finalità e ambito della disciplina
Le limitazioni all’acquisto di azioni proprie tutelano i creditori sociali e i soci di minoranza. Una società che riacquisti le proprie azioni restituisce di fatto capitale ai soci cedenti, riducendo la garanzia patrimoniale offerta ai creditori: per questo l’articolo 2357 del codice civile subordina l’acquisto alla disponibilità di utili distribuibili e riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, ammette soltanto azioni interamente liberate e richiede un’autorizzazione assembleare che fissi numero massimo di azioni, durata dell’autorizzazione, non superiore a diciotto mesi, e corrispettivi minimo e massimo. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere un quinto del capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute dalle società controllate.
Le disposizioni si applicano anche agli acquisti effettuati per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Le azioni acquistate in violazione di questi limiti devono essere alienate secondo modalità determinate dall’assemblea entro un anno dall’acquisto; in mancanza, si procede senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale sociale, che l’assemblea straordinaria deve disporre senza possibilità di opposizione da parte dei creditori, trattandosi di riduzione non determinata da perdite. Qualora l’assemblea non provveda, amministratori e sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, comma 2, del codice civile.
Casi speciali e disciplina della detenzione
L’articolo 2357-bis esonera dalle limitazioni gli acquisti effettuati in esecuzione di una deliberazione di riduzione del capitale da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni, a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate, per effetto di successione universale, fusione o scissione, oppure in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, anche in questo caso con azioni interamente liberate. Se per effetto di questi acquisti il valore nominale delle azioni proprie supera il limite di un quinto del capitale, il termine per l’alienazione dell’eccedenza è di tre anni.
Durante la detenzione, l’articolo 2357-ter sospende il diritto di voto, pur computando le azioni proprie ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea; il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate se non previa autorizzazione dell’assemblea, che ne stabilisce le modalità. L’articolo 2357-quater vieta infine alla società di sottoscrivere azioni proprie, salvo l’esercizio del diritto di opzione, e l’articolo 2358 vieta di accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie e di accettarle in garanzia, con eccezione delle operazioni volte a favorire l’acquisto di azioni da parte dei dipendenti della società o di società controllanti o controllate.
Contabilità e rilevanza fiscale
Sul piano contabile l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione di una specifica voce con segno negativo tra le voci del patrimonio netto, come richiesto dall’articolo 2357-ter, comma 3, e dall’articolo 2424-bis, comma 7, del codice civile. Le differenze emergenti dall’alienazione o dall’annullamento non transitano dal conto economico: modificano soltanto la composizione del patrimonio netto. Sul piano fiscale, la riserva negativa non genera componenti imponibili o deducibili, mentre il trattamento delle differenze da alienazione richiede un esame distinto, illustrato nella sezione fiscale della voce.
Conseguenze della classificazione
La corretta gestione del portafoglio di azioni proprie incide su più piani: la riserva negativa riduce il patrimonio netto disponibile e quindi la capacità di distribuire dividendi e di effettuare aumenti di capitale; il superamento dei limiti quantitativi o dei termini di alienazione espone a sanzioni e all’obbligo di riduzione del capitale; l’imputazione delle differenze da alienazione o annullamento a voci di patrimonio netto, anziché a conto economico, preserva il risultato d’esercizio da componenti che hanno natura patrimoniale. Una verifica preventiva di autorizzazioni, limiti e termini costituisce quindi il presupposto di ogni rilevazione contabile corretta.
Principi contabili (OIC)
La rilevazione delle azioni proprie è disciplinata dall’OIC 28 - Patrimonio netto, in coordinamento con l’OIC 12 per la collocazione negli schemi di bilancio. Il principio qualifica le operazioni su azioni proprie come operazioni tra società e soci operanti in qualità di soci, a natura patrimoniale, i cui effetti sono rilevati direttamente a patrimonio netto.
Rilevazione iniziale e riserva negativa
Le azioni proprie sono iscritte in bilancio per il loro costo d’acquisto tramite la voce AX «Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio», compresa tra le voci del patrimonio netto ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile. La formazione della riserva è concomitante all’acquisto: la contropartita è la disponibilità liquida impiegata. Non si tratta di un’attività iscritta all’attivo, ma di una detrazione del patrimonio netto, coerente con la natura di capitale riacquistato. La stessa logica si applica agli acquisti effettuati per le vie speciali dell’articolo 2357-bis, che sfuggono ai limiti quantitativi ma non al trattamento contabile.
Valutazione successiva
Le azioni proprie in portafoglio mantengono il costo di acquisto: non sono previste svalutazioni o rivalutazioni a conto economico, né aggiornamenti al valore di mercato. Il valore contabile della riserva negativa può quindi coincidere o meno con il valore nominale delle azioni, generando differenze positive o negative che emergeranno solo in occasione dell’alienazione o dell’annullamento, senza mai riflettersi nel conto economico.
Alienazione delle azioni proprie
In caso di alienazione deliberata dall’assemblea, la società storna la riserva negativa per l’importo corrispondente al costo di acquisto dei titoli ceduti e rileva il corrispettivo incassato. L’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva negativa e il valore di realizzo è imputata ad incremento o decremento di un’altra voce del patrimonio netto, secondo il paragrafo 39 dell’OIC 28. La differenza positiva ha natura di riserva di capitale: la circolare Assonime 14/2017, paragrafo 3.2, la assimila alla riserva da sovrapprezzo delle azioni. La differenza negativa decrementa un’altra riserva di patrimonio netto disponibile. In nessun caso la differenza confluisce tra i proventi o oneri finanziari del conto economico: si tratta di un componente patrimoniale, non reddituale.
Annullamento e riduzione del capitale
Quando l’assemblea delibera l’annullamento delle azioni proprie in portafoglio, la società storna la riserva negativa e riduce contestualmente il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. L’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto: se le azioni sono iscritte a un valore superiore al nominale, l’eccedenza confluisce in una riserva disponibile; se iscritte a un valore inferiore, la differenza incrementa anch’essa una riserva. Anche in questo caso il conto economico resta estraneo all’operazione. La riduzione obbligatoria del capitale per annullamento di azioni illegittimamente possedute, ex articolo 2357, comma 4, si attua senza opposizione dei creditori e segue lo stesso schema contabile.
Collocazione nello stato patrimoniale CEE
Nello schema di stato patrimoniale dell’articolo 2424 del codice civile la riserva negativa trova collocazione nella classe A del passivo (patrimonio netto), voce AX «Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio», in chiusura del patrimonio netto. La voce è prevista anche nello schema del bilancio in forma abbreviata e in quello delle micro-imprese, che adottano le voci contrassegnate da lettere maiuscole e numeri romani. Le azioni proprie non compaiono mai nell’attivo: la loro eventuale presenza in tale sezione costituisce un errore di rappresentazione.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Prospetto del patrimonio netto. Le voci di patrimonio netto analiticamente, con origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzi dei precedenti esercizi (di regola gli ultimi tre). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7-bis, c.c.; OIC 28, par. 41.
- Azioni della società. Il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni e delle nuove azioni sottoscritte nell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 17, c.c.
- Riserva negativa per azioni proprie. Il costo delle azioni proprie iscritto nella riserva negativa (A.X, riserva negativa per azioni proprie in portafoglio) e le differenze da alienazione o annullamento imputate al patrimonio netto. Obbligo di legge: art. 2357-ter, c. 3, c.c.; OIC 28, par. 41.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata queste informazioni non sono richieste dall’art. 2435-bis, c. 5, c.c., salvo che servano a una rappresentazione veritiera e corretta. Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Azioni proprie e della controllante. Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote della controllante possedute, acquistate e alienate nell’esercizio, con la parte di capitale, i corrispettivi e i motivi delle operazioni. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 3 e 4, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Poiché le operazioni su azioni proprie non attraversano mai il conto economico, la loro incidenza fiscale dipende dal principio di derivazione rafforzata, non dalla disciplina generale dei ricavi e delle plusvalenze da partecipazioni. Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali e non rientrano tra le micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, l’articolo 83 del TUIR, come integrato dall’articolo 13-bis del decreto-legge 244/2016, convertito dalla legge 19/2017, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017, estende anche a questi soggetti il criterio secondo cui la qualificazione, la classificazione e l’imputazione temporale seguono le risultanze del bilancio. Le differenze imputate a riserve di patrimonio netto, come quelle che nascono dall’alienazione o dall’annullamento di azioni proprie, restano quindi estranee al reddito imponibile IRES: non producono componenti positivi né negativi e non richiedono alcuna variazione in aumento o in diminuzione nel modello Redditi.
Caso particolare delle micro-imprese
La derivazione rafforzata non si applica alle micro-imprese indicate dall’articolo 2435-ter del codice civile, salvo che optino per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata. Per queste società la rappresentazione contabile resta quella dell’OIC 28, riserva negativa e nessun transito a conto economico, ma il trattamento fiscale segue comunque le regole ordinarie del TUIR: occorre quindi verificare, in via extracontabile, se la differenza tra prezzo di realizzo e costo di acquisto delle azioni proprie integri una plusvalenza o una minusvalenza rilevante ai sensi dell’articolo 86 del TUIR, con l’eventuale esenzione parziale prevista dall’articolo 87 per le partecipazioni che ne possiedono i requisiti. Questo doppio binario, civilistico e fiscale, non emerge dalle scritture contabili e va quindi tracciato con un prospetto extracontabile a supporto della dichiarazione.
Irap
Anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive l’operazione resta priva di effetti. Per le società di capitali la base imponibile Irap è determinata sulla differenza tra i valori e i costi della produzione delle voci A e B del conto economico, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 446/1997: le movimentazioni di riserve di patrimonio netto restano per definizione fuori da questo perimetro, indipendentemente dal regime di derivazione applicabile ai fini IRES.
Profili Iva
La cessione di azioni, comprese le azioni proprie, non costituisce cessione di beni ai fini Iva: l’articolo 2, comma 3, lettera a), del DPR 633/1972 esclude espressamente dal campo di applicazione dell’imposta le cessioni che hanno per oggetto azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merce e le quote sociali. Si tratta quindi di un’operazione esclusa, non di un’operazione esente ai sensi dell’articolo 10: la distinzione non è terminologica, perché le operazioni esenti restano soggette a fatturazione e concorrono al calcolo del pro-rata di detraibilità, mentre le operazioni escluse ne restano fuori. Un’eventuale applicazione dell’esenzione dell’articolo 10, primo comma, numero 4, resta configurabile solo per i soggetti che effettuano operazioni relative a titoli nell’esercizio di un’attività di intermediazione finanziaria, situazione estranea all’ordinaria gestione delle azioni proprie da parte della società emittente. Si segnala che sia l’articolo 2 sia l’articolo 10 del DPR 633/1972 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2027 dal decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, Testo Unico dell’imposta sul valore aggiunto: per le operazioni successive occorrerà individuare la corrispondente disposizione del nuovo testo unico.
Altri profili
Le riduzioni di capitale, compresa quella obbligatoria per annullamento di azioni illegittimamente possedute, possono rilevare ai fini dell’imposta di registro sugli atti societari. L’imposta sostitutiva trova applicazione solo in particolari operazioni straordinarie, come fusioni e scissioni, estranee all’oggetto ordinario di questa voce. Gli annullamenti di azioni proprie con riduzione del capitale non generano componenti imponibili, trattandosi di operazioni a natura patrimoniale che seguono lo stesso criterio di neutralità sopra descritto.
Punti da verificare
Prima della dichiarazione occorre verificare: se la società rientra tra le micro-imprese escluse dalla derivazione rafforzata, nel qual caso va ricostruita extracontabilmente l’eventuale plus/minusvalenza fiscale ai sensi degli articoli 86 e 87 del TUIR; la corretta qualificazione Iva della cessione come operazione esclusa e non esente, con le conseguenze sul pro-rata; i profili di registro connessi alle riduzioni di capitale; la vigenza, per gli esercizi successivi al 2026, dei nuovi riferimenti del Testo Unico Iva e del nuovo TUIR in luogo degli articoli richiamati in questa voce.
Acquisto di azioni proprie
Una società acquista azioni proprie per un valore nominale di 100.000 euro, pagando un prezzo di 300.000 euro. L’importo è interamente coperto da riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato e l’acquisto è autorizzato dall’assemblea nei limiti di legge. La rilevazione iscrive la riserva negativa al costo di acquisto, non al valore nominale.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Riserva negativa per azioni proprie (A.X) | 300.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 300.000,00 |
| Totale | 300.000,00 | 300.000,00 |
Il patrimonio netto si riduce di 300.000 euro, pari al costo sostenuto. La banca diminuisce dello stesso importo. Nessun componente reddituale è coinvolto.
Alienazione di azioni proprie con differenza positiva
La società aliena successivamente azioni proprie per un valore nominale di 100.000 euro, il cui costo di iscrizione in portafoglio è 300.000 euro, al prezzo di 350.000 euro. La differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto, pari a 50.000 euro, non è un provento finanziario da iscrivere nel conto economico: ai sensi del paragrafo 39 dell’OIC 28 confluisce in una riserva del patrimonio netto, con natura di riserva di capitale assimilabile al sovrapprezzo delle azioni. La scrittura storna la riserva negativa per il costo dei titoli alienati e rileva la differenza a incremento di una riserva disponibile.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 350.000,00 | - |
| Riserva negativa per azioni proprie (A.X) | - | 300.000,00 |
| Riserva da alienazione azioni proprie (A.VI) | - | 50.000,00 |
| Totale | 350.000,00 | 350.000,00 |
Il patrimonio netto complessivo non varia: la riserva negativa si riduce di 300.000 euro e la nuova riserva aumenta di 50.000, mentre la banca cresce di 350.000. Se il prezzo di realizzo fosse stato inferiore al costo, la differenza negativa avrebbe decrementato un’altra riserva di patrimonio netto, sempre senza passaggio dal conto economico.
Riduzione del capitale con annullamento
L’assemblea delibera la riduzione del capitale sociale di nominali 100.000 euro mediante annullamento di azioni proprie iscritte in bilancio al valore nominale. La scrittura elimina la riserva negativa e riduce il capitale dello stesso importo, senza effetti sul conto economico e senza variazione del patrimonio netto complessivo.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Capitale sociale (A.I) | 100.000,00 | - |
| Riserva negativa per azioni proprie (A.X) | - | 100.000,00 |
| Totale | 100.000,00 | 100.000,00 |
Riduzione del capitale con annullamento
Le azioni da annullare, per nominali 100.000 euro, sono iscritte in portafoglio a un valore superiore al nominale, pari a 150.000 euro. L’annullamento storna la riserva negativa per l’intero costo, riduce il capitale per il nominale e imputa l’eccedenza di 50.000 euro a incremento di una riserva disponibile.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Capitale sociale (A.I) | 100.000,00 | - |
| Riserva disponibile (A.VI) | 50.000,00 | - |
| Riserva negativa per azioni proprie (A.X) | - | 150.000,00 |
| Totale | 150.000,00 | 150.000,00 |
Il patrimonio netto totale resta invariato: la riduzione del capitale di 100.000 euro e la riduzione della riserva negativa di 150.000 si compensano con l’incremento della riserva disponibile di 50.000 euro.
Riduzione del capitale con annullamento
Le azioni da annullare, per nominali 100.000 euro, sono iscritte in portafoglio a un valore inferiore al nominale, pari a 80.000 euro. La riduzione del capitale avviene per il nominale integrale; lo storno della riserva negativa copre solo 80.000 euro e la differenza di 20.000 euro incrementa una riserva disponibile.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Capitale sociale (A.I) | 100.000,00 | - |
| Riserva negativa per azioni proprie (A.X) | - | 80.000,00 |
| Riserva disponibile (A.VI) | - | 20.000,00 |
| Totale | 100.000,00 | 100.000,00 |
Anche in questo caso il patrimonio netto complessivo non varia. In tutti gli scenari di annullamento le differenze tra valore di iscrizione e valore nominale modificano soltanto la composizione del patrimonio netto, mai il risultato d’esercizio: questo è il criterio distintivo che separa le operazioni su azioni proprie dalle operazioni su partecipazioni in altre società, le cui plusvalenze e minusvalenze transitano dal conto economico.
Controlli prima della dichiarazione
- Autorizzazione assembleare. Verificare che l’acquisto sia stato autorizzato dall’assemblea con l’indicazione del numero massimo di azioni, della durata dell’autorizzazione, non superiore a diciotto mesi, e dei corrispettivi minimo e massimo, e che le azioni siano interamente liberate.
- Riserva negativa. Verificare che la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (voce A.X, riserva negativa per azioni proprie in portafoglio) corrisponda al costo di acquisto e che le azioni non siano iscritte nell’attivo né valutate a fine esercizio.
- Limiti quantitativi e alienazione dell’eccedenza. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, verificare il limite di un quinto del capitale e, per gli acquisti in deroga dell’articolo 2357-bis, il termine per alienare l’eccedenza.
- Informativa di bilancio. Indicare nella relazione sulla gestione, o in nota integrativa per le società esonerate, il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute, acquistate e alienate nell’esercizio, con i corrispettivi e le motivazioni.
- Rilevanza fiscale per le micro-imprese. Per le micro-imprese escluse dalla derivazione rafforzata, ricostruire in via extracontabile la plusvalenza o la minusvalenza fiscale sull’alienazione delle azioni proprie.
Errori ricorrenti
Azioni proprie iscritte nell'attivo
Le azioni proprie acquistate si rilevano in bilancio come riduzione del patrimonio netto, mediante una specifica riserva negativa, e non più tra le immobilizzazioni finanziarie o l'attivo circolante. Mantenere la vecchia impostazione sovrastima l'attivo e il patrimonio, e porta a rilevare svalutazioni o plusvalenze che non devono transitare dal conto economico.
Acquisto oltre gli utili e le riserve disponibili
La società per azioni può acquistare azioni proprie solo se interamente liberate, con l'autorizzazione dell'assemblea e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Superare questi limiti rende l'acquisto irregolare, espone gli amministratori a responsabilità e obbliga all'alienazione delle azioni acquistate in violazione.
Quote proprie acquistate da una società a responsabilità limitata
Nelle società a responsabilità limitata non è consentito compiere operazioni sulle proprie partecipazioni. Applicare per analogia la disciplina delle azioni proprie, per liquidare un socio uscente acquistandone la quota, conduce a un'operazione nulla. Le alternative corrette sono il recesso con rimborso, la riduzione del capitale o l'acquisto della quota da parte degli altri soci.
Differenza sulla rivendita rilevata a conto economico
Quando le azioni proprie vengono rivendute, la differenza tra il prezzo incassato e il costo di acquisto incrementa o riduce le riserve di patrimonio netto. Registrarla come plusvalenza o minusvalenza in conto economico altera il risultato d'esercizio e, di conseguenza, la base per il calcolo dell'utile distribuibile.
