Inquadramento generale
Proventi da cessione di diritti di opzione - è il ricavato della vendita dei diritti di sottoscrivere nuove azioni o quote in un aumento di capitale della partecipata, quando l’impresa decide di non partecipare all’aumento.
Il diritto di opzione è il diritto del socio di sottoscrivere le nuove azioni o quote, in proporzione a quelle possedute, quando la società aumenta il capitale a pagamento (artt. 2441 e 2481-bis c.c.). Può essere esercitato, per mantenere la percentuale di partecipazione, oppure venduto, quando il socio non vuole o non può sottoscrivere: in questo secondo caso l’incasso ha natura di provento della partecipazione.
Cosa ci rientra
- Esempi. Vendita dei diritti di opzione su un aumento di capitale di una quotata; cessione dei diritti di sottoscrizione a un altro socio.
Come riconoscerlo nei documenti
Contabile della banca o accordo di cessione dei diritti.
Differenze con conti simili
- Dividendi. Non sono distribuzioni di utili.
Collocazione in bilancio
C.15 (proventi da partecipazioni).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Il provento concorre al reddito con le regole della partecipazione a cui il diritto si riferisce: il costo attribuito al diritto riduce quello della partecipazione.
- IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
- IVA. È fuori campo o esente da IVA.
Proventi da cessione di diritti di opzione: esempio di contabilizzazione
Una società possiede una partecipazione di minoranza iscritta a 200.000 euro in una società quotata, che delibera un aumento di capitale a pagamento. Non volendo sottoscriverlo, vende sul mercato i diritti di opzione per 3.000 euro. La quota di costo della partecipazione attribuibile ai diritti ceduti, in proporzione al loro valore, è di 1.000 euro.
Il ricavato della vendita dei diritti di opzione non è un dividendo: è un provento da partecipazioni in C.15 (proventi da partecipazioni), al netto della quota di costo della partecipazione attribuita ai diritti ceduti.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.
Costo attribuito ai diritti
La vendita dei diritti di opzione si rileva scaricando dal valore della partecipazione la quota di costo attribuibile ai diritti ceduti, determinata in proporzione al valore dei diritti rispetto a quello della partecipazione, e rilevando la differenza tra il prezzo e questa quota in C.15 (proventi da partecipazioni) come provento (OIC 21; OIC 12). Se la partecipazione è nell’attivo circolante, il provento è rilevato con gli stessi criteri.
Classificazione e informativa
La voce C.15 (proventi da partecipazioni) distingue i proventi da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti; i proventi da partecipazioni diversi dai dividendi vanno indicati in nota integrativa (art. 2427, c. 1, n. 11, c.c.).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi. L’ammontare dei proventi della voce C.15 (proventi da partecipazioni) diversi dai dividendi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 11, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Il provento concorre al reddito con le regole della partecipazione a cui il diritto si riferisce: il costo attribuito al diritto riduce quello della partecipazione.
IRAP
I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.
IVA
È fuori campo o esente da IVA. Nelle operazioni esenti il fornitore non addebita IVA: non c’è imposta da detrarre e il costo si registra per l’intero importo pagato. L’esenzione dipende dalla natura dell’operazione, non da chi acquista (art. 10 DPR 633/1972).
Regime del provento
Il provento segue la partecipazione da cui il diritto deriva: la plusvalenza si determina rapportando il costo della partecipazione ai diritti ceduti e, se la partecipazione ha i requisiti dell’esenzione (art. 87 TUIR), concorre al reddito solo per il 5% del suo ammontare; senza i requisiti è imponibile per intero. Dal 2026 l’esenzione richiede anche una partecipazione di almeno il 5% del capitale o un valore fiscale di almeno 500.000 euro (L. 199/2025). La qualificazione fiscale del provento in relazione alla singola partecipazione va verificata caso per caso.
IRAP: fuori dalla base
Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 89 (dividendi) diventa l’art. 98; l’art. 87 (plusvalenze esenti) diventa l’art. 96; l’art. 86 (plusvalenze patrimoniali) diventa l’art. 95.
Vendita dei diritti di opzione di una partecipazione di minoranza
Una società possiede una partecipazione di minoranza iscritta a 200.000 euro in una società quotata, che delibera un aumento di capitale a pagamento. Non volendo sottoscriverlo, vende sul mercato i diritti di opzione per 3.000 euro. La quota di costo della partecipazione attribuibile ai diritti ceduti, in proporzione al loro valore, è di 1.000 euro.
1. Vendita dei diritti di opzione - 10 aprile 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Altri crediti (C.II.5-quater) | 3.000,00 | - |
| Partecipazioni (B.III.1) | - | 1.000,00 |
| Proventi da cessione di diritti di opzione (C.15) | - | 2.000,00 |
| Totale | 3.000,00 | 3.000,00 |
Il credito verso l’intermediario nasce con l’eseguito dell’ordine. Il provento è la differenza tra il prezzo di 3.000 euro e la quota di costo di 1.000 euro attribuita ai diritti, che riduce il valore della partecipazione.
2. Accredito del ricavato dall’intermediario - 14 aprile 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 3.000,00 | - |
| Altri crediti (C.II.5-quater) | - | 3.000,00 |
| Totale | 3.000,00 | 3.000,00 |
Il regolamento avviene due giorni lavorativi dopo la negoziazione sul mercato: la scrittura chiude il credito. Nella dichiarazione dei redditi la plusvalenza di 2.000 euro si tassa o si esclude in base ai requisiti dell’esenzione, con l’eventuale soglia del 5% o dei 500.000 euro.
Controlli prima della dichiarazione
- Costo dei diritti. Documentare il calcolo della quota di costo attribuita ai diritti ceduti, che riduce il valore della partecipazione.
- Requisiti dell’esenzione. Verificare periodo di possesso, classificazione tra le immobilizzazioni, residenza della partecipata, esercizio di impresa commerciale e, dal 2026, la soglia del 5% o dei 500.000 euro.
- Classificazione. Distinguere il provento da controllate, collegate e altre partecipate ai fini della nota integrativa.
- Indicazione in nota integrativa. Riportare il provento tra i proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.
Errori ricorrenti
Ricavato come dividendo
Non è un utile distribuito dalla partecipata: si tratta di un provento della partecipazione, che segue il regime delle plusvalenze.
Ricavato interamente a conto economico
Se non si scarica la quota di costo attribuita ai diritti, il valore della partecipazione resta sovrastimato e il provento è gonfiato.
Esenzione data per scontata
Il 95% di esenzione richiede i requisiti dell’art. 87 TUIR e, dal 2026, la partecipazione significativa.
