Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 21 Settembre 2026

Oneri finanziari su factoring

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Oneri finanziari su factoring - sono gli interessi e le commissioni che il factor addebita per anticipare il pagamento dei crediti ceduti: interessi sull’anticipo, commissioni di sconto pro soluto con natura finanziaria. Le commissioni di gestione e incasso sono invece servizi in B.7.

Con il factoring l’impresa cede al factor i propri crediti commerciali e ottiene subito, in tutto o in parte, il pagamento. Il compenso del factor ha due componenti: quella finanziaria, per l’anticipo, e quella di servizio, per la gestione e l’incasso dei crediti.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Interessi sull’anticipo dei crediti ceduti; commissione di sconto pro soluto; commissioni per il pagamento anticipato ai fornitori (reverse factoring).

Come riconoscerlo nei documenti

Estratto conto del factor con la separazione tra commissioni di servizio e oneri finanziari.

Differenze con conti simili

  • Commissioni di gestione dei crediti. Sono in B.7 (costi per servizi).

Collocazione in bilancio

C.17 (interessi e altri oneri finanziari).

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, al netto degli interessi attivi, sono deducibili fino al 30% del risultato operativo lordo fiscale (ROL) dell’esercizio, più le eccedenze di ROL dei cinque anni precedenti (art. 96 TUIR).
  • IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
  • IVA. Dividendi e partecipazioni sono fuori campo IVA; interessi, dilazioni di pagamento e operazioni su crediti e titoli sono esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); gli interessi di mora sono fuori campo perché hanno natura risarcitoria (art. 15).

Oneri finanziari su factoring: esempio di contabilizzazione

Il 15 ottobre 2025 una società cede al factor, pro solvendo, una fattura di 12.200 euro con scadenza 15 gennaio 2026 e ottiene un anticipo dell’80%, 9.760 euro. Il factor addebita gli oneri dell’anticipo, 450 euro maturati al 31 dicembre e ulteriori 70 euro fino all’incasso.

Regola Fondamentale & Ratio

Gli interessi e le commissioni di natura finanziaria addebitati dal factor per anticipare i crediti ceduti sono oneri di C.17 (interessi e altri oneri finanziari); le commissioni di gestione e incasso sono servizi in B.7.

Riferimenti Normativi Primari:
Artt. 96 e 106 TUIR; art. 10, n. 1, DPR 633/1972; L. 52/1991; art. 5 D.Lgs. 446/1997; OIC 12; OIC 15; OIC 18; dal 1° gennaio 2027 D.Lgs. 117/2026, artt. 105 e 115

🏛️Principi contabili (OIC)

Collocazione

L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.

Ratei e risconti

Gli interessi maturati ma non ancora liquidati alla chiusura dell’esercizio si rilevano con un rateo, attivo se sono proventi e passivo se sono oneri, in proporzione al tempo (OIC 18); l’importo pagato o incassato in anticipo per il periodo successivo si rinvia con un risconto. Alla riapertura dell’esercizio il rateo si storna e il componente si rileva per intero alla liquidazione.

Cessione pro solvendo e pro soluto

Nella cessione pro solvendo il rischio di insolvenza resta al cedente: il credito non si cancella e l’anticipo è un debito verso il factor. Nella cessione pro soluto, quando sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi e i benefici, il credito si cancella e la differenza con il corrispettivo è una perdita di natura finanziaria (OIC 15).

Oneri finanziari e servizi

Gli interessi sull’anticipo e le commissioni di sconto sono oneri finanziari di C.17 (interessi e altri oneri finanziari); le commissioni per la gestione e l’incasso dei crediti e per la valutazione dei debitori sono servizi in B.7 (OIC 12; OIC 15).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
  • Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, al netto degli interessi attivi, sono deducibili fino al 30% del risultato operativo lordo fiscale (ROL) dell’esercizio, più le eccedenze di ROL dei cinque anni precedenti (art. 96 TUIR). La parte che eccede si riporta agli anni successivi senza limiti di tempo. Il limite comprende anche gli interessi capitalizzati nel costo dei beni. Gli interessi si imputano per competenza, in base alla maturazione.

IRAP

I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.

IVA

Dividendi e partecipazioni sono fuori campo IVA; interessi, dilazioni di pagamento e operazioni su crediti e titoli sono esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); gli interessi di mora sono fuori campo perché hanno natura risarcitoria (art. 15).

Limite alla deducibilità

Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati, e per l’eccedenza fino al 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (art. 96 TUIR); la parte indeducibile si riporta ai periodi successivi senza limiti di tempo. Il limite comprende gli interessi capitalizzati nel costo dei beni e non si applica a banche e altri intermediari finanziari, ai quali è dedicato un regime specifico.

Perdite sulla cessione dei crediti

Nella cessione pro soluto di crediti la perdita è deducibile secondo le regole delle perdite su crediti e delle svalutazioni (art. 101, c. 5, e art. 106 TUIR), mentre gli oneri finanziari dell’anticipo seguono il limite dell’art. 96.

IVA: operazioni esenti

Gli interessi, le commissioni e gli altri compensi per finanziamenti, garanzie e sconto di crediti sono operazioni esenti da IVA (art. 10, n. 1, DPR 633/1972): la fattura o il documento della banca non espone imposta e non c’è detrazione. Le prestazioni di servizi accessorie non finanziarie, come la tenuta del conto, restano invece imponibili.

IRAP: fuori dalla base

Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).

Nuovo testo unico dal 2027

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 96 (interessi passivi) diventa l’art. 105; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) diventa l’art. 118.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Anticipo di una fattura al factor con interessi e commissioni

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Il 15 ottobre 2025 una società cede al factor, pro solvendo, una fattura di 12.200 euro con scadenza 15 gennaio 2026 e ottiene un anticipo dell’80%, 9.760 euro. Il factor addebita gli oneri dell’anticipo, 450 euro maturati al 31 dicembre e ulteriori 70 euro fino all’incasso.

1. Anticipo del factor - 15 ottobre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 9.760,00 -
Debiti verso altri finanziatori (D.5) - 9.760,00
Totale 9.760,00 9.760,00

Poiché la cessione è pro solvendo, il credito verso il cliente resta in bilancio e l’anticipo è un debito verso il factor.

2. Rateo degli oneri maturati - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Oneri finanziari su factoring (C.17) 450,00 -
Ratei passivi (E del passivo) - 450,00
Totale 450,00 450,00

Gli interessi e le commissioni di sconto maturati fino al 31 dicembre competono al 2025 anche se il factor li addebiterà all’incasso.

3. Storno del rateo - 1° gennaio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ratei passivi (E del passivo) 450,00 -
Oneri finanziari su factoring (C.17) - 450,00
Totale 450,00 450,00

All’apertura si storna il rateo.

4. Incasso dal cliente e regolamento con il factor - 15 gennaio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso altri finanziatori (D.5) 9.760,00 -
Oneri finanziari su factoring (C.17) 520,00 -
Banca c/c (C.IV.1) 1.920,00 -
Crediti verso clienti (C.II.1) - 12.200,00
Totale 12.200,00 12.200,00

Il factor incassa 12.200 euro dal cliente, estingue l’anticipo di 9.760, trattiene 520 euro di oneri e accredita il saldo di 1.920 euro. Nel 2026 competono 70 euro di oneri: 520 meno lo storno di 450.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Pro solvendo o pro soluto. Verificare il contratto per decidere se il credito si cancella o resta in bilancio.
  • Separare le commissioni. Distinguere oneri finanziari, in C.17 (interessi e altri oneri finanziari), da commissioni di servizio, in B.7 (costi per servizi).
  • Ratei. Rilevare gli oneri maturati a fine anno sulle cessioni in essere.
  • Informativa. Descrivere in nota integrativa le operazioni di cessione dei crediti e le garanzie.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Credito cancellato in un pro solvendo

Se il rischio resta al cedente, il credito non si elimina e l’anticipo è un debito.

Errore ricorrente

Tutte le commissioni in C.17 (interessi e altri oneri finanziari)

Le commissioni di gestione sono servizi in B.7, con IVA.

Errore ricorrente

Oneri per cassa

Gli oneri dell’anticipo maturano nel tempo e competono all’esercizio.