Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Imposte correnti

Nel piano dei conti Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Le imposte correnti sono le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio, calcolate sul reddito imponibile IRES e sul valore della produzione IRAP secondo le regole fiscali in vigore. In bilancio rappresentano insieme un costo, che confluisce nella voce 20 del conto economico, e un debito verso l’erario, da cui si scomputano gli acconti versati, le ritenute subite e i crediti d’imposta compensabili. La loro corretta determinazione richiede che tutte le scritture di assestamento siano concluse, perché ogni rettifica modifica il reddito.

Profilo civilistico

Secondo l’OIC 25 le imposte correnti si calcolano con le aliquote vigenti alla data di bilancio e si iscrivono tra i debiti tributari (D.12), al netto degli acconti, delle ritenute e dei crediti compensabili, se esistono il diritto legale e l’intenzione di compensare. Se gli acconti superano l’imposta, l’eccedenza è un credito tributario. Le differenze tra imposte stanziate e imposte effettivamente dichiarate, o quelle derivanti da accertamenti, si rilevano come imposte relative a esercizi precedenti.

Profilo fiscale

Il reddito imponibile si ottiene dal risultato di bilancio con le variazioni in aumento e in diminuzione previste dal TUIR. Per il solo periodo d’imposta 2025 è prevista un’aliquota IRES ridotta, la cosiddetta IRES premiale, per le società che accantonano a riserva una quota degli utili e realizzano investimenti e assunzioni alle condizioni di legge. Il credito d’imposta che emerge dalla dichiarazione può essere riportato, chiesto a rimborso o compensato, nel rispetto dei limiti e del visto di conformità.

Contenziosi e accertamenti

Quando un accertamento si definisce per un importo diverso da quello stanziato nel fondo imposte, la differenza si rileva nella voce 20 come imposta di esercizi precedenti o come rilascio del fondo, secondo il caso.

Compensazioni

La compensazione dei crediti tributari in F24 è soggetta ai limiti annui, al visto di conformità oltre 5.000 euro per tributo e al divieto in presenza di ruoli scaduti oltre la soglia di legge.

Punti di attenzione

Occorre riconciliare il debito d’imposta con gli F24 degli acconti e con le ritenute certificate, e verificare le aliquote e le agevolazioni applicabili prima di chiudere il calcolo.

Informativa

La nota integrativa indica gli importi lordi dei crediti e debiti tributari compensati e, se significativa, la riconciliazione tra onere fiscale teorico ed effettivo.

Imposte correnti: esempio di contabilizzazione

Una società stima IRES per 48.000 euro e IRAP per 12.000 euro, e ha versato acconti per 40.000 e 10.000 euro. In bilancio rileva 60.000 euro di imposte correnti e un debito tributario netto di 10.000 euro, da versare con il saldo; nella nota integrativa indica gli importi lordi compensati.

Se nel luglio successivo la dichiarazione espone un’IRES di 50.000 euro, per un calcolo più preciso di alcune variazioni, la differenza di 2.000 euro si rileva nel bilancio dell’anno successivo tra le imposte relative a esercizi precedenti, senza modificare il bilancio già approvato. Se la differenza fosse dovuta a un errore rilevante, si seguirebbero invece le regole dell’OIC 29.

Regola Fondamentale & Ratio

Le imposte correnti si espongono al netto di acconti, ritenute e crediti compensabili: prima di compensare in F24 vanno verificati visto di conformità, limite annuo e assenza di ruoli scaduti.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 25

🏛️Principi contabili (OIC)

Riclassificazione dei debiti e crediti tributari al netto delle compensazioni

Secondo l’OIC 25, i debiti tributari devono essere esposti in bilancio al netto degli acconti versati, delle ritenute d’acconto subite e dei crediti d’imposta compensabili, e specularmente i crediti tributari devono essere esposti al netto degli eventuali debiti tributari con essi compensabili: questa esposizione al netto riflette la sostanziale unitarietà del rapporto con l’Erario per ciascun tributo, ed evita di sopravvalutare contemporaneamente sia l’attivo sia il passivo per importi che, nella sostanza, si estingueranno reciprocamente in sede di versamento.

Accantonamenti per imposte da accertamento e contenzioso: gli esiti possibili

Quando l’accantonamento stimato per un accertamento o un contenzioso tributario si rivela, al momento della definizione, insufficiente rispetto all’importo effettivamente dovuto, la differenza va imputata quale ulteriore componente negativo alla voce 20 del conto economico; quando invece l’importo dovuto risulta inferiore a quanto accantonato, l’eccedenza costituisce una sopravvenienza attiva, da iscrivere alla voce A.5 (altri ricavi e proventi); quando il contenzioso si conclude con il totale annullamento dell’atto impositivo, l’intero fondo va stornato con la medesima imputazione a sopravvenienza attiva. In tutti questi casi, la stima dell’accantonamento iniziale va effettuata secondo un criterio prudenziale ma non eccessivamente cautelativo, tenendo conto dell’esperienza su situazioni analoghe e dell’evoluzione degli orientamenti di dottrina e giurisprudenza sulla specifica questione controversa.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
  • Riconciliazione dell’onere fiscale. Se la differenza è significativa, la riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo, o tra aliquota teorica e aliquota media effettiva, con le motivazioni. Principio contabile: OIC 25, par. 93.
  • Contenziosi fiscali senza fondo. Le motivazioni per cui non è stato iscritto un fondo imposte pur in presenza di accertamenti o contenziosi con l’amministrazione finanziaria. Principio contabile: OIC 25, par. 93.
  • Importi lordi compensati. Gli importi lordi dei crediti e debiti tributari compensati. Obbligo di legge: art. 2423-ter, c. 6, c.c.; OIC 25, par. 94A.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; importi lordi compensati (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Compensazione orizzontale: limiti e visto di conformità

La compensazione dei crediti d’imposta e dei crediti previdenziali risultanti dalle rispettive dichiarazioni annuali può avvenire nell’ambito dello stesso tributo (compensazione verticale) oppure con altri tributi e contributi tramite modello F24 (compensazione orizzontale): per quest’ultima, quando il credito annuale o infrannuale supera i 5.000 euro per ciascun tributo, è necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui il credito emerge, e la compensazione può avvenire solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa. Il limite massimo annuo per compensazioni orizzontali e rimborsi tramite conto fiscale, riferito all’anno solare di utilizzo del credito e non a quello di sua formazione, è pari a 2.000.000 di euro. È inoltre vietata la compensazione di crediti in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, scaduti e non rateizzati, per importi superiori a 1.500 euro, pena una sanzione pari al 50% di quanto indebitamente compensato. Dal 1° luglio 2024 opera inoltre un divieto assoluto di compensazione orizzontale quando i debiti erariali iscritti a ruolo o affidati agli agenti della riscossione, scaduti e non sospesi, superano complessivamente 100.000 euro, fino alla loro integrale rimozione.

IRES premiale per il periodo d’imposta 2025

Per il solo periodo d’imposta 2025 (dichiarazione dei redditi 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), è prevista una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sulla quota di reddito imponibile, condizionata cumulativamente all’accantonamento in una riserva di almeno l’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, alla realizzazione di investimenti rilevanti in beni rientranti nei piani Transizione 4.0 e 5.0 per un importo pari al maggiore tra il 30% dell’utile 2024 accantonato e il 24% dell’utile 2023 (con un minimo di 20.000 euro), e all’incremento della base occupazionale senza ricorso agli ammortizzatori sociali: l’agevolazione decade se la quota di utile accantonata è distribuita entro il secondo esercizio successivo, se i beni oggetto dell’investimento sono dismessi, ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa entro il quinto periodo d’imposta successivo all’investimento, oppure se sono destinati a strutture produttive collocate all’estero. Il beneficio non è prorogato per gli esercizi successivi al 2025.

Riporto o rimborso delle eccedenze e cessione del credito

Quando la dichiarazione dei redditi evidenzia un credito, l’impresa può computarlo in diminuzione dell’imposta dell’esercizio successivo, utilizzarlo in compensazione entro il limite massimo di 2.000.000 di euro, richiederne il rimborso tramite conto fiscale entro il medesimo limite, oppure richiederne il rimborso ordinario, sul quale maturano interessi a partire dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione: i rimborsi possono essere richiesti solo per importi superiori a 12 euro. Il credito chiesto a rimborso può essere ceduto a terzi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, da notificare all’Agenzia delle Entrate e al concessionario della riscossione, e deve riguardare l’intero credito per ciascuna imposta, senza possibilità per il cessionario di cederlo ulteriormente; le eccedenze IRES possono inoltre essere cedute all’interno di un gruppo, in senso verticale tra controllante e controllata o in senso orizzontale tra società controllate.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Definizione di un contenzioso con importo dovuto superiore all’accantonamento

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Chi Spa aveva accantonato, per un accertamento IRES contestato, un fondo di 1.200 euro (imposta 900, sanzioni 200, interessi 100); il contenzioso si definisce con un importo dovuto complessivo di 1.370 euro (imposta 1.000, sanzioni 250, interessi 120), a fronte di un anticipo già versato di 300 euro.

Accantonamento al fondo - 31 dicembre dell’esercizio precedente

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Imposte esercizi precedenti (20.b) 1.200,00 -
Fondo per imposte (B.2) - 1.200,00
Totale 1.200,00 1.200,00

Il fondo comprende imposta, sanzioni e interessi stimati. Nel corso del contenzioso la società versa un anticipo di 300 euro, iscritto tra i crediti verso l’Erario, che si scomputerà dal debito definitivo.

1. Rilevazione del maggior onere rispetto al fondo accantonato e versamento del saldo

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo per imposte (B.2) 1.200,00 -
Imposte esercizi precedenti (20.b) 100,00 -
Sanzioni (B.14) 50,00 -
Interessi passivi da accertamento (C.17) 20,00 -
Crediti v/Erario per contenzioso (C.II.5-bis) - 300,00
Debiti tributari (D.12) - 1.070,00
Totale 1.370,00 1.370,00

La differenza di 170 euro tra l’importo definito (1.370 euro) e il fondo originariamente accantonato (1.200 euro) è imputata quale ulteriore componente negativo dell’esercizio in cui il contenzioso si conclude, mentre l’anticipo di 300 euro versato in corso di contenzioso viene utilizzato a riduzione del debito tributario definitivo.

2. Versamento del saldo

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti tributari (D.12) 1.070,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 1.070,00
Totale 1.070,00 1.070,00

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Soglie per il visto di conformità. Verificare il superamento della soglia di 5.000 euro per ciascun tributo, che impone il visto di conformità e il differimento di dieci giorni prima della compensazione.
  • Debiti a ruolo ostativi. Verificare l’assenza di debiti erariali iscritti a ruolo, scaduti e non rateizzati, superiori a 1.500 euro, prima di procedere a compensazioni orizzontali, e verificare che non superino complessivamente 100.000 euro, soglia oltre la quale la compensazione è del tutto preclusa.
  • Condizioni dell’IRES premiale. Per il periodo d’imposta 2025, verificare puntualmente la sussistenza cumulativa di tutte le condizioni di accantonamento a riserva, investimento e base occupazionale.
  • Aggiornamento del fondo per contenzioso. Verificare che l’esito della definizione di accertamenti e contenziosi sia correttamente riflesso, con imputazione dell’eventuale differenza a componente negativo o a sopravvenienza attiva secondo il segno dello scostamento.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Imposte di esercizi precedenti mescolate a quelle correnti

Le maggiori imposte emerse per annualità passate, da accertamenti, definizioni o dichiarazioni integrative, vanno esposte nella voce delle imposte sul reddito con separata indicazione come imposte relative a esercizi precedenti. Sommarle all'onere dell'anno, o collocarle tra gli oneri diversi di gestione, altera il tax rate dell'esercizio e il risultato operativo.

Errore ricorrente

Aliquota IRAP ordinaria applicata senza verifiche regionali

Le Regioni possono aumentare o ridurre l'aliquota IRAP entro i limiti di legge, e prevedere misure differenziate per settori o categorie. Calcolare il debito con l'aliquota base, senza consultare la legge regionale di riferimento, porta a stanziare un importo errato e, in caso di aliquota maggiorata, a versamenti insufficienti con sanzioni e interessi.

Errore ricorrente

Ritenute subite registrate come costi

Le ritenute d'acconto operate dai clienti o dagli intermediari sui compensi e sugli interessi percepiti sono anticipi dell'imposta dovuta dalla società e vanno scomputate in dichiarazione. Registrarle tra i costi riduce il risultato e fa perdere il credito, che non verrà utilizzato nel calcolo del saldo. Vanno iscritte tra i crediti tributari fino allo scomputo.