Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 12 Settembre 2026

Imposte dirette

Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Imposte dirette - le imposte sul reddito sono insieme un costo di competenza dell’esercizio e un rapporto patrimoniale con l’erario, fatto di acconti versati, ritenute subite, crediti da recuperare e debiti da pagare. L’OIC 25 regola entrambi i profili: il conto economico deve accogliere il carico fiscale di competenza, correnti, differite e anticipate, mentre lo stato patrimoniale deve mostrare con precisione le posizioni aperte verso l’amministrazione finanziaria. La voce offre il quadro generale, mentre i singoli aspetti sono approfonditi nelle voci dedicate a imposte correnti e imposte anticipate e differite.

Profilo civilistico

Le imposte correnti si calcolano sul reddito imponibile dell’esercizio con le aliquote vigenti alla data di bilancio. Le imposte differite e anticipate nascono dalle differenze temporanee tra valori civilistici e fiscali: le prime si rilevano di regola sempre, le seconde solo se esiste la ragionevole certezza di recuperarle con redditi futuri. Nel conto economico la voce 20 distingue imposte correnti, imposte di esercizi precedenti, imposte differite e anticipate e proventi da consolidato fiscale.

Stato patrimoniale

I crediti tributari si iscrivono in C.II.5-bis, le imposte anticipate in C.II.5-ter, i debiti tributari in D.12 e il fondo per imposte, anche differite, in B.2 (fondi per imposte, anche differite). Gli acconti versati riducono il debito d’imposta solo se ricorrono le condizioni di compensazione dell’OIC 25: diritto legale a compensare e intenzione di regolare su base netta. Se gli acconti superano il debito, l’eccedenza è un credito tributario. In nota integrativa vanno indicati gli importi lordi compensati.

Profilo fiscale

Il reddito imponibile IRES parte dal risultato di bilancio e si ottiene con le variazioni in aumento e in diminuzione previste dal TUIR; la base IRAP si determina invece dal valore della produzione. Le società che partecipano al consolidato fiscale trasferiscono il proprio imponibile alla consolidante e rilevano crediti o debiti verso di essa, anziché verso l’erario.

Informativa

La nota integrativa contiene il prospetto delle differenze temporanee con le aliquote applicate, le imposte anticipate su perdite iscritte e non iscritte e, se significativa, la riconciliazione tra onere fiscale teorico ed effettivo. Vanno motivati anche i casi in cui non si è stanziato un fondo nonostante un contenzioso.

Punti di attenzione

Il calcolo delle imposte va chiuso dopo tutte le scritture di assestamento, perché ogni rettifica modifica il risultato. Occorre riconciliare i saldi con i modelli F24 e le dichiarazioni presentate, e verificare che le aliquote usate per le imposte differite siano quelle in vigore quando le differenze si riverseranno.

Imposte dirette: esempio di contabilizzazione

Una società stima IRES corrente per 50.000 euro e ha versato acconti per 60.000 euro. In bilancio rileva un costo di 50.000 euro nella voce 20 e un credito tributario di 10.000 euro, riportabile o compensabile nell’esercizio successivo.

Altre imposte

Non tutte le imposte vanno nella voce 20: quelle che non si calcolano sul reddito, come IMU, imposta di registro o tasse di concessione, sono oneri diversi di gestione (B.14) o fanno parte del costo del bene cui si riferiscono. Anche le sanzioni e gli interessi per ritardato versamento degli acconti dell’esercizio stanno nella voce 20, insieme alle imposte correnti a cui si riferiscono.

Regola Fondamentale & Ratio

Gli acconti riducono il saldo da versare, non il costo fiscale dell’esercizio.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 25TUIR, artt. 77, 99 e 118

🏛️Principi contabili (OIC)

Classificazione nel conto economico

L’OIC 25 - Imposte sul reddito disciplina rilevazione, classificazione e valutazione. Nello schema ordinario la collocazione è la voce 20 - Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate. Questa voce è esterna all’aggregato B dei costi della produzione.

Al suo interno si distinguono imposte correnti, imposte relative a esercizi precedenti, imposte differite e anticipate e proventi da consolidato fiscale. Gli accessori delle imposte sul reddito seguono la componente pertinente: la presenza di interessi non impone automaticamente la classificazione fra gli oneri finanziari.

L’accantonamento di imposte differite e l’utilizzo di imposte anticipate aumentano l’onere fiscale. L’iscrizione di imposte anticipate e il riversamento di imposte differite lo riducono. Questa rappresentazione riguarda gli effetti imputabili al conto economico: la fiscalità di operazioni rilevate direttamente nel patrimonio netto segue le regole specifiche del principio.

Collocazione nello stato patrimoniale

Nell’attivo, C.II.5-bis - Crediti tributari Comprende i crediti verso l’erario, come un’eccedenza di acconti rispetto all’imposta dovuta. C.II.5-ter - Imposte anticipate Accoglie invece le attività per fiscalità anticipata: non si tratta automaticamente di crediti disponibili per un rimborso o una compensazione in F24.

Nel passivo, D.12 - Debiti tributari Accoglie le imposte certe e determinate. B.2 - Fondi per imposte, anche differite Comprende le passività tributarie probabili con importo o manifestazione temporale incerti e le passività per imposte differite. La valutazione dei rischi tributari si coordina con l’OIC 31.

Per una consolidata che intrattiene il rapporto con la propria controllante, il debito da consolidato trova posto in D.11 - Debiti verso controllanti; il credito per il compenso spettante in C.II.4 - Crediti verso controllanti. L’identificazione della controparte è quindi essenziale.

Assestamenti e valutazione

Alla chiusura si rilevano le imposte correnti dell’esercizio e si confrontano con gli acconti. L’esposizione netta richiede diritto alla compensazione e intenzione di regolare il saldo su base netta. La definizione di un contenzioso comporta l’utilizzo del fondo esistente e l’imputazione dell’eventuale differenza alla voce 20.

Le attività per imposte anticipate richiedono ragionevole certezza del recupero, verificata anche a ogni chiusura successiva. Per il calcolo si utilizzano le aliquote applicabili al previsto riversamento secondo norme già emanate alla data del bilancio. Se tali aliquote future non sono stabilite, si adottano quelle vigenti alla data di riferimento. Imposte anticipate e differite non sono attualizzate.

Informativa e bilanci semplificati

La nota integrativa del bilancio ordinario illustra criteri adottati, movimenti dei fondi e fiscalità differita e anticipata, comprese le ragioni della mancata iscrizione nei casi previsti. La documentazione deve consentire di comprendere le stime e il recupero dei benefici fiscali.

Nel bilancio abbreviato crediti tributari e imposte anticipate confluiscono in C.II (crediti dell’attivo circolante) - Crediti, con separata indicazione delle imposte anticipate; i fondi confluiscono in B e i debiti in D. Le stesse aggregazioni si applicano alle micro-imprese. La voce 20 del conto economico conserva la propria collocazione; l’informativa segue gli obblighi e gli esoneri della forma di bilancio adottata.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
  • Riconciliazione dell’onere fiscale. Se la differenza è significativa, la riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo, o tra aliquota teorica e aliquota media effettiva, con le motivazioni. Principio contabile: OIC 25, par. 93.
  • Contenziosi fiscali senza fondo. Le motivazioni per cui non è stato iscritto un fondo imposte pur in presenza di accertamenti o contenziosi con l’amministrazione finanziaria. Principio contabile: OIC 25, par. 93.
  • Importi lordi compensati. Gli importi lordi dei crediti e debiti tributari compensati e delle imposte anticipate e differite incluse nella voce 20. Obbligo di legge: art. 2423-ter, c. 6, c.c.; OIC 25, par. 94A.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; importi lordi compensati (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imponibile, imposta e versamenti

L’imposta corrente deriva dalle regole fiscali applicabili al soggetto e all’esercizio. Per una società soggetta all’IRES ordinaria, l’articolo 77 del TUIR prevede l’aliquota del 24%. Il reddito imponibile si determina raccordando il risultato contabile con le variazioni fiscali pertinenti; regimi speciali e maggiorazioni richiedono una verifica separata.

Gli acconti versati riducono il saldo dovuto, senza ridurre il costo dell’imposta dell’esercizio. Le percentuali di acconto e le scadenze non si ricavano dagli importi degli esempi: questi rappresentano versamenti effettivi assunti per illustrare la contabilità.

Rilevazione contabile e deducibilità

L’iscrizione di un onere nella voce 20 non ne dimostra la deducibilità. L’articolo 99 del TUIR esclude la deduzione delle imposte sui redditi: l’IRES non diventa deducibile perché riguarda un esercizio precedente o perché viene definita mediante accertamento. Per altri tributi e per gli accessori occorre applicare le disposizioni pertinenti alla loro natura, senza estendere automaticamente il trattamento dell’imposta principale.

Tassazione di gruppo

L’articolo 118 del TUIR attribuisce alla controllante la liquidazione dell’imposta del consolidato e gli obblighi di versamento. Le perdite anteriori all’ingresso nel regime restano utilizzabili soltanto dalla società cui si riferiscono. Le somme scambiate tra aderenti come contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti non concorrono al reddito imponibile, secondo il comma 4.

Il compenso contabile per la perdita trasferita va quindi raccordato anche con questa esclusione fiscale. L’accordo infragruppo deve essere letto prima di stabilire quando e in quale misura sorge il diritto della consolidata.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Imposta IRES dell’esercizio

Acconti, saldo e pagamento
Caso pratico guidato · Dati di partenza

Il caso riguarda Beta Srl, società di capitali nel regime IRES ordinario, esercizio 2026. L’imposta dovuta sull’esercizio risulta 24.000 euro. Durante l’anno la società ha versato acconti per 18.000 euro, secondo i modelli di pagamento F24 conservati; il residuo di 6.000 euro costituisce il saldo. Gli importi sono esemplificativi. Si assume che non vi siano altre componenti fiscali di competenza, ritenute o crediti da considerare e che gli acconti siano utilizzabili a riduzione dell’IRES dello stesso esercizio. La società intende versare soltanto il saldo residuo.

La sequenza distingue quattro momenti: i versamenti degli acconti, che non sono costi; la rilevazione del costo di competenza; lo storno degli acconti; il pagamento del saldo. Nessun movimento viene registrato due volte.

1. Acconti versati durante il 2026

La registrazione seguente riepiloga acconti effettivamente versati per complessivi 18.000 euro. Nella contabilità quotidiana ogni versamento è registrato per il proprio importo e alla propria data: il riepilogo non costituisce un’ulteriore registrazione da sommare alle singole rate. Gli acconti alimentano un conto patrimoniale verso l’erario e non riducono il risultato economico.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Erario c/acconti IRES (C.II.5-bis) 18.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 18.000,00
Totale 18.000,00 18.000,00

2. Rilevazione del costo fiscale di competenza - 31 dicembre 2026

Alla chiusura l’imposta dovuta sull’esercizio, 24.000 euro, costituisce costo della voce 20. Non si registra alcun pagamento: il costo nasce dalla competenza, non dalla cassa.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Imposte sul reddito dell’esercizio (20) 24.000,00 -
Debiti tributari (D.12) - 24.000,00
Totale 24.000,00 24.000,00

3. Storno degli acconti a riduzione del debito - 31 dicembre 2026

Il conto degli acconti viene chiuso contro il debito IRES. Restano 6.000 euro da esporre nel passivo dello stato patrimoniale, voce D.12 - Debiti tributari. Il giroconto non produce un altro pagamento e non modifica il costo di 24.000 euro. L’esposizione al netto degli acconti presuppone il diritto alla compensazione e l’intenzione di regolare il saldo su base netta, come assunto nel caso.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti tributari (D.12) 18.000,00 -
Erario c/acconti IRES (C.II.5-bis) - 18.000,00
Totale 18.000,00 18.000,00

4. Pagamento del saldo - 2027

Il residuo di 6.000 euro viene versato con il modello F24 nell’anno successivo, alla scadenza applicabile alla società. Il pagamento estingue il debito senza generare un secondo costo.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti tributari (D.12) 6.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 6.000,00
Totale 6.000,00 6.000,00

La riconciliazione chiude la sequenza: il costo del 2026 è 24.000 euro; i pagamenti complessivi sono 24.000 euro, di cui 18.000 nel 2026 e 6.000 nel 2027; il credito per acconti e il debito tributario sono azzerati. Il costo non coincide con i versamenti dell’anno, né il saldo con il costo.

📊Consolidato fiscale

Compenso per perdita trasferita
Caso pratico guidato · Dati di partenza

Il caso è autonomo rispetto al precedente e utilizza importi esemplificativi. Delta Srl aderisce al consolidato fiscale nazionale della propria controllante e trasferisce una perdita IRES di 10.000 euro relativa al 2026. La consolidante dispone di imponibili sufficienti per utilizzare integralmente la perdita. L’accordo di consolidamento attribuisce a Delta un diritto immediato a un compenso di 2.400 euro, da incassare nel 2027; non subordina il compenso alla produzione di futuri redditi di Delta.

Delta non ha già iscritto imposte anticipate sulla stessa perdita. Il beneficio viene quindi rilevato una sola volta, come provento da consolidato fiscale nella voce 20 del conto economico. L’operazione riguarda i rapporti tributari del gruppo e non la redazione del bilancio consolidato.

Rilevazione del compenso nel bilancio 2026

Il credito nasce verso la controllante, tenuta a corrispondere il compenso previsto dall’accordo. La collocazione nell’attivo è C.II.4 - Crediti verso controllanti. La denominazione fiscale dell’operazione non trasforma il credito infragruppo in un credito verso l’erario.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso controllante per consolidato fiscale (C.II.4) 2.400,00 -
Proventi da consolidato fiscale (20) - 2.400,00
Totale 2.400,00 2.400,00

Incasso del compenso nel 2027

Il bonifico della controllante estingue il credito. Il provento, già rilevato nel 2026, non viene registrato nuovamente.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 2.400,00 -
Crediti verso controllante per consolidato fiscale (C.II.4) - 2.400,00
Totale 2.400,00 2.400,00

Alla chiusura del 2026 risultano un credito di 2.400 euro e un provento dello stesso importo. Dopo l’incasso il credito è azzerato e la banca è aumentata di 2.400 euro. La perdita trasferita non genera, in questa ipotesi, né IRES corrente a debito di Delta né un’ulteriore attività per imposte anticipate.

Se invece l’accordo subordinasse il compenso al conseguimento di futuri redditi imponibili di Delta, queste scritture non sarebbero applicabili automaticamente: occorrerebbe esaminare le condizioni contrattuali e i presupposti per rilevare imposte anticipate. Il caso segue l’ipotesi di riconoscimento immediato descritta nell’appendice sul consolidato fiscale dell’OIC 25.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Riconciliazione tra bilancio e dichiarazione. Verificare che le imposte correnti iscritte nella voce 20 coincidano con IRES e IRAP calcolate nelle dichiarazioni, dopo le variazioni in aumento e in diminuzione e l’utilizzo delle perdite pregresse.
  • Prospetto delle differenze temporanee. Aggiornare il prospetto delle differenze temporanee, verificare la ragionevole certezza di recupero delle imposte anticipate e applicare le aliquote in vigore negli esercizi in cui le differenze si riverseranno.
  • Imposte di esercizi precedenti. Rilevare separatamente, nella voce 20, le imposte relative a esercizi precedenti con i relativi interessi e sanzioni, distinguendole dalle imposte correnti dell’esercizio.
  • Esposizione dei debiti e crediti tributari. Esporre il debito per imposte al netto di acconti, ritenute e crediti compensabili, tenendo separati i crediti chiesti a rimborso e indicando le quote esigibili oltre l’esercizio successivo.
  • Rapporti di consolidato. Verificare che crediti e debiti verso la consolidante e i compensi per le perdite trasferite siano rilevati in base al contratto di consolidato e riconciliati con la dichiarazione del gruppo.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Imposte rilevate nell'esercizio del pagamento

Le imposte sul reddito dell'esercizio si stanziano per competenza alla chiusura, anche se il saldo sarà versato nell'anno successivo. Registrare come costo dell'anno le imposte pagate a giugno, riferite all'esercizio precedente, fa slittare di un anno l'intero onere fiscale e rende il risultato netto inconfrontabile con quello di altre imprese e con i propri esercizi.

Errore ricorrente

IRAP non stanziata in presenza di perdita

La base imponibile IRAP è il valore della produzione netta, che non coincide con il risultato d'esercizio e resta spesso positivo anche quando la società chiude in perdita civilistica o fiscale. Ritenere che la perdita escluda ogni imposta porta a omettere lo stanziamento IRAP e a scoprire il debito solo in sede di dichiarazione.

Errore ricorrente

Crediti d'imposta agevolativi portati a riduzione delle imposte

I crediti d'imposta concessi per investimenti o spese agevolate hanno natura di contributo e vanno rilevati come tali, in conto esercizio o in conto impianti, e non come minori imposte correnti nella voce dedicata alle imposte sul reddito. Utilizzarli per abbattere lo stanziamento dell'anno altera il carico fiscale esposto e l'informativa sull'agevolazione ricevuta.