Inquadramento generale
Utili distribuiti in natura - sono i dividendi che la partecipata paga con beni invece che con denaro, anche in sede di liquidazione: immobili, partecipazioni, crediti.
Gli utili distribuiti in natura sono i dividendi che la società partecipata paga assegnando ai soci beni invece di denaro, per esempio un immobile o partecipazioni in altre società. Per la partecipata l’assegnazione è un’operazione con effetti diversi da un pagamento in denaro; per il socio il valore ricevuto è comunque un provento della partecipazione.
Cosa ci rientra
- Esempi. Assegnazione di un immobile in pagamento di un dividendo; distribuzione di partecipazioni; assegnazione di beni nella liquidazione della partecipata.
Come riconoscerlo nei documenti
Delibera di distribuzione e atto di assegnazione dei beni, con il loro valore normale.
Differenze con conti simili
- Restituzione di capitale. Le somme che rimborsano i conferimenti riducono il costo della partecipazione.
Collocazione in bilancio
C.15 (proventi da partecipazioni) al valore normale dei beni ricevuti.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli utili in natura seguono il regime dei dividendi (art. 89 TUIR), calcolati sul valore normale dei beni ricevuti; in liquidazione, la parte che eccede il costo della partecipazione è dividendo.
- IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
- IVA. L’assegnazione di beni ai soci è, per la partecipata, un’operazione che può essere imponibile IVA; per il socio non c’è IVA da detrarre se non addebitata.
Utili distribuiti in natura: esempio di contabilizzazione
La controllata delibera un dividendo di 150.000 euro a favore della capogruppo, da pagare assegnando un immobile del valore normale di 150.000 euro, che risulta da una perizia. L’assegnazione avviene il 30 giugno 2025, dopo la delibera del 30 aprile.
Gli utili distribuiti in natura, con immobili, partecipazioni o altri beni, sono un provento di C.15 (proventi da partecipazioni) al valore normale dei beni, e il bene entra nel bilancio del socio a quel valore.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.
Rilevazione al valore normale
Il dividendo distribuito in natura si rileva nell’esercizio in cui la partecipata ne delibera la distribuzione, al valore del bene ricevuto; il bene entra nell’attivo del socio a quel valore, con la classificazione che gli compete in base alla sua destinazione (OIC 21; OIC 12). Le somme che restituiscono i conferimenti, invece, riducono il costo della partecipazione e non sono un provento.
Classificazione e informativa
I proventi da partecipazioni sono classificati in C.15 (proventi da partecipazioni) distinguendo controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti; se l’importo è significativo se ne dà conto in nota integrativa (art. 2427, c. 1, n. 11, c.c.).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi. L’ammontare dei proventi della voce C.15 (proventi da partecipazioni) diversi dai dividendi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 11, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli utili in natura seguono il regime dei dividendi (art. 89 TUIR), calcolati sul valore normale dei beni ricevuti; in liquidazione, la parte che eccede il costo della partecipazione è dividendo. Il bene entra nel bilancio del socio a quel valore.
IRAP
I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.
IVA
L’assegnazione di beni ai soci è, per la partecipata, un’operazione che può essere imponibile IVA; per il socio non c’è IVA da detrarre se non addebitata.
Utili in natura e valore normale
Gli utili distribuiti in natura seguono il regime dei dividendi (art. 89 TUIR) e si valutano al valore normale del bene ricevuto (art. 9 TUIR); in caso di liquidazione della partecipata, la parte del valore assegnato che eccede il costo fiscale della partecipazione è trattata come dividendo (art. 47 TUIR). Il bene entra nella contabilità fiscale del socio al valore normale usato per il dividendo.
Dal 2026 la soglia per l’esclusione
Per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026 l’esclusione del 95% degli utili spetta alle società di capitali solo se la partecipazione è almeno pari al 5% del capitale della società che distribuisce, anche indirettamente nell’ambito dello stesso gruppo, oppure se il suo valore fiscale è di almeno 500.000 euro (art. 89 TUIR, come modificato dalla L. 199/2025); in mancanza gli utili sono imponibili per intero.
Dividendi: conta l’incasso
I dividendi concorrono al reddito nell’esercizio in cui sono percepiti, non in quello della delibera: se l’assemblea delibera a dicembre e il pagamento è a gennaio, si fa una variazione in diminuzione per l’intero importo nell’anno della delibera, e la tassazione dell’eventuale quota imponibile avviene l’anno dopo.
IRAP: fuori dalla base
Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 89 (dividendi) diventa l’art. 98; l’art. 87 (plusvalenze esenti) diventa l’art. 96; l’art. 86 (plusvalenze patrimoniali) diventa l’art. 95.
Assegnazione di un immobile in pagamento di un dividendo
La controllata delibera un dividendo di 150.000 euro a favore della capogruppo, da pagare assegnando un immobile del valore normale di 150.000 euro, che risulta da una perizia. L’assegnazione avviene il 30 giugno 2025, dopo la delibera del 30 aprile.
1. Delibera di distribuzione del dividendo - 30 aprile 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Altri crediti (C.II.5-quater) | 150.000,00 | - |
| Utili distribuiti in natura (C.15) | - | 150.000,00 |
| Totale | 150.000,00 | 150.000,00 |
Il credito verso la controllata nasce con la delibera dell’assemblea, che fissa l’importo del dividendo e stabilisce che sarà pagato con l’immobile.
2. Assegnazione dell’immobile - 30 giugno 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fabbricati (B.II.1) | 150.000,00 | - |
| Altri crediti (C.II.5-quater) | - | 150.000,00 |
| Totale | 150.000,00 | 150.000,00 |
L’immobile entra nel bilancio al valore normale di 150.000 euro, in sostituzione del credito. Il valore del terreno sul quale insiste si separa da quello del fabbricato prima di avviare l’ammortamento, perché il terreno non si ammortizza. L’incasso del dividendo coincide con l’assegnazione e in dichiarazione si applica l’esclusione del 95% se ricorrono i requisiti.
Controlli prima della dichiarazione
- Valore normale. Conservare la perizia o la stima che documenta il valore normale del bene ricevuto e usarlo sia per il dividendo sia per il costo del bene.
- Requisiti del dividendo. Verificare il momento dell’incasso e la soglia del 5% o dei 500.000 euro prevista dal 2026.
- Imposte sull’assegnazione. Distinguere le imposte indirette capitalizzabili nel costo del bene da quelle che sono oneri dell’esercizio.
- Classificazione del bene. Attribuire al bene la voce di bilancio che gli spetta e avviare l’ammortamento solo dalla data di disponibilità.
Errori ricorrenti
Bene iscritto al valore contabile della partecipata
Il bene si iscrive al valore normale, non al costo storico che aveva nel bilancio di chi lo assegna.
Restituzione di capitale trattata come utile
Se l’assegnazione restituisce conferimenti, riduce il costo della partecipazione e non genera un provento.
Nessun ammortamento del fabbricato al lordo del terreno
Il valore del terreno non si ammortizza: va scorporato dal costo del fabbricato ricevuto.
