Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 21 Settembre 2026

Minusvalenze e perdite su titoli del circolante

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Minusvalenze e perdite su titoli del circolante - sono le perdite realizzate vendendo titoli a reddito fisso e altri titoli non immobilizzati a un prezzo inferiore al valore di bilancio.

La perdita su titoli è realizzata quando l’impresa li vende a meno di quanto li aveva iscritti in bilancio; se invece a fine anno il titolo vale meno del suo costo ma non è stato venduto, si tratta di una svalutazione, non di una perdita realizzata.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Vendita di BTP del circolante sotto il valore di carico; rimborso di obbligazioni a un valore inferiore.

Come riconoscerlo nei documenti

Contabile di vendita confrontata con il valore di carico.

Differenze con conti simili

  • Svalutazioni di titoli. Le valutazioni di fine anno sono in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie).
  • Minusvalenze su partecipazioni. Hanno un conto proprio.

Collocazione in bilancio

C.17 (interessi e altri oneri finanziari).

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Le perdite realizzate su titoli del circolante sono deducibili; per le azioni valgono le regole antielusive sulle minusvalenze dopo dividendi esenti (art. 109, c. 3-bis).
  • IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
  • IVA. Dividendi e partecipazioni sono fuori campo IVA; interessi, dilazioni di pagamento e operazioni su crediti e titoli sono esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); gli interessi di mora sono fuori campo perché hanno natura risarcitoria (art. 15).

Minusvalenze e perdite su titoli del circolante: esempio di contabilizzazione

Una società ha in portafoglio titoli del circolante. Il 20 novembre 2025 vende BTP iscritti a 50.000 euro a 48.500 euro. Altri titoli iscritti a 30.000 euro valgono al 31 dicembre, sul mercato, 400 euro in meno del costo.

Regola Fondamentale & Ratio

Le perdite realizzate con la vendita di titoli del circolante sotto il valore di bilancio sono oneri di C.17 (interessi e altri oneri finanziari); le svalutazioni di fine anno vanno in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie) e non sono perdite realizzate.

Riferimenti Normativi Primari:
Artt. 101 e 109, c. 3-bis, TUIR; art. 5 D.Lgs. 446/1997; art. 10, n. 4, DPR 633/1972; OIC 12; OIC 20; OIC 21; dal 1° gennaio 2027 D.Lgs. 117/2026, artt. 110 e 118

🏛️Principi contabili (OIC)

Collocazione

L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.

Perdite realizzate e valutazione

La minusvalenza si rileva alla vendita, per la differenza tra il prezzo e il valore di iscrizione, tenendo conto dell’eventuale rateo di interessi incassato con il prezzo. Le svalutazioni di fine anno per perdita durevole di valore o per valore di mercato inferiore al costo sono rettifiche di valore in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie) e non riducono i proventi finanziari (OIC 20; OIC 21).

Titoli di debito e azioni

Per i titoli di debito la minusvalenza è di norma un onere finanziario; per le azioni e i titoli assimilati il trattamento fiscale delle perdite è diverso e più restrittivo (OIC 21).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
  • Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Le perdite realizzate su titoli del circolante sono deducibili; per le azioni valgono le regole antielusive sulle minusvalenze dopo dividendi esenti (art. 109, c. 3-bis).

IRAP

I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.

IVA

Dividendi e partecipazioni sono fuori campo IVA; interessi, dilazioni di pagamento e operazioni su crediti e titoli sono esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); gli interessi di mora sono fuori campo perché hanno natura risarcitoria (art. 15).

Perdite realizzate su titoli

Le minusvalenze realizzate sui titoli del circolante sono deducibili se determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze (art. 101, c. 1, TUIR). Per le azioni e le quote che non possiedono i requisiti dell’esenzione le minusvalenze non rilevano fino a concorrenza dei dividendi esenti percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo (art. 109, c. 3-bis e 3-ter, TUIR).

Comunicazione delle perdite

Le minusvalenze di importo superiore a 50.000 euro su azioni o titoli negoziati in mercati regolamentati vanno comunicate all’Agenzia delle entrate (art. 101, c. 4, TUIR).

IVA

Le operazioni su titoli sono esenti da IVA o fuori campo (art. 10, n. 4, DPR 633/1972); non c’è IVA da rettificare sulla perdita.

IRAP: fuori dalla base

Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).

Nuovo testo unico dal 2027

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 101 (minusvalenze patrimoniali) diventa l’art. 110; l’art. 87 (plusvalenze esenti) diventa l’art. 96; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa, comprese le regole sui dividendi esenti nei 36 mesi) diventa l’art. 118.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Vendita di BTP del circolante sotto il valore di carico e svalutazione dei titoli rimasti

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società ha in portafoglio titoli del circolante. Il 20 novembre 2025 vende BTP iscritti a 50.000 euro a 48.500 euro. Altri titoli iscritti a 30.000 euro valgono al 31 dicembre, sul mercato, 400 euro in meno del costo.

1. Vendita dei titoli - 20 novembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 48.500,00 -
Minusvalenze e perdite su titoli del circolante (C.17) 1.500,00 -
Titoli del circolante (C.III) - 50.000,00
Totale 50.000,00 50.000,00

La perdita realizzata è la differenza tra il prezzo di 48.500 euro e il valore di iscrizione di 50.000 euro.

2. Valutazione dei titoli rimasti - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Svalutazioni di titoli dell’attivo circolante (D.19.c) 400,00 -
Titoli del circolante (C.III) - 400,00
Totale 400,00 400,00

I titoli che a fine anno valgono sul mercato 400 euro meno del costo si svalutano in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie), non in C.17 (interessi e altri oneri finanziari): la perdita non è realizzata e fiscalmente non rileva fino alla vendita.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Perdite realizzate e valutazioni. Tenere separate le minusvalenze da vendita, in C.17 (interessi e altri oneri finanziari), dalle svalutazioni di fine anno, in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie).
  • Dividendi esenti nei 36 mesi. Per le azioni verificare i dividendi incassati prima della vendita.
  • Comunicazione. Valutare l’obbligo di comunicazione delle minusvalenze sopra i 50.000 euro.
  • Ratei di interessi. Escludere dal prezzo di vendita il rateo di cedola incassato.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Svalutazione in C.17 (interessi e altri oneri finanziari)

È una rettifica di valore in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie), non una perdita realizzata.

Errore ricorrente

Perdita dedotta prima della vendita

La svalutazione non è deducibile fino al realizzo.

Errore ricorrente

Dividend washing trascurato

Le minusvalenze su azioni possono essere neutralizzate dai dividendi esenti incassati nei 36 mesi prima.