Inquadramento generale
Acconti di imposta - gli acconti d’imposta sono i versamenti che la società effettua durante l’anno a conto delle imposte sul reddito che saranno dovute per l’esercizio. Il loro effetto è ridurre il saldo da pagare all’erario, non determinare il costo fiscale del bilancio. È la distinzione su cui si regge tutta la voce: il denaro uscito dalla banca misura un pagamento, mentre l’onere di competenza nasce solo dal calcolo dell’imposta dovuta sul reddito dell’esercizio, a chiusura dei conti.
Come si calcolano
Per IRES e IRAP l’acconto si determina, con il metodo storico, sull’imposta dell’anno precedente, e si versa in due rate alle scadenze previste; in alternativa la società può usare il metodo previsionale, versando in base all’imposta che prevede di dovere per l’anno in corso. Il previsionale riduce l’esborso quando i risultati calano, ma espone a sanzioni e interessi se la previsione si rivela troppo bassa.
Profilo civilistico
Durante l’anno gli acconti si registrano in un conto di credito verso l’erario. A fine esercizio si rilevano le imposte correnti nella voce 20 del conto economico, con contropartita il debito tributario, e si confrontano con gli acconti. Se gli acconti sono inferiori all’imposta, il bilancio espone un debito per il saldo; se sono superiori, l’eccedenza è un credito tributario (C.II.5-bis, crediti tributari), come prevede espressamente il paragrafo 18 dell’OIC 25. L’esposizione al netto è ammessa solo se esistono il diritto legale a compensare e l’intenzione di regolare su base netta, secondo il paragrafo 33 dello stesso principio.
Profilo fiscale
Gli acconti non sono deducibili: IRES e IRAP non sono costi deducibili dal reddito, salvo le quote di IRAP ammesse dalla legge. L’eccedenza di acconti emersa dalla dichiarazione può essere riportata all’anno successivo, usata in compensazione o chiesta a rimborso. Gli interessi e le sanzioni per insufficiente versamento degli acconti, legati a eventi dell’esercizio, si imputano anch’essi alla voce 20 insieme alle imposte correnti.
Informativa
La nota integrativa del bilancio ordinario illustra i criteri adottati, le variazioni dei crediti e debiti tributari e gli importi lordi compensati, secondo il paragrafo 94A dell’OIC 25. Nel bilancio abbreviato resta l’indicazione dei criteri di valutazione. Una riconciliazione tra acconti versati, imposta di competenza e saldo facilita anche i controlli del revisore.
Punti di attenzione
L’errore più frequente è rilevare gli acconti come costo al momento del pagamento, con il risultato di duplicare l’onere o di esporre un utile falsato durante l’anno. Un altro è compensare in bilancio acconti IRES con debiti IRAP senza le condizioni richieste. Occorre anche verificare, prima della seconda rata, se conviene passare al metodo previsionale, documentando la stima.
Acconti di imposta: esempio di contabilizzazione
Una società versa nel 2025 acconti IRES per 60.000 euro, calcolati sull’imposta del 2024. A fine anno l’IRES di competenza risulta 50.000 euro. Il bilancio accoglie un costo di 50.000 euro nella voce 20 e un credito tributario di 10.000 euro, che potrà essere compensato in F24 o riportato come acconto dell’anno successivo. Se invece l’imposta fosse stata di 70.000 euro, il bilancio avrebbe esposto un debito di 10.000 euro da versare con il saldo.
L'acconto è un pagamento, non un costo: il costo nasce dalla competenza dell'imposta, il versamento riduce soltanto il saldo.
Principi contabili (OIC)
L’OIC 25 - Imposte sul reddito disciplina rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito, acconti compresi. Nello schema ordinario il costo fiscale confluisce nella voce 20 - Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate Del conto economico, esterna all’aggregato B dei costi della produzione. Gli acconti versati non compaiono nel conto economico: alimentano un conto patrimoniale verso l’erario e concorrono solo alla determinazione del saldo, al netto dell’imposta corrente di competenza. Il costo delle imposte correnti si calcola alla chiusura in base al reddito imponibile e alle aliquote vigenti alla data di bilancio (paragrafo 35 del principio).
Collocazione nel bilancio CEE
Nello stato patrimoniale ordinario, un’eccedenza di acconti rispetto all’imposta dovuta si iscrive in C.II.5-bis - Crediti tributari: Il paragrafo 18 dell’OIC 25 include espressamente tra i crediti tributari gli «acconti eccedenti il debito tributario per imposte correnti», insieme alle eccedenze per le quali è stato richiesto il rimborso. Il debito per l’imposta residua, certa e determinata, trova posto in D.12 - Debiti tributari: Il paragrafo 24 precisa che i debiti tributari sono iscritti al netto degli acconti, delle ritenute d’acconto subite e dei crediti d’imposta compensabili, tranne nel caso in cui ne sia richiesto il rimborso. Le passività tributarie probabili, con importo o manifestazione temporale incerti, e le imposte differite appartengono invece a B.2 - Fondi per imposte, anche differite, in coordinamento con l’OIC 31. Le attività per fiscalità anticipata seguono la voce C.II.5-ter - Imposte anticipate: Non si tratta automaticamente di crediti disponibili per un rimborso o una compensazione in F24.
Nel bilancio abbreviato e nelle micro-imprese i crediti tributari confluiscono in C.II (crediti dell’attivo circolante) - Crediti, con separata indicazione delle imposte anticipate, i fondi in B e i debiti in D (paragrafi 30-32). La voce 20 del conto economico conserva la propria collocazione anche nelle forme semplificate. Ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile, i crediti e i debiti tributari esigibili oltre l’esercizio successivo sono separatamente indicati nello stato patrimoniale.
Compensazione ed esposizione netta
Alla chiusura si rilevano le imposte correnti dell’esercizio e si confrontano con gli acconti versati. L’esposizione al netto degli acconti presuppone due condizioni, previste dal paragrafo 33 dell’OIC 25: il diritto legale a compensare secondo la legislazione fiscale e l’intenzione di regolare debiti e crediti su base netta mediante un unico pagamento. In mancanza, acconti e debito restano esposti separatamente. Lo storno degli acconti contro il debito tributario è un giroconto interno, che non produce pagamenti aggiuntivi e non modifica il costo di competenza. Il divieto di compensazione di partite resta fermo: le attività per imposte anticipate non si portano a riduzione degli elementi patrimoniali correlati (paragrafo 34).
Se i versamenti superano l’imposta dovuta e non è richiesta la compensazione, la differenza costituisce un credito tributario iscritto in C.II.5-bis (crediti tributari) quando sussiste il diritto al realizzo tramite rimborso o compensazione. Le attività per imposte anticipate richiedono la ragionevole certezza del recupero, verificata a ogni chiusura secondo i paragrafi 41 e 50 del principio; il mancato pagamento di un saldo, da solo, non determina l’iscrizione o la mancata iscrizione di imposte anticipate, che resta una valutazione autonoma.
Assestamenti di chiusura e informativa
Alla chiusura il confronto tra imposta dovuta e acconti versati determina il debito residuo o l’eccedenza. La nota integrativa del bilancio ordinario illustra i criteri adottati, i saldi verso l’erario e la fiscalità differita e anticipata; nei casi di compensazione ammessa dalla legge, l’articolo 2423-ter, comma 6, del codice civile richiede l’indicazione in nota degli importi lordi oggetto di compensazione (paragrafo 94A dell’OIC 25). La documentazione dei versamenti, in particolare i modelli di pagamento conservati, consente di riconciliare i saldi contabili con le posizioni tributarie e di spiegare sia il costo nel conto economico sia i saldi patrimoniali.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni dei crediti e debiti tributari, con gli acconti versati esposti a riduzione del debito solo se ricorrono le condizioni di compensazione. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Importi lordi compensati. Gli importi lordi dei crediti e debiti tributari compensati. Obbligo di legge: art. 2423-ter, c. 6, c.c.; OIC 25, par. 94A.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; importi lordi compensati (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Gli acconti sono versamenti anticipati sulle imposte sul reddito dell’esercizio: riducono il saldo dovuto all’erario, senza ridurre il costo dell’imposta di competenza. L’articolo 99, comma 1, del TUIR esclude la deduzione delle imposte sui redditi e di quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa: l’IRES non diventa deducibile perché riferita a un esercizio precedente o perché definita mediante accertamento, e gli acconti non costituiscono un costo ma un pagamento a conto dell’imposta. Il comma 2 della stessa norma disciplina la deducibilità degli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate, nei limiti delle dichiarazioni presentate, degli accertamenti o provvedimenti degli uffici e delle decisioni delle commissioni tributarie.
Le percentuali di acconto e le scadenze di versamento non si ricavano dagli importi degli esempi riportati in questa scheda: tali importi rappresentano versamenti effettivi, assunti per illustrare la contabilità. Il caso parte dai versamenti realmente effettuati e documentati dai modelli F24, non dal calcolo legale degli acconti dovuti: la determinazione delle singole rate, con le relative regole e scadenze, richiede la disciplina fiscale applicabile al periodo e non è trattata negli esempi.
Le sanzioni e gli interessi per il ritardato versamento degli acconti seguono la classificazione prevista dal paragrafo 27, lettera a, dell’OIC 25: rientrano tra le imposte correnti della voce 20 quando attinenti a eventi dello stesso esercizio. Per le società nel consolidato fiscale nazionale, l’articolo 118, comma 3, del TUIR attribuisce alla controllante gli obblighi di versamento a saldo e in acconto; l’acconto dovuto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto. Ogni aderente continua però a determinare nel proprio bilancio il carico fiscale di competenza, e gli acconti autonomamente versati dalle consolidate confluiscono nella posizione di gruppo secondo le regole del regime. Gli approfondimenti sul quadro complessivo delle imposte sul reddito, sugli accessori e sulla fiscalità differita e anticipata si trovano nella voce Imposte Dirette.
Imposta IRES dell’esercizio
Il caso riguarda Beta Srl, società di capitali nel regime IRES ordinario, esercizio 2026. L’imposta dovuta sull’esercizio risulta 24.000 euro. Durante l’anno la società ha versato acconti per 18.000 euro, secondo i modelli di pagamento F24 conservati; il residuo di 6.000 euro costituisce il saldo. Gli importi sono esemplificativi. Si assume che non vi siano altre componenti fiscali di competenza, ritenute o crediti da considerare e che gli acconti siano utilizzabili a riduzione dell’IRES dello stesso esercizio. La società intende versare soltanto il saldo residuo.
La sequenza distingue quattro momenti: i versamenti degli acconti, che non sono costi; la rilevazione del costo di competenza; lo storno degli acconti; il pagamento del saldo. Nessun movimento viene registrato due volte.
1. Acconti versati durante il 2026
La registrazione riepiloga acconti effettivamente versati per complessivi 18.000 euro. Nella contabilità quotidiana ogni versamento è registrato per il proprio importo e alla propria data: il riepilogo non costituisce un’ulteriore registrazione da sommare alle singole rate. Gli acconti alimentano un conto patrimoniale verso l’erario e non riducono il risultato economico.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Erario c/acconti IRES (C.II.5-bis) | 18.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 18.000,00 |
| Totale | 18.000,00 | 18.000,00 |
2. Rilevazione del costo fiscale di competenza - 31 dicembre 2026
Alla chiusura l’imposta dovuta sull’esercizio, 24.000 euro, costituisce costo della voce 20. Non si registra alcun pagamento: il costo nasce dalla competenza, non dalla cassa.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte sul reddito dell’esercizio (20) | 24.000,00 | - |
| Debiti tributari (D.12) | - | 24.000,00 |
| Totale | 24.000,00 | 24.000,00 |
3. Storno degli acconti a riduzione del debito - 31 dicembre 2026
Il conto degli acconti viene chiuso contro il debito IRES. Restano 6.000 euro da esporre nel passivo dello stato patrimoniale, voce D.12 - Debiti tributari. Il giroconto non produce un altro pagamento e non modifica il costo di 24.000 euro. L’esposizione al netto degli acconti presuppone il diritto alla compensazione e l’intenzione di regolare il saldo su base netta, come assunto nel caso.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti tributari (D.12) | 18.000,00 | - |
| Erario c/acconti IRES (C.II.5-bis) | - | 18.000,00 |
| Totale | 18.000,00 | 18.000,00 |
4. Pagamento del saldo - 2027
Il residuo di 6.000 euro viene versato con il modello F24 nell’anno successivo, alla scadenza applicabile alla società. Il pagamento estingue il debito senza generare un secondo costo.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti tributari (D.12) | 6.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 6.000,00 |
| Totale | 6.000,00 | 6.000,00 |
La riconciliazione chiude la sequenza: il costo del 2026 è 24.000 euro; i pagamenti complessivi sono 24.000 euro, di cui 18.000 nel 2026 e 6.000 nel 2027; il credito per acconti e il debito tributario sono azzerati. Il costo non coincide con i versamenti dell’anno, né il saldo con il costo. Se i versamenti avessero superato l’imposta dovuta, la differenza sarebbe risultata in C.II.5-bis - Crediti tributari, salvo richiesta di rimborso. Per il quadro completo delle imposte sul reddito, inclusi fiscalità differita e anticipata e consolidato, si rinvia alla voce Imposte Dirette.
Controlli prima della dichiarazione
- Base di calcolo degli acconti. Verificare l’imposta di riferimento utilizzata con il metodo storico, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute, e la ripartizione tra prima e seconda rata secondo le percentuali previste per la categoria del contribuente.
- Riconciliazione dei versamenti. Confrontare gli acconti rilevati in contabilità con i modelli F24 e con il prospetto della dichiarazione, compresi quelli estinti in compensazione.
- Compensazioni utilizzate. Verificare che i crediti utilizzati per estinguere gli acconti rispettino le soglie del visto di conformità e il limite annuo di 2.000.000 di euro.
- Esposizione a fine esercizio. Iscrivere l’eccedenza degli acconti rispetto all’imposta dovuta tra i crediti tributari (C.II.5-bis) e il saldo da versare tra i debiti tributari, senza compensazioni non ammesse.
- Acconti insufficienti. In caso di versamenti inferiori al dovuto, verificare la regolarizzazione con il ravvedimento operoso prima della presentazione della dichiarazione.
Errori ricorrenti
Acconti registrati tra i costi
Gli acconti IRES e IRAP sono pagamenti anticipati dell'imposta, non oneri dell'esercizio. Addebitarli a conto economico e poi rilevare anche l'imposta di competenza duplica il costo; il corretto trattamento prevede un credito verso l'Erario che, alla chiusura, si compensa con il debito per le imposte dell'esercizio.
Metodo previsionale adottato senza una stima attendibile
Ridurre gli acconti in base al reddito atteso è lecito, ma se l'imposta effettivamente dovuta risulta superiore si applicano sanzioni per insufficiente versamento e interessi. Utilizzare il metodo previsionale per ragioni di liquidità, senza una proiezione documentata dei risultati dell'esercizio, trasforma un risparmio temporaneo in un costo certo.
Debito per imposte netto di crediti chiesti a rimborso
Il debito tributario si espone al netto degli acconti, delle ritenute e dei crediti d'imposta compensabili, ma non dei crediti per i quali è stato chiesto il rimborso. Compensare in bilancio un credito in attesa di rimborso con il debito dell'anno rappresenta come estinta una passività che dovrà invece essere versata.
