Inquadramento generale
Riduzione del capitale sociale: volontaria, per perdite e profili fiscali - il codice civile distingue nettamente la riduzione volontaria del capitale, una scelta di opportunità dei soci, dalla riduzione per perdite, che da facoltà diventa obbligo quando l’erosione del capitale supera una determinata soglia.
Riduzione volontaria del capitale
L’assemblea può deliberare una riduzione reale del capitale per ragioni di opportunità, anche se il capitale non è esuberante rispetto all’oggetto sociale, sempre nei limiti del capitale minimo legale. La riduzione si attua mediante restituzione del capitale ai soci, liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, oppure acquisto di azioni proprie da parte della società con successivo annullamento; restano vincolanti il capitale minimo legale e le eventuali limitazioni derivanti dall’emissione di obbligazioni. A tutela dei creditori, la delibera è soggetta a un termine di opposizione: decorso questo termine, se il tribunale ritiene infondato il pericolo di pregiudizio o la società ha prestato idonee garanzie, la riduzione può avere luogo anche in presenza di opposizione.
Riduzione per perdite: da facoltà a obbligo
Si parla di perdita di capitale sociale, in senso tecnico, solo quando le perdite complessive, dell’esercizio e quelle a nuovo, superano l’ammontare di tutte le riserve di patrimonio netto disponibili e intaccano direttamente il capitale nominale: una perdita d’esercizio interamente assorbibile dalle riserve non configura questa fattispecie. Se la perdita supera un terzo del capitale, ma questo resta sopra il minimo legale, gli amministratori devono darne conto in assemblea; se la perdita non risulta ridotta a meno di un terzo entro l’esercizio successivo, l’assemblea che approva quel bilancio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate. Se la perdita abbatte il capitale sotto il minimo legale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea, che deve scegliere fra riduzione del capitale con contestuale aumento a un importo non inferiore al minimo legale, trasformazione della società in un tipo compatibile con il nuovo capitale, oppure scioglimento. Finché sussiste una perdita di capitale non ancora reintegrata o ridotta, è vietata la distribuzione di utili, salva la posizione dei soci che li abbiano percepiti in buona fede sulla base di un bilancio regolarmente approvato.
Deroga emergenziale Covid-19: rilievo storico
Per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 era stata introdotta una sospensione temporanea degli obblighi di riduzione immediata e della causa di scioglimento per perdita del capitale, con termine di riassorbimento posticipato al quinto esercizio successivo. Si tratta di una misura emergenziale con termini ormai scaduti, di rilievo solo storico per i bilanci di quel periodo, non applicabile alle perdite di esercizi successivi, che seguono la disciplina ordinaria.
Profilo fiscale
La riduzione per perdite non ha effetti fiscali: è una rettifica interna del patrimonio netto. La riduzione volontaria con restituzione ai soci, invece, si qualifica in base all’origine del capitale restituito: la parte formata con riserve di utili imputate a capitale è tassata come dividendo, mentre la parte formata con conferimenti riduce il costo fiscale della partecipazione del socio.
Riduzione del capitale sociale: volontaria, per perdite e profili fiscali: esempio di contabilizzazione
Una società riduce volontariamente il capitale da 500.000 a 300.000 euro, restituendo 200.000 euro ai soci. Poiché 80.000 euro del capitale derivavano da un aumento gratuito con riserve di utili, quella parte è tassata come dividendo e i restanti 120.000 euro riducono il costo delle partecipazioni.
La riduzione volontaria è una scelta di opportunità con diritto di opposizione dei creditori; la riduzione per perdite diventa obbligatoria oltre un terzo del capitale se non riassorbita, con scelte più drastiche sotto il minimo legale; recesso e morosità seguono una gerarchia di rimedi prima della riduzione; le perdite fiscali IRES si riportano senza limiti di tempo ma solo all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo.
Principi contabili (OIC)
Riduzione per recesso del socio
Il socio che non ha concorso a determinate deliberazioni, come il cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione o il trasferimento della sede all’estero, ha diritto di recedere. Alla dichiarazione di recesso, gli amministratori devono offrire in opzione agli altri soci le azioni del recedente, in proporzione alle azioni possedute; per le azioni inoptate, la società può collocarle presso terzi, acquistarle come azioni proprie, anche in deroga al limite ordinario, oppure ridurre il capitale per l’importo corrispondente alla quota del socio uscente. Se il rimborso eccede il valore nominale, la differenza grava su utili e riserve disponibili o, in mancanza, richiede una delibera di riduzione del capitale o di scioglimento. Nelle società a responsabilità limitata, il rimborso avviene tramite acquisto da parte degli altri soci o di terzi, utilizzo di riserve disponibili, o riduzione del capitale, con la messa in liquidazione della società se il rimborso non risulta altrimenti possibile: la riduzione del capitale resta sempre la soluzione di ultima istanza.
Riduzione per morosità del socio
Se il socio non effettua i versamenti richiamati, dopo quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della diffida al pagamento, gli amministratori offrono le azioni del moroso agli altri soci, proporzionalmente, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti; in mancanza di offerte, possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio moroso; se la vendita non ha luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme già riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Le azioni non vendute, se non rimesse in circolazione entro l’esercizio della decadenza, vanno estinte con corrispondente riduzione del capitale. Nel frattempo, il socio moroso non può esercitare il diritto di voto, e il credito verso di lui va riclassificato come «Azionisti morosi c/versamenti richiamati».
Altri casi residuali: riscatto, esclusione, azioni proprie, revisione della perizia
Nelle società per azioni, lo statuto può prevedere categorie di azioni soggette a un potere di riscatto, con valore determinato secondo gli stessi criteri del recesso. Nelle società a responsabilità limitata, l’atto costitutivo può prevedere ipotesi di esclusione del socio per giusta causa, con valore di liquidazione determinato come nel recesso, ma senza possibilità di rimborsare la partecipazione dell’escluso mediante riduzione del capitale. L’annullamento di azioni proprie in portafoglio, con corrispondente riduzione del capitale, produce effetti diversi sulla riserva azioni proprie a seconda del rapporto fra il suo valore di bilancio e il valore nominale delle azioni annullate: se sono uguali, la riserva diviene interamente libera; se il valore di bilancio è maggiore, la differenza riduce la riserva, e la parte residua diviene libera; se è minore, si genera una riserva disponibile aggiuntiva e la riserva azioni proprie diviene comunque interamente libera. Infine, se entro centottanta giorni dall’iscrizione la revisione della perizia di stima dei conferimenti in natura accerta un valore inferiore di oltre un quinto rispetto a quello originario, la società deve ridurre proporzionalmente il capitale, annullando le azioni scoperte, salvo che il socio conferente versi la differenza in denaro o receda.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Prospetto del patrimonio netto. Le voci di patrimonio netto analiticamente, con origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzi dei precedenti esercizi (di regola gli ultimi tre). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7-bis, c.c.; OIC 28, par. 41.
- Destinazione del risultato. La proposta di destinazione dell’utile o di copertura della perdita. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22-septies, c.c.; OIC 12, par. 139.
- Continuità aziendale. Se la valutazione prospettica su almeno dodici mesi evidenzia incertezze significative: i fattori di rischio, le assunzioni, le incertezze, i piani per farvi fronte e le ragioni per cui le incertezze sono significative. Principio contabile: OIC 11, par. 22-23.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: continuità aziendale (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
- Evoluzione prevedibile della gestione. L’evoluzione prevedibile della gestione. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Riporto delle perdite fiscali
Limite quantitativo per i soggetti IRES
Le perdite fiscali dei soggetti IRES si riportano senza limiti di tempo, ma sono utilizzabili in ciascun periodo d’imposta solo fino all’80% del reddito imponibile di quel periodo; l’eventuale eccedenza non utilizzata si riporta illimitatamente ai periodi successivi. Fanno eccezione le perdite dei primi tre periodi d’imposta di una società costituita per l’esercizio di una nuova attività produttiva, utilizzabili per l’intero importo capiente, senza il limite quantitativo dell’80%.
Norma antielusiva sul mutamento del controllo
Il riporto delle perdite è negato quando si verificano congiuntamente un trasferimento della maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto e un mutamento dell’attività principale in fatto esercitata, rilevante se avviene nel periodo del trasferimento o nei due periodi precedenti o successivi. La limitazione non opera se, nel biennio precedente, la società ha avuto un numero di dipendenti mai inferiore a dieci unità e presenta ricavi e spese per personale superiori al 40% della media dei due esercizi anteriori; resta comunque possibile presentare interpello per la disapplicazione dei limiti. La stessa disciplina si applica alle eccedenze di interessi passivi indeducibili riportabili e alle eccedenze ACE.
Evoluzione della disciplina per i soggetti IRPEF
Dal periodo d’imposta 2018, le imprese in contabilità sia ordinaria sia semplificata soggette a IRPEF adottano a regime le stesse regole dei soggetti IRES, riporto illimitato con limite quantitativo dell’80%, superando il precedente regime a termine quinquennale; i lavoratori autonomi restano invece esclusi da questa evoluzione, potendo compensare le perdite solo con altri redditi dello stesso periodo d’imposta, senza possibilità di riporto.
Riduzione per perdite oltre un terzo del capitale
Una società per azioni con capitale sociale di 300.000 euro e riserve disponibili per 40.000 euro chiude l’esercizio con una perdita di 150.000 euro, sommata a perdite a nuovo pregresse di 20.000 euro, per un totale di 170.000 euro. Le riserve disponibili assorbono solo parzialmente la perdita: l’eccedenza di 130.000 euro intacca direttamente il capitale sociale. Poiché 130.000 euro superano un terzo di 300.000 euro, e la perdita non si riduce a meno di un terzo entro l’esercizio successivo, l’assemblea che approva quel bilancio riduce il capitale in proporzione alle perdite accertate, portandolo a 170.000 euro, importo ancora superiore al minimo legale. Gli importi sono ipotesi del caso.
1. Assorbimento della perdita e riduzione del capitale per l’eccedenza
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Riserva disponibile (A.VI) | 40.000,00 | - |
| Capitale sociale (A.I) | 130.000,00 | - |
| Perdita d’esercizio (A.IX) | - | 150.000,00 |
| Perdite portate a nuovo (A.VIII) | - | 20.000,00 |
| Totale | 170.000,00 | 170.000,00 |
Liquidazione della quota del socio receduto
Un socio di una società a responsabilità limitata recede per una causa prevista dalla legge. Sulla base del valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso, la società gli attribuisce la parte spettante di capitale sociale, 5.000 euro, la parte spettante di riserve, 10.000 euro, e la quota di utili in corso di formazione, stimata in 2.000 euro, per un totale di 17.000 euro. Gli importi sono ipotesi del caso.
2. Liquidazione della quota
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Capitale sociale (A.I) | 5.000,00 | - |
| Riserva straordinaria (A.VI) | 10.000,00 | - |
| Acconti su dividendi (A.VI) | 2.000,00 | - |
| Soci c/liquidazioni (D.14) | - | 17.000,00 |
| Totale | 17.000,00 | 17.000,00 |
3. Pagamento della quota liquidata
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Soci c/liquidazioni (D.14) | 17.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 17.000,00 |
| Totale | 17.000,00 | 17.000,00 |
Solo la componente di 5.000 euro, relativa al capitale sociale, rappresenta l’effettiva riduzione del capitale nominale; le componenti di riserva e di utili in corso attingono a poste di patrimonio netto già esistenti, senza incidere sulla cifra del capitale iscritta.
Riduzione per morosità
Un socio moroso, dopo l’esperimento senza esito della procedura di offerta agli altri soci e di vendita a terzi, viene dichiarato decaduto. Le sue azioni, di valore nominale 8.000 euro, non vengono rimesse in circolazione entro l’esercizio della decadenza e vanno quindi estinte, con corrispondente riduzione del capitale sociale. Gli importi sono ipotesi del caso.
4. Annullamento delle azioni del socio decaduto e riduzione del capitale
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Capitale sociale (A.I) | 8.000,00 | - |
| Azionisti morosi c/versamenti richiamati (A) | - | 8.000,00 |
| Totale | 8.000,00 | 8.000,00 |
Controlli prima della riduzione
Prima di deliberare la riduzione occorre verificare la corretta qualificazione dell’operazione e il rispetto delle tutele previste dalla legge.
- Volontaria o per perdite. Verificare quale disciplina si applica e il rispetto del capitale minimo legale.
- Perdita di capitale sociale. Controllare che le perdite abbiano effettivamente superato le riserve disponibili prima di qualificarle come perdita di capitale in senso tecnico.
- Soglia di un terzo. Verificare l’obbligo informativo e l’eventuale obbligo di riduzione se la perdita non si riassorbe entro l’esercizio successivo.
- Capitale sotto il minimo legale. Verificare la scelta fra riduzione con ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento.
- Gerarchia dei rimedi. Nel recesso e nella morosità, verificare il rispetto delle fasi previste prima di ricorrere alla riduzione del capitale.
- Riserva azioni proprie. Controllare gli effetti dell’annullamento secondo il rapporto fra valore di bilancio e valore nominale.
- Opposizione dei creditori. Verificare il rispetto del termine di opposizione nella riduzione volontaria.
- Riporto delle perdite fiscali. Verificare il corretto calcolo del limite dell’80% e l’eventuale applicabilità della norma antielusiva sul mutamento di controllo.
Errori ricorrenti
Rimborso ai soci eseguito prima del termine di opposizione
Nella riduzione volontaria con restituzione dei conferimenti la delibera può essere eseguita solo dopo che è decorso il termine concesso ai creditori per opporsi, salvo le eccezioni previste. Rimborsare i soci subito dopo l'assemblea espone gli amministratori a responsabilità e i soci all'obbligo di restituzione. Il pagamento va programmato dopo l'iscrizione della delibera e il decorso del termine.
Rimborso del capitale tassato come dividendo
La restituzione di capitale derivante da conferimenti effettivi non costituisce utile per il socio ma riduce il costo fiscale della partecipazione. Diversamente, se il capitale era stato formato con utili o riserve di utili imputate a capitale, la restituzione può avere natura di distribuzione di utili. Trattare ogni rimborso nello stesso modo, senza ricostruire la composizione del capitale, porta a errori nella certificazione dei soci.
Perdite coperte con riserve vincolate
Per ripianare le perdite occorre seguire un ordine di utilizzo delle riserve, partendo da quelle disponibili. Utilizzare per prime riserve in sospensione d'imposta o vincolate per legge può farne venire meno il regime fiscale agevolato, con tassazione in capo alla società. La delibera di copertura deve indicare esattamente quali riserve vengono utilizzate e in quale sequenza.
