Inquadramento generale
Disaggi su prestiti obbligazionari - è la quota annua della differenza tra il valore di rimborso delle obbligazioni emesse dall’impresa e il prezzo incassato, quando sono emesse sotto la pari, ripartita sulla durata del prestito.
Un’obbligazione emessa a 98 e rimborsabile a 100 fa incassare all’emittente meno di quanto restituirà: la differenza è, in sostanza, un interesse pagato in più alla scadenza e si ripartisce lungo la durata del prestito.
Cosa ci rientra
- Esempi. Obbligazioni emesse a 98 e rimborsabili a 100; minibond emessi con sconto.
Come riconoscerlo nei documenti
Regolamento del prestito e piano di ripartizione del disaggio o del costo ammortizzato.
Differenze con conti simili
- Interessi cedolari. Si rilevano per maturazione nello stesso conto degli interessi passivi.
Collocazione in bilancio
C.17 (interessi e altri oneri finanziari).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, al netto degli interessi attivi, sono deducibili fino al 30% del risultato operativo lordo fiscale (ROL) dell’esercizio, più le eccedenze di ROL dei cinque anni precedenti (art. 96 TUIR).
- IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
- IVA. Dividendi e partecipazioni sono fuori campo IVA; interessi, dilazioni di pagamento e operazioni su crediti e titoli sono esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); gli interessi di mora sono fuori campo perché hanno natura risarcitoria (art. 15).
Disaggi su prestiti obbligazionari: esempio di contabilizzazione
Il 1° luglio 2025 una società emette obbligazioni di nominale 500.000 euro a 98, incassando 490.000 euro. Il prestito dura cinque anni, con disaggio di 10.000 euro ripartito in quote uguali di 2.000 euro all’anno, e cedola annuale del 4% pagata il 1° luglio.
Il disaggio è la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo incassato all'emissione sotto la pari: se ne rileva la quota annua in C.17 (interessi e altri oneri finanziari), con la quota deducibile determinata dal piano di ammortamento del prestito.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.
Costo ammortizzato
Il debito per obbligazioni si iscrive al valore netto incassato, che tiene già conto del disaggio, e si incrementa ogni anno della quota di disaggio imputata a conto economico con il tasso di interesse effettivo, fino a raggiungere il valore di rimborso (OIC 19). Non si iscrive un disaggio tra le attività: i costi di emissione riducono il debito. Le società minori possono non applicare il costo ammortizzato e ripartire il disaggio in modo lineare.
Interessi cedolari
Le cedole maturano per competenza e si rilevano nello stesso conto degli interessi passivi sui finanziamenti, con un rateo passivo per la quota maturata e non ancora pagata; il disaggio è una componente ulteriore dello stesso costo (OIC 12; OIC 19).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
- Scadenze e garanzie. Distintamente per voce, i crediti e i debiti di durata residua superiore a cinque anni, i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con la natura della garanzia e la ripartizione per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, al netto degli interessi attivi, sono deducibili fino al 30% del risultato operativo lordo fiscale (ROL) dell’esercizio, più le eccedenze di ROL dei cinque anni precedenti (art. 96 TUIR). La parte che eccede si riporta agli anni successivi senza limiti di tempo. Il limite comprende anche gli interessi capitalizzati nel costo dei beni. Gli interessi si imputano per competenza, in base alla maturazione. Il disaggio è un onere assimilato agli interessi.
IRAP
I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.
IVA
Dividendi e partecipazioni sono fuori campo IVA; interessi, dilazioni di pagamento e operazioni su crediti e titoli sono esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); gli interessi di mora sono fuori campo perché hanno natura risarcitoria (art. 15).
Deduzione del disaggio
Per le società che hanno emesso obbligazioni o titoli similari, la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute all’emissione è deducibile in ciascun periodo d’imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito (art. 109, c. 2, lett. c, TUIR).
Limite alla deducibilità
Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati, e per l’eccedenza fino al 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (art. 96 TUIR); la parte indeducibile si riporta ai periodi successivi senza limiti di tempo. Il limite comprende gli interessi capitalizzati nel costo dei beni e non si applica a banche e altri intermediari finanziari, ai quali è dedicato un regime specifico.
IVA: operazioni esenti
Gli interessi, le commissioni e gli altri compensi per finanziamenti, garanzie e sconto di crediti sono operazioni esenti da IVA (art. 10, n. 1, DPR 633/1972): la fattura o il documento della banca non espone imposta e non c’è detrazione. Le prestazioni di servizi accessorie non finanziarie, come la tenuta del conto, restano invece imponibili.
IRAP: fuori dalla base
Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 96 (interessi passivi) diventa l’art. 105; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) diventa l’art. 118.
Emissione di obbligazioni sotto la pari con disaggio ripartito sulla durata
Il 1° luglio 2025 una società emette obbligazioni di nominale 500.000 euro a 98, incassando 490.000 euro. Il prestito dura cinque anni, con disaggio di 10.000 euro ripartito in quote uguali di 2.000 euro all’anno, e cedola annuale del 4% pagata il 1° luglio.
1. Sottoscrizione del prestito - 1° luglio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 490.000,00 | - |
| Debiti per obbligazioni (D.1) | - | 490.000,00 |
| Totale | 490.000,00 | 490.000,00 |
Il debito si iscrive per il valore netto incassato: 500.000 euro di rimborso meno 10.000 euro di disaggio.
2. Quota di disaggio di competenza - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Disaggi su prestiti obbligazionari (C.17) | 1.000,00 | - |
| Debiti per obbligazioni (D.1) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
Per i sei mesi del 2025 la quota è di 1.000 euro, che aumenta il valore del debito verso il valore di rimborso.
3. Rateo della cedola maturata - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Interessi passivi su mutui e finanziamenti (C.17) | 10.000,00 | - |
| Ratei passivi (E del passivo) | - | 10.000,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
Da luglio a dicembre maturano sei mesi di cedola: 500.000 x 4% x 6/12 = 10.000 euro.
4. Storno del rateo - 1° gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ratei passivi (E del passivo) | 10.000,00 | - |
| Interessi passivi su mutui e finanziamenti (C.17) | - | 10.000,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
Il rateo si storna per rilevare l’intera cedola al pagamento.
5. Pagamento della cedola annuale - 1° luglio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Interessi passivi su mutui e finanziamenti (C.17) | 20.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 20.000,00 |
| Totale | 20.000,00 | 20.000,00 |
Al netto dello storno, nel 2026 competono 10.000 euro di cedola per il primo semestre; le cedole di ogni annualità sono dovute per intero per competenza a ciascun esercizio.
Controlli prima della dichiarazione
- Piano del prestito. Conservare il regolamento del prestito e il piano di ripartizione del disaggio.
- Coerenza con il costo ammortizzato. Verificare il tasso effettivo e la quota di disaggio annuale.
- Prospetto dell’art. 96. Includere disaggio e cedole tra gli oneri finanziari del limite.
- Informativa. Descrivere il prestito obbligazionario nella nota integrativa e nella scadenza dei debiti.
Errori ricorrenti
Disaggio come attività
Non si iscrive un disaggio tra le attività: riduce il debito e si ammortizza con il costo ammortizzato.
Disaggio dedotto tutto subito
La deduzione segue il piano di ammortamento del prestito.
Cedola per cassa
La cedola matura nel tempo e compete all’esercizio, con il rateo a fine anno.
