Inquadramento generale
Svalutazioni di titoli del circolante - è l’adeguamento a fine anno dei titoli non immobilizzati al valore di realizzo desumibile dal mercato, se inferiore al costo.
Il circolante finanziario è la parte del portafoglio che l’impresa non intende tenere in modo duraturo: titoli di Stato, obbligazioni, azioni acquistate per impiegare temporaneamente la liquidità. A fine anno si confronta il costo con il valore di realizzo: se il mercato ha ridotto il prezzo, la differenza è una perdita già maturata e si iscrive subito, senza attendere la vendita.
Cosa ci rientra
- Esempi. BTP del circolante con quotazione sotto il costo; obbligazioni societarie in portafoglio in calo; azioni in portafoglio in calo.
Come riconoscerlo nei documenti
Quotazioni di fine anno o del periodo di riferimento.
Differenze con conti simili
- Minusvalenze da cessione. Le perdite realizzate sono in C.17 (interessi e altri oneri finanziari).
Collocazione in bilancio
D.19.c (svalutazioni di titoli del circolante che non costituiscono partecipazioni).
Ripristino se il mercato risale
La svalutazione non si mantiene se i motivi vengono meno: se a fine anno successivo il valore torna al costo, si ripristina fino al costo con un’iscrizione in D.18.c (rivalutazioni di titoli del circolante che non costituiscono partecipazioni). Se invece il titolo è venduto prima, la differenza rispetto al valore svalutato è un provento o un onere di cessione, in C.16 (altri proventi finanziari) o C.17 (interessi e altri oneri finanziari).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Per le obbligazioni e i titoli simili la svalutazione è deducibile fino al valore normale; dal 2026 il minimo fiscale si calcola applicando al valore fiscale il decremento delle quotazioni del mercato delle obbligazioni nell’ultimo semestre (art. 94, c. 4, TUIR, come sostituito dalla L. 199/2025).
- IRAP. Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
- IVA. Le rettifiche di valore sono scritture di valutazione senza IVA.
Svalutazioni di titoli del circolante: esempio di contabilizzazione
Una società investe la liquidità in BTP per 50.000 euro. Al 31 dicembre 2025 quotano 48.500 euro; la media dei prezzi dell’ultimo semestre è pari a 48.500 euro, quindi la svalutazione di 1.500 euro è interamente deducibile. Il 30 giugno 2026 i titoli sono venduti a 50.000 euro.
Conservare quotazioni finali e semestrali, separare obbligazioni da azioni e riconciliare svalutazione contabile e limite fiscale prima di compilare la dichiarazione.
Principi contabili (OIC)
Classificazione nell’area D
Le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie si articolano in a) partecipazioni, b) immobilizzazioni finanziarie che non sono partecipazioni, c) titoli dell’attivo circolante che non sono partecipazioni, d) strumenti finanziari derivati (art. 2425 c.c.; OIC 12). Le sole voci di rettifica per valutazione stanno qui; gli utili e le perdite realizzati con la cessione stanno in C.
Valutazione dei titoli del circolante
I titoli non immobilizzati si valutano al minore tra costo di acquisto, con gli oneri accessori, e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato: per i titoli quotati la quotazione alla data di bilancio, non un prezzo medio, salvo che il mercato sia illiquido (art. 2426, n. 9, c.c.; OIC 20).
Ripristino di valore
Se in un esercizio successivo vengono meno i motivi della svalutazione, il valore si ripristina, nei limiti del costo originario o del costo ammortizzato, con imputazione a conto economico in D.18 (art. 2426, n. 3, c.c.; OIC 20; OIC 21). Non si ripristina l’avviamento incluso nel costo di una partecipazione.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
- Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Per le obbligazioni e i titoli simili la svalutazione è deducibile fino al valore normale; dal 2026 il minimo fiscale si calcola applicando al valore fiscale il decremento delle quotazioni del mercato delle obbligazioni nell’ultimo semestre (art. 94, c. 4, TUIR, come sostituito dalla L. 199/2025). Per azioni e quote la svalutazione non è deducibile: si valutano al costo.
IRAP
Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
IVA
Le rettifiche di valore sono scritture di valutazione senza IVA. Accantonamenti, svalutazioni, rettifiche di valore e imposte sul reddito sono scritture interne di fine anno o debiti verso l’Erario: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA. L’IVA riguarda solo gli acquisti e le vendite da cui quei valori derivano.
Obbligazioni, azioni e quote
Per le obbligazioni e i titoli simili la svalutazione è deducibile fino al valore minimo che risulta dalla media aritmetica dei prezzi dell’ultimo semestre per i titoli negoziati in mercati regolamentati, o applicando al valore fiscale il decremento del mercato telematico delle obbligazioni nell’ultimo semestre per gli altri (art. 94, c. 4, TUIR, dal 2027 art. 103, c. 4, come modificato dalla L. 199/2025 dal 2026). Per azioni e quote la disposizione non si applica: si valutano al costo e la svalutazione non è deducibile.
IRAP
Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali, che è la differenza tra A e B del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): non serve alcuna variazione.
Testo unico dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 le norme richiamate sono nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 87 diventa l’art. 96 (partecipazioni esenti), l’art. 94 l’art. 103 (valutazione dei titoli), l’art. 101 l’art. 110 (minusvalenze e perdite), l’art. 112 l’art. 121 (derivati).
BTP del circolante svalutati a fine anno e venduti
Una società investe la liquidità in BTP per 50.000 euro. Al 31 dicembre 2025 quotano 48.500 euro; la media dei prezzi dell’ultimo semestre è pari a 48.500 euro, quindi la svalutazione di 1.500 euro è interamente deducibile. Il 30 giugno 2026 i titoli sono venduti a 50.000 euro.
1. Acquisto dei titoli - 15 marzo 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Titoli del circolante (C.III) | 50.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 50.000,00 |
| Totale | 50.000,00 | 50.000,00 |
L’acquisto si iscrive al costo, comprese le commissioni.
2. Svalutazione al valore di mercato - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Svalutazioni di titoli del circolante (D.19.c) | 1.500,00 | - |
| Titoli del circolante (C.III) | - | 1.500,00 |
| Totale | 1.500,00 | 1.500,00 |
Il valore scende a 48.500 euro e la differenza si iscrive in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie). Essendo interamente deducibile, non richiede variazioni in dichiarazione.
3. Vendita dei titoli - 30 giugno 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 50.000,00 | - |
| Titoli del circolante (C.III) | - | 48.500,00 |
| Proventi da titoli del circolante (C.16.c) | - | 1.500,00 |
| Totale | 50.000,00 | 50.000,00 |
Il prezzo di 50.000 euro supera il valore di 48.500 euro: la differenza di 1.500 euro è un provento in C.16.c (proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante) e concorre al reddito.
Controlli prima della dichiarazione
- Quotazioni di fine anno. Conservare le quotazioni al 31 dicembre e la media dell’ultimo semestre.
- Costo di acquisto. Includere nel costo gli oneri accessori, come le commissioni di negoziazione.
- Classificazione tra i titoli. Verificare se si tratta di obbligazioni o di azioni: cambia il trattamento fiscale.
- Prospetto delle differenze. Registrare l’eventuale parte della svalutazione non deducibile e le imposte anticipate.
- Informativa. Descrivere i criteri di valutazione in nota integrativa.
Errori ricorrenti
Svalutazione di azioni dedotta
Per azioni e quote la svalutazione non è deducibile.
Prezzo di un giorno come riferimento fiscale
Per le obbligazioni dal 2026 conta la media semestrale.
Ripristino omesso
Se il mercato risale entro il bilancio successivo, il valore torna fino al costo.
Svalutazione in C.17 (interessi e altri oneri finanziari)
Le perdite da valutazione stanno in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie), quelle realizzate in C.17 (interessi e altri oneri finanziari).
