Inquadramento generale
Il capitale sociale è il valore nominale dei conferimenti che i soci si sono impegnati a eseguire. Resta fisso finché l’assemblea non ne delibera un aumento o una riduzione, e rappresenta la soglia minima di patrimonio che la società deve mantenere a garanzia dei creditori. Per la società per azioni il minimo è 50.000 euro (articolo 2327 del codice civile); per la Srl 10.000 euro (articolo 2463), riducibili fino a un euro se i conferimenti sono in denaro, versati per intero, e se una quota degli utili viene accantonata a riserva legale fino a raggiungere il minimo ordinario.
Conferimenti
I conferimenti possono essere in denaro, in beni in natura o in crediti; nella sola Srl anche in prestazioni d’opera o di servizi, garantiti da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria (articolo 2464). I conferimenti in natura richiedono una relazione di stima giurata di un esperto, che attesti che il valore dei beni è almeno pari a quello attribuito ai fini del capitale e dell’eventuale sovrapprezzo. Nella Spa almeno il 25% dei conferimenti in denaro va versato alla sottoscrizione.
Profilo civilistico
Il capitale si iscrive nella voce A.I del patrimonio netto per il valore nominale sottoscritto. La parte sottoscritta e non ancora versata è un credito verso soci (voce A dell’attivo, crediti verso soci per versamenti ancora dovuti), distinguendo la parte già richiamata. L’eventuale sovrapprezzo pagato dai soci va nella riserva sovrapprezzo (A.II, riserva da sovrapprezzo delle azioni). I costi di costituzione e di aumento del capitale si iscrivono tra i costi di impianto e ampliamento se ne ricorrono i presupposti.
Profilo fiscale
I conferimenti in denaro non hanno effetti reddituali per la società. Il costo delle prestazioni d’opera conferite dal socio di Srl è deducibile come quello di un servizio reso da terzi, secondo le regole generali. Gli atti costitutivi e di aumento di capitale sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, salvo i conferimenti di immobili, che seguono regole proprie. Per il socio il capitale versato forma il costo fiscale della partecipazione.
Riduzioni di capitale
Il capitale si riduce su delibera dell’assemblea, per esuberanza o per perdite. Se le perdite lo riducono di oltre un terzo scattano gli obblighi degli articoli 2446 e 2482-bis; se lo portano sotto il minimo legale, quelli degli articoli 2447 e 2482-ter.
Punti di attenzione
Occorre verificare che il capitale iscritto corrisponda a quello risultante dal registro delle imprese e che i crediti verso soci siano richiamati e incassati nei termini. Per la Srl con capitale inferiore a 10.000 euro va controllato l’accantonamento della riserva legale rafforzata.
Informativa
La nota integrativa indica le variazioni del capitale e delle riserve, il numero e il valore nominale delle azioni per categoria e il prospetto dell’origine e della disponibilità delle voci del patrimonio netto.
Capitale sociale: esempio di contabilizzazione
Due soci costituiscono una Srl con capitale di 20.000 euro: uno versa 10.000 euro in denaro, l’altro conferisce un macchinario stimato 10.000 euro. Il capitale si iscrive per 20.000 euro e il macchinario tra le immobilizzazioni al valore di perizia.
Il socio che conferisce il macchinario risponde della sua esistenza e del valore attribuito, secondo le regole della vendita.
Il capitale sociale tutela i creditori: il minimo di legge dipende dal tipo sociale e i conferimenti diversi dal denaro richiedono una stima indipendente, perché il valore iscritto deve essere effettivo.
Principi contabili (OIC)
Capitale minimo secondo il tipo sociale
Per la società per azioni l’articolo 2327 c.c. prevede un capitale minimo di 50.000 euro. Per la società a responsabilità limitata l’articolo 2463, comma 2, numero 4, fissa un capitale sociale minimo di 10.000 euro; l’articolo 2463, quarto comma, ammette tuttavia un capitale inferiore a 10.000 euro, purché almeno pari a 1 euro, a condizione che i conferimenti siano effettuati esclusivamente in denaro e che la somma da imputare a riserva legale sia pari ad almeno un quinto degli utili netti, fino al raggiungimento, unitamente al capitale, di 10.000 euro (articolo 2463, quinto comma). L’articolo 2463-bis introduce inoltre la società a responsabilità limitata semplificata, con capitale sociale pari almeno a 1 euro e inferiore a 10.000 euro, anch’essa con conferimenti soltanto in denaro e soggetta alle medesime regole sulla riserva legale rafforzata.
Conferimenti di beni in natura
In caso di costituzione o di aumento del capitale sociale con apporto di beni in natura occorre una perizia giurata di stima, che attesti il valore dei beni conferiti e certifichi che tale valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale. Se, in sede di revisione della stima ai sensi dell’articolo 2343, terzo comma, c.c., amministratori e sindaci ritengono che il valore del bene conferito sia inferiore di oltre un quinto rispetto a quello di conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte, a meno che il socio conferente preferisca versare la differenza in denaro o recedere dalla società. Nelle società a responsabilità limitata non è più richiesta, ai sensi dell’articolo 2465 c.c., la revisione della stima prevista per le società per azioni, ferma restando la necessità della perizia giurata iniziale.
Conferimenti di opere e servizi (solo Srl)
Nella sola società a responsabilità limitata, non nella società per azioni, l’articolo 2464 c.c. ammette il conferimento di prestazioni d’opera o di servizi in luogo del denaro o dei beni in natura. Il socio che conferisce prestazioni lavorative o di servizi deve fornire un’apposita polizza assicurativa o una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti; se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio mediante il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Prospetto del patrimonio netto. Le voci di patrimonio netto analiticamente, con origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzi dei precedenti esercizi (di regola gli ultimi tre). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7-bis, c.c.; OIC 28, par. 41.
- Azioni della società. Il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni e delle nuove azioni sottoscritte nell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 17, c.c.
- Conferimenti in natura. Per i conferimenti di beni e crediti, il valore attribuito sulla base della relazione di stima. Obbligo di legge: art. 2343 e 2465 c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata queste informazioni non sono richieste dall’art. 2435-bis, c. 5, c.c., salvo che servano a una rappresentazione veritiera e corretta. Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Deducibilità del costo delle prestazioni d’opera
Per la società, il costo delle prestazioni d’opera o di servizi conferite dal socio è interamente deducibile ai fini IRES come se si trattasse di prestazioni fornite da un soggetto non socio, fermo restando il rispetto del principio di competenza per la relativa imputazione temporale; ai fini IRAP la deducibilità è possibile solo se il socio che presta l’opera agisce in regime d’impresa o come professionista, mentre resta esclusa quando la prestazione è resa in altra veste (ad esempio come lavoratore dipendente della società). Il conferimento di beni in natura non genera di per sé componenti imponibili per il conferente quando è effettuato in sede di costituzione o di aumento del capitale sociale in cambio di partecipazioni, fermo restando l’ordinario regime delle plusvalenze quando il conferimento realizza, secondo le regole generali, una cessione a titolo oneroso.
Conferimento di beni in natura e di opere e servizi
Alfa Srl aumenta il capitale sociale di 50.000 euro, sottoscritto per 30.000 euro in denaro e per 20.000 euro mediante conferimento di un macchinario, il cui valore è attestato da una perizia giurata di stima. Un secondo socio conferisce una prestazione d’opera professionale, con compenso stimato in 6.000 euro, garantita da una polizza fideiussoria.
1. Sottoscrizione dell’aumento di capitale
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso soci per sottoscrizioni in denaro (A) | 30.000,00 | - |
| Crediti verso soci per sottoscrizioni in natura (A) | 20.000,00 | - |
| Capitale sociale (A.I) | - | 50.000,00 |
| Totale | 50.000,00 | 50.000,00 |
2. Versamento in denaro e conferimento del macchinario
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 30.000,00 | - |
| Impianti e macchinario (B.II.2) | 20.000,00 | - |
| Crediti verso soci per sottoscrizioni in denaro (A) | - | 30.000,00 |
| Crediti verso soci per sottoscrizioni in natura (A) | - | 20.000,00 |
| Totale | 50.000,00 | 50.000,00 |
3. Conferimento d’opera: sottoscrizione a fronte di prestazioni future
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso soci per prestazioni future (A) | 6.000,00 | - |
| Capitale sociale (A.I) | - | 6.000,00 |
| Totale | 6.000,00 | 6.000,00 |
4. Esecuzione della prestazione da parte del socio (regime professionale)
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Compensi soci d’opera (B.7) | 6.000,00 | - |
| Erario c/IVA (C.II.5-bis) | 1.320,00 | - |
| Socio x c/opera (D.7) | - | 7.320,00 |
| Totale | 7.320,00 | 7.320,00 |
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Socio x c/opera (D.7) | 7.320,00 | - |
| Crediti verso soci per prestazioni future (A) | - | 6.000,00 |
| Erario c/ritenute lavoro autonomo (D.12) | - | 1.200,00 |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 120,00 |
| Totale | 7.320,00 | 7.320,00 |
La compensazione tra il debito verso il socio per la prestazione resa e il credito residuo per prestazioni future estingue progressivamente l’obbligo di conferimento d’opera; se il socio non ha terminato la prestazione al termine dell’esercizio, l’assemblea che approva il bilancio può prevedere la compensazione tra il credito verso il socio per prestazioni future e il debito per la sua quota di dividendi.
5. Versamento della ritenuta
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Erario c/ritenute lavoro autonomo (D.12) | 1.200,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 1.200,00 |
| Totale | 1.200,00 | 1.200,00 |
La prestazione del socio estingue il credito per il conferimento d’opera. Sul compenso la società trattiene la ritenuta del 20%, 1.200 euro, e paga al socio solo la differenza tra IVA e ritenuta, 120 euro; la ritenuta si versa entro il 16 del mese successivo.
Controlli prima della dichiarazione
- Capitale minimo. Verificare il rispetto del minimo di legge secondo il tipo sociale (50.000 euro Spa, 10.000 euro Srl ordinaria, da 1 a 10.000 euro Srl a capitale ridotto o semplificata con conferimenti solo in denaro).
- Perizia di stima. Richiesta per ogni conferimento di beni in natura o crediti; nella Srl non è più richiesta la successiva revisione della stima prevista per la Spa.
- Riduzione per perdita di valore. Nella Spa, uno scostamento di oltre un quinto tra valore rivisto e valore di conferimento impone la riduzione del capitale, salvo versamento della differenza o recesso del socio.
- Conferimenti d’opera. Ammessi solo nella Srl; verificare la presenza della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria, o della cauzione sostitutiva se prevista dall’atto costitutivo.
- Deducibilità IRAP. Il costo della prestazione d’opera del socio è deducibile IRAP solo se resa in regime d’impresa o professionale.
Errori ricorrenti
Riserva legale non costituita nella società a capitale ridotto
Nella società a responsabilità limitata con capitale inferiore a diecimila euro, una quota degli utili superiore a quella ordinaria deve essere accantonata a riserva legale finché la riserva, sommata al capitale, non raggiunge quella soglia. Distribuire gli utili applicando le percentuali ordinarie viola questo vincolo e rende irregolare la delibera.
Versamenti dei soci privi di qualificazione scritta
Un versamento del socio può essere un apporto a patrimonio, non restituibile, oppure un finanziamento da rimborsare. In assenza di una delibera o di un accordo scritto, la qualificazione resta incerta e il bilancio può rappresentarlo in modo errato, con effetti rilevanti anche sul piano fiscale in caso di successiva rinuncia o restituzione.
Capitale esposto al netto della parte non versata
Il capitale sociale si iscrive per l'intero importo sottoscritto, mentre la parte non ancora versata dai soci figura nell'attivo come credito verso soci. Esporre in bilancio un capitale già ridotto dei decimi non versati nasconde un credito della società e altera la rappresentazione della struttura patrimoniale.
