Inquadramento generale
La caparra è una somma che una parte versa all’altra al momento della conclusione di un contratto, spesso un preliminare di compravendita. Il codice civile ne conosce due tipi con funzioni diverse. La caparra confirmatoria (articolo 1385) rafforza il vincolo: se il contratto è eseguito si restituisce o si imputa al prezzo; se è inadempiente chi l’ha versata, l’altra parte può recedere e trattenerla; se è inadempiente chi l’ha ricevuta, deve restituirne il doppio. La caparra penitenziale (articolo 1386) è invece il prezzo del diritto di recesso: chi recede la perde, o la restituisce raddoppiata.
Caparra, acconto e penale
La caparra si distingue dall’acconto, che è un anticipo del prezzo e non ha funzione di garanzia, e dalla clausola penale (articoli 1382-1384), che liquida in anticipo il danno da inadempimento senza che vi sia un versamento iniziale. Il nome usato nel contratto non basta: una somma chiamata caparra ma destinata fin dall’inizio a pagare il prezzo è un acconto. Da questa qualificazione dipendono contabilizzazione, IVA e imposta di registro.
Profilo civilistico
Chi riceve la caparra la iscrive tra gli acconti (D.6) o tra gli altri debiti, perché dovrà restituirla o imputarla al prezzo; chi la versa la iscrive tra i crediti o tra gli acconti a fornitori. Il ricavo o il costo si rilevano solo con l’esecuzione del contratto, quando la caparra si imputa al prezzo. Se la caparra è trattenuta per inadempimento dell’altra parte, diventa un provento (A.5, altri ricavi e proventi) per chi la trattiene e un onere (B.14, oneri diversi di gestione) per chi la perde.
Profilo fiscale
La caparra confirmatoria ha funzione di garanzia e risarcitoria, non di anticipo del corrispettivo: non è soggetta a IVA al momento del versamento, ma all’imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50% se contenuta in un contratto registrato, con la possibilità di scomputo dall’imposta dovuta per il contratto definitivo. Se invece la somma è un acconto, va fatturata con IVA al momento dell’incasso. Ai fini delle imposte sui redditi la caparra trattenuta concorre al reddito dell’esercizio in cui diventa definitiva e quella persa è deducibile nello stesso momento.
Documentazione
Il contratto deve indicare con chiarezza la natura della somma versata e la sua sorte in caso di esecuzione, recesso o inadempimento. La ricevuta della caparra confirmatoria va emessa fuori campo IVA; quella dell’acconto è una fattura.
Punti di attenzione
A fine esercizio occorre verificare lo stato dei contratti: una caparra su un contratto già risolto non va lasciata tra i debiti o i crediti, ma chiusa con il relativo provento o onere. La risoluzione per mutuo consenso con restituzione della caparra non genera componenti di reddito.
Informativa
Le caparre ricevute su cessioni di immobilizzazioni si espongono tra gli acconti. Se l’importo è rilevante, la nota integrativa ne indica natura e condizioni, e gli impegni derivanti dal contratto preliminare.
Caparra: esempio di contabilizzazione
Un’impresa promette di vendere un capannone e riceve una caparra confirmatoria di 30.000 euro. Il promissario acquirente non si presenta al rogito e l’impresa recede: la caparra trattenuta diventa un provento di 30.000 euro, imponibile nell’esercizio in cui il recesso diventa efficace, senza IVA.
Caparra confirmatoria, caparra penitenziale e penale hanno funzioni diverse: la qualificazione nel contratto determina contabilizzazione, momento di rilevanza fiscale e imposta di registro.
Principi contabili (OIC)
Caparra confirmatoria
La caparra confirmatoria, disciplinata dall’articolo 1385 c.c., ha lo scopo di vincolare maggiormente i contraenti: se il contratto va a buon fine, la caparra viene restituita o considerata come acconto sul prezzo. Se la parte che ha versato la caparra è inadempiente, l’altra parte trattiene la caparra; se è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, questa deve restituire il doppio della somma ricevuta. Resta comunque data alla parte non inadempiente la facoltà di chiedere l’esecuzione del contratto o la risoluzione, con il risarcimento del maggior danno secondo le regole ordinarie. Scrivere espressamente nel contratto preliminare che il versamento è effettuato «a titolo di caparra e principio di pagamento» comporta anche l’assoggettamento a IVA della somma versata, in quanto qualificabile come acconto sul prezzo.
Se il preliminare indica semplicemente «caparra» senza ulteriori precisazioni, si intende riferirsi alla caparra confirmatoria; se invece si limita a indicare «pagamento» o formule equivalenti, si intende versato un acconto, secondo diverse pronunce della Cassazione. Una caparra confirmatoria di notevole consistenza, ad esempio pari alla metà o più dell’intero corrispettivo pattuito, può costituire un elemento decisivo per escludere che si tratti di una somma con semplice funzione risarcitoria per l’inadempimento, anche se le parti la definiscono espressamente tale (Cassazione 8 giugno 1992, n. 7056): in tal caso si configura la corresponsione di un acconto.
Caparra penitenziale
La caparra penitenziale, disciplinata dall’articolo 1386 c.c., è il corrispettivo che il promissario dà al promittente per riservarsi esplicitamente il diritto di recesso dal contratto, abbandonando la caparra; pari diritto di recesso spetta al promittente, che in tal caso restituisce il doppio della somma ricevuta. A differenza della caparra confirmatoria, la caparra penitenziale non ha funzione di garanzia dell’adempimento ma di corrispettivo per un diritto di recesso pattuito.
Clausola penale
Con la clausola penale, disciplinata dagli articoli 1382-1384 c.c., i contraenti disciplinano preventivamente gli effetti dell’inadempimento concordando una liquidazione convenzionale del danno. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno effettivamente subito.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le caparre ricevute o versate, iscritte tra gli acconti (D.6) o tra i crediti. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Impegni, garanzie e passività potenziali. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con la natura delle garanzie reali prestate; distintamente quelli verso imprese del gruppo. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
IVA e imposta di registro
I versamenti effettuati a titolo di caparra confirmatoria, avendo funzione risarcitoria e non di anticipo del corrispettivo, non sono soggetti a IVA; la ricevuta, o l’eventuale fattura esclusa da IVA, deve essere assoggettata a imposta di bollo. I contratti preliminari di compravendita immobiliare sono soggetti a registrazione entro trenta giorni dalla sottoscrizione, a tassa fissa; in presenza di una caparra confirmatoria è inoltre dovuta l’imposta proporzionale di registro dello 0,50%, che sarà imputata all’imposta principale eventualmente dovuta in sede di registrazione del contratto definitivo. La caparra penitenziale, avendo invece funzione di predeterminazione del danno da recesso, è esclusa da IVA; alla sottoscrizione del preliminare che la prevede si applica comunque la stessa imposta di registro proporzionale dello 0,50% (art. 9 della tariffa allegata al DPR 131/1986), mentre l’aliquota del 3% (art. 28 del medesimo decreto) è dovuta solo in un momento successivo ed eventuale, quando il diritto di recesso viene effettivamente esercitato e il vincolo contrattuale si scioglie: lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 12398 del 7 maggio 2024, escludendo che il 3% sia automaticamente dovuto già alla registrazione del preliminare.
Con l’interpello n. 403/2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’atto di risoluzione per mutuo consenso di un contratto preliminare rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 28, comma 2, del DPR 131/1986 ed è soggetto all’imposta di registro proporzionale per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, quale la restituzione della somma a suo tempo versata a titolo di caparra confirmatoria.
Imposte dirette
I ricavi conseguenti all’acquisizione a titolo definitivo di caparre trattenute per l’inadempimento della controparte sono rilevati nella voce A.5 - Altri ricavi e proventi; le perdite di caparre versate e non recuperate per inadempimento imputabile a chi le ha versate trovano invece collocazione nella voce B.14 - Oneri diversi di gestione.
Ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, la penale prevista da una clausola penale è deducibile nell’esercizio in cui diventa certa nell’an e oggettivamente determinabile nel quantum, condizioni che si verificano normalmente nell’esercizio in cui la controparte non inadempiente ne fa richiesta (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E/2011).
Contabilizzazione della caparra confirmatoria
Il promittente venditore riceve una caparra confirmatoria di 1.000 euro alla sottoscrizione del preliminare; alla conclusione del contratto definitivo la vendita è di 10.000 euro più IVA al 22%.
1. Ricevimento della caparra (promittente venditore)
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Cassa assegni (C.IV.2) | 1.000,00 | - |
| Clienti c/caparre (D.6) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
2. Conclusione del contratto definitivo (promittente venditore)
Fatturazione della vendita:
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Clienti (C.II.1) | 12.200,00 | - |
| Merci c/vendite (A.1) | - | 10.000,00 |
| IVA c/vendite (D.12) | - | 2.200,00 |
| Totale | 12.200,00 | 12.200,00 |
Storno della caparra a titolo di acconto sul prezzo:
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Clienti c/caparre (D.6) | 1.000,00 | - |
| Clienti (C.II.1) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
Incasso del saldo residuo:
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Cassa assegni (C.IV.2) | 11.200,00 | - |
| Clienti (C.II.1) | - | 11.200,00 |
| Totale | 11.200,00 | 11.200,00 |
3. Inadempimento del promittente venditore: restituzione raddoppiata
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Clienti c/caparre (D.6) | 1.000,00 | - |
| Oneri diversi di gestione (B.14) | 1.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 2.000,00 |
| Totale | 2.000,00 | 2.000,00 |
4. Inadempimento del promissario acquirente: caparra trattenuta
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Clienti c/caparre (D.6) | 1.000,00 | - |
| Altri ricavi e proventi (A.5) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
5. Contabilità del promissario acquirente - pagamento e conclusione del contratto
Pagamento della caparra alla sottoscrizione del preliminare:
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fornitori c/caparre (C.I.5) | 1.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
Ricevimento della fattura di acquisto alla conclusione del contratto:
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Merci c/acquisti (B.6) | 10.000,00 | - |
| IVA c/acquisti (C.II.5-bis) | 2.200,00 | - |
| Fornitori (D.7) | - | 12.200,00 |
| Totale | 12.200,00 | 12.200,00 |
Storno della caparra a titolo di acconto sul prezzo:
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fornitori (D.7) | 1.000,00 | - |
| Fornitori c/caparre (C.I.5) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
Pagamento del saldo residuo:
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fornitori (D.7) | 11.200,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 11.200,00 |
| Totale | 11.200,00 | 11.200,00 |
6. Inadempimento del promittente venditore: promissario acquirente riceve il doppio
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 2.000,00 | - |
| Fornitori c/caparre (C.I.5) | - | 1.000,00 |
| Altri ricavi (A.5) | - | 1.000,00 |
| Totale | 2.000,00 | 2.000,00 |
7. Inadempimento del promissario acquirente: caparra trattenuta dal promittente venditore
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Oneri diversi di gestione (B.14) | 1.000,00 | - |
| Fornitori c/caparre (C.I.5) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
Controlli prima della dichiarazione
- Qualificazione della somma. Verificare dal testo del preliminare se si tratta di caparra confirmatoria, caparra penitenziale o semplice acconto: la dizione utilizzata condiziona il trattamento IVA e di registro.
- Caparre di importo elevato. Una caparra confirmatoria di importo particolarmente elevato rispetto al prezzo può essere riqualificata come acconto dalla giurisprudenza.
- Registro. Verificare l’aliquota applicabile (0,50% per la caparra confirmatoria, 3% per la caparra penitenziale) e l’imputazione dell’imposta proporzionale a quella dovuta sul contratto definitivo.
- Risoluzione del preliminare. In caso di risoluzione consensuale con restituzione della caparra, verificare l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale sulla prestazione di restituzione.
- Clausola penale. La deduzione della penale richiede certezza dell’an e determinabilità del quantum, condizioni verificate di regola nell’esercizio della richiesta della controparte.
Errori ricorrenti
Caparra ricevuta registrata come ricavo
La caparra confirmatoria incassata alla firma del preliminare è un debito verso la controparte fino alla conclusione del contratto definitivo, quando verrà imputata al prezzo, oppure fino al suo inadempimento. Rilevarla subito tra i ricavi anticipa un componente positivo che potrebbe non maturare mai e altera la rappresentazione dei debiti.
Caparra trattenuta fatturata con IVA
Quando la controparte non adempie e la caparra viene trattenuta, la somma assume natura risarcitoria ed è esclusa dal campo dell'IVA. Emettere fattura con imposta, come se si trattasse di un corrispettivo, determina un versamento non dovuto e una detrazione indebita per chi riceve il documento. La somma trattenuta va rilevata come provento e il debito chiuso.
Caparra versata imputata a costo
Per chi la versa, la caparra è un credito verso il promittente fino alla stipula del definitivo, quando concorrerà a formare il costo del bene acquistato. Registrarla subito tra i costi, soprattutto a fine esercizio, anticipa una deduzione priva di presupposto e costringe a rettifiche quando il bene viene iscritto per il prezzo pieno.
