Inquadramento generale
Manutenzioni di beni locati a terzi - sono le spese di manutenzione e riparazione che l’impresa sostiene come proprietaria di beni concessi in uso ad altri, quando l’uso a terzi non è la sua attività: macchine date in comodato ai clienti, attrezzature concesse in noleggio occasionale, locali affittati.
Il bene è dell’impresa, ma lo usa un altro: la manutenzione resta a carico del proprietario per il patto con l’utilizzatore. Il conto serve a tenere quel costo separato dalle manutenzioni dei beni che l’impresa usa direttamente, in B.7 (costi per servizi).
Cosa ci rientra
- Esempi. Riparazione di macchine da caffè date in comodato ai bar; revisione di attrezzature concesse in noleggio occasionale; manutenzione del tetto di un capannone strumentale affittato.
Come riconoscerlo nei documenti
Fattura del manutentore riferita a un bene concesso in uso a terzi.
Differenze con conti simili
- Manutenzioni su beni usati dall’impresa. Sono in B.7 (costi per servizi).
- Immobili patrimonio. Seguono le regole dell’art. 90.
Collocazione in bilancio
B.14 (oneri diversi di gestione); in B.7 (costi per servizi) se la locazione o il noleggio è l’attività caratteristica.
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Le spese di manutenzione ordinaria si imputano al conto economico; quelle che aumentano la vita utile, la capacità o la sicurezza del bene si capitalizzano sul bene (OIC 16) e non passano di qui.
Attività caratteristica
Se la locazione o il noleggio dei beni è l’attività dell’impresa, le manutenzioni sono un costo per servizi in B.7; questo conto è per le concessioni in uso occasionali o accessorie, come la macchina data in comodato al cliente.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Per i beni strumentali concessi in locazione, le manutenzioni seguono il limite del 5% del costo dei beni ammortizzabili (art. 102, c. 6, TUIR); per gli immobili patrimonio non sono deducibili (art. 90).
- IRAP. Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo classificato correttamente in B.14 (oneri diversi di gestione) si deduce per l’importo iscritto in bilancio.
- IVA. L’IVA addebitata dal fornitore è detraibile (art. 19 DPR 633/1972) se il servizio serve a un’attività che genera operazioni imponibili.
Manutenzioni di beni locati a terzi: esempio di contabilizzazione
Un’azienda che vende caffè concede in comodato ai bar macchine da caffè di sua proprietà. Paga 900 euro più IVA per la riparazione di una macchina; a fine anno c’è un intervento di 300 euro più IVA eseguito a dicembre e fatturato a gennaio.
Le manutenzioni dei beni dell'impresa concessi in uso a terzi sono un onere di B.14 (oneri diversi di gestione): ai fini IRES rientrano nel limite del 5% del costo dei beni ammortizzabili, con l'eccedenza in cinque anni.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.14 (oneri diversi di gestione) i costi della gestione caratteristica che non trovano posto nelle altre voci della classe B: imposte indirette e tasse, minusvalenze da alienazione, sopravvenienze e insussistenze passive, liberalità, omaggi, quote associative e altri oneri minori. La voce è residuale: prima di usarla si verifica che il costo non appartenga a una voce specifica.
Manutenzioni e riparazioni
Le spese di manutenzione e riparazione che mantengono il bene in efficienza si rilevano a conto economico nell’esercizio; quelle di ammodernamento e trasformazione che ne accrescono utilità o vita si capitalizzano (OIC 16).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Per i beni strumentali concessi in locazione, le manutenzioni seguono il limite del 5% del costo dei beni ammortizzabili (art. 102, c. 6, TUIR); per gli immobili patrimonio non sono deducibili (art. 90).
IRAP
Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo classificato correttamente in B.14 (oneri diversi di gestione) si deduce per l’importo iscritto in bilancio. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio assumono i componenti secondo le regole del TUIR (art. 5-bis).
IVA
L’IVA addebitata dal fornitore è detraibile (art. 19 DPR 633/1972) se il servizio serve a un’attività che genera operazioni imponibili. La detrazione si esercita, con la fattura ricevuta, al più tardi nella dichiarazione IVA dell’anno in cui l’imposta è diventata esigibile; una fattura ricevuta entro il 15 del mese successivo si può detrarre nel mese dell’operazione, salvo che sia dell’anno precedente (art. 1 DPR 100/1998). Con operazioni esenti la detrazione si riduce secondo il pro-rata (art. 19, c. 5, e art. 19-bis).
Limite del 5%
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che dal bilancio non risultano imputate a incremento del costo dei beni sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultante all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; l’eccedenza si deduce in quote costanti nei cinque esercizi successivi (art. 102, c. 6, TUIR). Per gli immobili patrimonio le spese non sono deducibili (art. 90, c. 2, TUIR).
Ai fini IRAP
Per le società di capitali le manutenzioni e riparazioni non scontano il limite del 5%: sono deducibili per l’importo iscritto in bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
IVA
L’IVA sulle manutenzioni di beni strumentali all’attività è detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 102 (ammortamento dei beni materiali, con il limite del 5% (c. 11)) diventa l’art. 111; l’art. 90 (proventi immobiliari) diventa l’art. 99.
Riparazione di una macchina data in comodato ai clienti
Un’azienda che vende caffè concede in comodato ai bar macchine da caffè di sua proprietà. Paga 900 euro più IVA per la riparazione di una macchina; a fine anno c’è un intervento di 300 euro più IVA eseguito a dicembre e fatturato a gennaio.
1. Fattura del manutentore - 15 ottobre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Manutenzioni di beni locati a terzi (B.14) | 900,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 198,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 1.098,00 |
| Totale | 1.098,00 | 1.098,00 |
L’IVA è detraibile: il bene è strumentale all’attività.
2. Pagamento della fattura - 15 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 1.098,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 1.098,00 |
| Totale | 1.098,00 | 1.098,00 |
3. Stanziamento dell’intervento di dicembre - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Manutenzioni di beni locati a terzi (B.14) | 300,00 | - |
| Debiti verso fornitori – Fatture da ricevere (D.7) | - | 300,00 |
| Totale | 300,00 | 300,00 |
L’intervento è di competenza del 2025 anche se fatturato dopo.
4. Arrivo della fattura nell’esercizio successivo - 15 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori – Fatture da ricevere (D.7) | 300,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 66,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 366,00 |
| Totale | 366,00 | 366,00 |
Con la fattura si storna lo stanziamento e si rileva l’IVA.
Controlli prima della dichiarazione
- Manutenzione o incremento. Distinguere gli interventi che mantengono il bene da quelli che lo migliorano, da capitalizzare.
- Limite del 5%. Sommare le manutenzioni dell’anno e confrontarle con il 5% del costo dei beni ammortizzabili.
- Contratto con l’utilizzatore. Verificare che la manutenzione sia a carico del proprietario.
- Fatture da ricevere. Stanziare a fine anno gli interventi eseguiti e non fatturati.
Errori ricorrenti
Manutenzioni straordinarie in B.14 (oneri diversi di gestione)
Se accrescono il valore del bene si capitalizzano.
Limite del 5% ignorato
L’eccedenza va ripresa in aumento e dedotta in cinque anni.
Limite applicato all’IRAP
Per le società di capitali non si applica.
Beni in comodato con manutenzione in B.7 (costi per servizi)
Se il comodato non è l’attività caratteristica, va in questo conto.
