Inquadramento generale
Spese su immobili civili - sono le spese di gestione e manutenzione degli immobili non strumentali dell’impresa che non trovano posto in altre voci: spese condominiali, piccoli interventi, assicurazioni su appartamenti affittati o sfitti.
Nella scheda dell’immobile patrimonio le spese e gli affitti non si compensano nel reddito: gli affitti si tassano, le spese non si deducono. Per questo un conto proprio, con un sottoconto per ogni immobile, è indispensabile per calcolare la ripresa in dichiarazione.
Cosa ci rientra
- Esempi. Spese condominiali di un appartamento affittato; piccole riparazioni in un immobile sfitto; spese di gestione di un immobile patrimonio.
Come riconoscerlo nei documenti
Fatture e rendiconti riferiti a immobili che non sono la sede né locali usati dall’impresa.
Differenze con conti simili
- Manutenzioni su immobili non strumentali. Gli interventi di tecnici e imprese hanno un conto in B.7 (costi per servizi).
- IMU. Ha un conto proprio.
Collocazione in bilancio
B.14 (oneri diversi di gestione).
Immobili patrimonio
Sono immobili patrimonio quelli che non sono strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività (art. 90, c. 1, TUIR): per le imprese diverse dalle immobiliari sono gli appartamenti affittati o sfitti.
Spese riaddebitate
Le spese condominiali riaddebitate all’inquilino sono un rimborso: si rilevano in A.5 (altri ricavi e proventi) tra i proventi diversi, secondo il contratto, e non riducono il costo.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli immobili patrimonio concorrono al reddito con le regole dei redditi fondiari e le spese e gli altri componenti negativi relativi ad essi, comprese le quote di ammortamento, non sono deducibili (art. 90, c. 1 e 2, TUIR).
- IRAP. Per le società di capitali l’IRAP segue il bilancio: le spese in B.14 (oneri diversi di gestione) si deducono, i canoni in A.5 (altri ricavi e proventi) si tassano.
- IVA. Per i fabbricati abitativi l’IVA non è detraibile (art. 19-bis1, lett. i, DPR 633/1972).
Spese su immobili civili: esempio di contabilizzazione
Una società possiede un appartamento affittato a terzi. Paga la rata condominiale di 900 euro il 15 maggio 2025. A dicembre il consuntivo dell’amministratore evidenzia un conguaglio di 150 euro, da pagare a gennaio 2026.
Le spese condominiali e di gestione degli immobili non strumentali sono un onere di B.14 (oneri diversi di gestione), non deducibile ai fini delle imposte sui redditi perché il reddito degli immobili patrimonio è quello fondiario.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.14 (oneri diversi di gestione) i costi della gestione caratteristica che non trovano posto nelle altre voci della classe B: imposte indirette e tasse, minusvalenze da alienazione, sopravvenienze e insussistenze passive, liberalità, omaggi, quote associative e altri oneri minori. La voce è residuale: prima di usarla si verifica che il costo non appartenga a una voce specifica.
Competenza e debito
Le imposte e le tasse diverse da quelle sul reddito sono un costo dell’esercizio a cui si riferiscono, anche se si pagano dopo; l’importo maturato e non pagato alla chiusura è un debito tributario (D.12, debiti tributari), iscritto al valore nominale (OIC 19). Se il tributo è dovuto ma non ancora determinato, si stima e si iscrive un fondo per oneri (OIC 31).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli immobili patrimonio concorrono al reddito con le regole dei redditi fondiari e le spese e gli altri componenti negativi relativi ad essi, comprese le quote di ammortamento, non sono deducibili (art. 90, c. 1 e 2, TUIR).
IRAP
Per le società di capitali l’IRAP segue il bilancio: le spese in B.14 (oneri diversi di gestione) si deducono, i canoni in A.5 (altri ricavi e proventi) si tassano.
IVA
Per i fabbricati abitativi l’IVA non è detraibile (art. 19-bis1, lett. i, DPR 633/1972).
Indeducibilità delle spese
Gli immobili che non sono strumentali né merce concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le regole dei redditi fondiari; le spese e gli altri componenti negativi relativi ad essi, comprese le quote di ammortamento, non sono ammessi in deduzione (art. 90, c. 1 e 2, TUIR). In dichiarazione si fa una variazione in aumento.
IRAP
Per le società di capitali l’IRAP segue il bilancio: le spese in B.14 (oneri diversi di gestione) si deducono e i canoni in A.5 (altri ricavi e proventi) si tassano; per gli immobili patrimonio, costi e ricavi rilevano per intero ai fini IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
IVA
Per i fabbricati abitativi l’IVA relativa a spese di gestione e manutenzione è indetraibile, salvo le imprese di costruzione o ristrutturazione (art. 19-bis1, lett. i, DPR 633/1972); per i fabbricati non abitativi in locazione con IVA la detrazione spetta.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 90 (proventi immobiliari) diventa l’art. 99.
Spese condominiali di un appartamento affittato
Una società possiede un appartamento affittato a terzi. Paga la rata condominiale di 900 euro il 15 maggio 2025. A dicembre il consuntivo dell’amministratore evidenzia un conguaglio di 150 euro, da pagare a gennaio 2026.
1. Pagamento della rata condominiale - 15 maggio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Spese su immobili civili (B.14) | 900,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 900,00 |
| Totale | 900,00 | 900,00 |
La rata pagata si rileva contro la banca.
2. Conguaglio del consuntivo - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Spese su immobili civili (B.14) | 150,00 | - |
| Altri debiti (D.14) | - | 150,00 |
| Totale | 150,00 | 150,00 |
Il conguaglio si riferisce al 2025: si rileva il debito anche se sarà pagato dopo.
3. Pagamento del conguaglio - 20 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Altri debiti (D.14) | 150,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 150,00 |
| Totale | 150,00 | 150,00 |
Controlli prima della dichiarazione
- Sottoconto per immobile. Tenere un sottoconto per ogni immobile patrimonio, con spese e canoni.
- Ripresa in dichiarazione. Riprendere in aumento le spese ai fini IRES.
- Spese riaddebitate. Separare le spese riaddebitate all’inquilino, che sono un rimborso.
- Natura dell’immobile. Verificare che l’immobile non sia strumentale o merce.
Errori ricorrenti
Spese di immobili patrimonio dedotte
Non sono deducibili ai fini IRES.
Manutenzioni straordinarie in questo conto
Quelle che incrementano il valore si capitalizzano sull’immobile.
IVA detratta su abitazioni
È indetraibile per i fabbricati abitativi.
Ammortamento dedotto
Anche le quote di ammortamento degli immobili patrimonio non sono deducibili.
