Inquadramento generale
Proventi da titoli del circolante - sono gli interessi, i proventi e i guadagni di negoziazione su obbligazioni e titoli di Stato acquistati come investimento temporaneo della liquidità, iscritti nell’attivo circolante.
I titoli del circolante sono i titoli, come BOT, BTP e obbligazioni, acquistati per impiegare temporaneamente la liquidità e non per detenerli stabilmente: per questo sono iscritti nell’attivo circolante (C.III, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) e non tra le immobilizzazioni finanziarie. I loro proventi sono gli interessi e le cedole, gli scarti di emissione e i guadagni da negoziazione.
Cosa ci rientra
- Esempi. Cedole di BOT e BTP a breve; interessi su obbligazioni in portafoglio; plusvalenza dalla vendita di titoli a reddito fisso; quota maturata del disaggio di emissione.
Come riconoscerlo nei documenti
Estratto conto del dossier titoli e contabili di vendita.
Differenze con conti simili
- Titoli immobilizzati. Hanno un conto proprio.
- Azioni. I dividendi sono in C.15 (proventi da partecipazioni).
Collocazione in bilancio
C.16.c (proventi da titoli del circolante che non costituiscono partecipazioni).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli interessi attivi concorrono al reddito per competenza, in base alla maturazione (art. 109 TUIR); le ritenute subite, per esempio il 26% sugli interessi bancari, sono a titolo d’acconto e si scomputano dall’IRES.
- IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
- IVA. Dividendi, interessi, cedole e altri proventi finanziari incassati non sono corrispettivi di una prestazione dell’impresa e sono fuori campo IVA; la cessione di partecipazioni e di titoli è esente (art. 10, n. 4, DPR 633/1972) e non entra nel pro-rata se è accessoria all’attività imponibile (art. 19-bis, c. 2).
Proventi da titoli del circolante: esempio di contabilizzazione
Una società ha impiegato liquidità in BTP del valore nominale di 50.000 euro, iscritti nel circolante a 49.000 euro, con cedola del 3% annuo pagata il 1° marzo e il 1° settembre. Incassa la cedola di settembre, rileva il rateo a fine anno e vende i titoli il 1° marzo 2026.
Le cedole, gli interessi e le plusvalenze sui titoli acquistati come investimento temporaneo della liquidità sono proventi di C.16 (altri proventi finanziari), sottovoce c, e si rilevano per competenza con i ratei di fine anno.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.
Ratei e risconti
Gli interessi maturati ma non ancora liquidati alla chiusura dell’esercizio si rilevano con un rateo, attivo se sono proventi e passivo se sono oneri, in proporzione al tempo (OIC 18); l’importo pagato o incassato in anticipo per il periodo successivo si rinvia con un risconto. Alla riapertura dell’esercizio il rateo si storna e il componente si rileva per intero alla liquidazione.
Valutazione dei titoli
I titoli non immobilizzati si iscrivono al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori, e si valutano al costo ammortizzato per i titoli di debito, salvo la scelta di non applicarlo consentita alle società minori; alla chiusura si confronta il valore con il presumibile valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato e si rileva la svalutazione, in D.19 (OIC 20). Le svalutazioni e gli eventuali ripristini non sono proventi di C.16 (altri proventi finanziari).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi. L’ammontare dei proventi della voce C.15 (proventi da partecipazioni) diversi dai dividendi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 11, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli interessi attivi concorrono al reddito per competenza, in base alla maturazione (art. 109 TUIR); le ritenute subite, per esempio il 26% sugli interessi bancari, sono a titolo d’acconto e si scomputano dall’IRES. Gli interessi attivi compensano gli interessi passivi ai fini del limite dell’art. 96 TUIR. Le plusvalenze realizzate sui titoli del circolante concorrono al reddito come ricavi o proventi.
IRAP
I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.
IVA
Dividendi, interessi, cedole e altri proventi finanziari incassati non sono corrispettivi di una prestazione dell’impresa e sono fuori campo IVA; la cessione di partecipazioni e di titoli è esente (art. 10, n. 4, DPR 633/1972) e non entra nel pro-rata se è accessoria all’attività imponibile (art. 19-bis, c. 2). Gli interessi di mora sono fuori campo per la loro natura risarcitoria (art. 15).
Ritenute e imposte sostitutive
Sui proventi da titoli gli emittenti e gli intermediari applicano le ritenute o le imposte sostitutive previste per ciascuna categoria (art. 26 DPR 600/1973; D.Lgs. 239/1996): per i soggetti IRES residenti, di regola, i proventi dei titoli pubblici e delle obbligazioni negoziate sono corrisposti al lordo. La contabile della banca indica se e quanto è stato trattenuto.
Plusvalenze e rimanenze
I titoli del circolante che generano ricavi come parte dell’attività sono trattati come rimanenze; gli altri concorrono con le plusvalenze realizzate. Le valutazioni di fine anno non concorrono al reddito fino al realizzo, secondo le regole sulla valutazione dei titoli.
IRAP: fuori dalla base
Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 96 (interessi passivi e attivi, limite di deducibilità) diventa l’art. 105; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) diventa l’art. 118.
Cedola semestrale, rateo di fine anno e vendita di BTP del circolante
Una società ha impiegato liquidità in BTP del valore nominale di 50.000 euro, iscritti nel circolante a 49.000 euro, con cedola del 3% annuo pagata il 1° marzo e il 1° settembre. Incassa la cedola di settembre, rileva il rateo a fine anno e vende i titoli il 1° marzo 2026.
1. Incasso della cedola - 1° settembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 750,00 | - |
| Proventi da titoli del circolante (C.16.c) | - | 750,00 |
| Totale | 750,00 | 750,00 |
La cedola semestrale è di 50.000 x 3% : 2 = 750 euro. I proventi dei titoli pubblici sono accreditati al lordo per le società di capitali.
2. Rateo della cedola maturata - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ratei attivi (D dell’attivo) | 500,00 | - |
| Proventi da titoli del circolante (C.16.c) | - | 500,00 |
| Totale | 500,00 | 500,00 |
Dal 1° settembre al 31 dicembre maturano quattro mesi di interessi: 50.000 x 3% x 4/12 = 500 euro, che competono al 2025 anche se si incassano a marzo.
3. Storno del rateo - 1° gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Proventi da titoli del circolante (C.16.c) | 500,00 | - |
| Ratei attivi (D dell’attivo) | - | 500,00 |
| Totale | 500,00 | 500,00 |
All’apertura del nuovo esercizio il rateo si storna, per rilevare l’intera cedola quando è incassata.
4. Incasso della cedola - 1° marzo 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 750,00 | - |
| Proventi da titoli del circolante (C.16.c) | - | 750,00 |
| Totale | 750,00 | 750,00 |
Al netto dello storno, nel 2026 restano 250 euro di competenza dei due mesi di gennaio e febbraio.
5. Vendita dei titoli - 1° marzo 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 49.700,00 | - |
| Titoli del circolante (C.III) | - | 49.000,00 |
| Proventi da titoli del circolante (C.16.c) | - | 700,00 |
| Totale | 49.700,00 | 49.700,00 |
La vendita al corso secco di 49.700 euro, dopo l’incasso della cedola, produce una plusvalenza di 700 euro rispetto al valore di iscrizione, che concorre al reddito.
Controlli prima della dichiarazione
- Ratei di cedola. Calcolare il rateo per ogni titolo dalla data dell’ultima cedola alla chiusura dell’esercizio.
- Valutazione di fine anno. Confrontare il costo dei titoli con il valore di mercato e rilevare l’eventuale svalutazione in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie), non in C.16 (altri proventi finanziari).
- Ritenute. Controllare sulla contabile del dossier titoli se è stata applicata una ritenuta o un’imposta sostitutiva.
- Classificazione. Distinguere i titoli non immobilizzati, in C.16.c (proventi da titoli del circolante che non costituiscono partecipazioni), da quelli immobilizzati, in C.16.b (proventi da titoli immobilizzati che non costituiscono partecipazioni).
Errori ricorrenti
Cedola rilevata solo all’incasso
Gli interessi maturano nel tempo: la cedola incassata a marzo compete in parte all’anno precedente.
Corso tel quel confuso con corso secco
Il prezzo di vendita può includere il rateo di interessi maturato: la plusvalenza si calcola sul solo corso secco.
Svalutazione in C.16 (altri proventi finanziari)
Le valutazioni di fine anno dei titoli sono in D.18 (rivalutazioni di attività e passività finanziarie) e D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie) e non riducono i proventi finanziari.
