Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 22 Settembre 2026

Svalutazioni di titoli immobilizzati

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Svalutazioni di titoli immobilizzati - è la riduzione del valore di obbligazioni e titoli di Stato immobilizzati per una perdita durevole di valore, per esempio per il peggioramento duraturo della solvibilità dell’emittente.

I titoli immobilizzati sono quelli che l’impresa intende tenere fino alla scadenza o per un tempo lungo. Non seguono i prezzi di mercato di ogni giorno: si svalutano solo se la perdita è durevole, cioè se dipende da un peggioramento stabile della solvibilità dell’emittente e non da una variazione passeggera dei tassi.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Obbligazioni di un emittente in crisi; titoli con perdita durevole di valore.

Come riconoscerlo nei documenti

Quotazioni, rating e informazioni sull’emittente.

Differenze con conti simili

  • Titoli del circolante. Hanno un conto proprio.

Collocazione in bilancio

D.19.b (svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni).

Titoli di debito e costo ammortizzato

Le obbligazioni immobilizzate si valutano al costo ammortizzato (OIC 20): la svalutazione per perdita durevole si misura sui flussi che l’emittente probabilmente non pagherà, non sul prezzo di mercato.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Per le obbligazioni immobilizzate negoziate in mercati regolamentati la minusvalenza da valutazione è deducibile nella misura non eccedente la differenza tra il valore fiscale e la media aritmetica dei prezzi dell’ultimo semestre (art. 101, c. 5, TUIR, come modificato dalla L. 199/2025 dal 2026).
  • IRAP. Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
  • IVA. Le rettifiche di valore sono scritture di valutazione senza IVA.

Svalutazioni di titoli immobilizzati: esempio di contabilizzazione

Una società ha obbligazioni immobilizzate non quotate, di costo 50.000 euro. A fine 2025 l’emittente peggiora in modo duraturo e il flusso atteso è inferiore di 8.000 euro. Il 30 giugno 2026 i titoli sono venduti a 42.000 euro.

Regola Fondamentale & Ratio

Documentare il deterioramento dell'emittente e i flussi attesi, verificare se il titolo è quotato e riconciliare la perdita contabile con la deduzione ammessa e l'eventuale fiscalità anticipata.

Riferimenti Normativi Primari:
Codice civile, art. 2426TUIR, artt. 94 e 101Legge 199/2025, art. 1, comma 130

🏛️Principi contabili (OIC)

Classificazione nell’area D

Le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie si articolano in a) partecipazioni, b) immobilizzazioni finanziarie che non sono partecipazioni, c) titoli dell’attivo circolante che non sono partecipazioni, d) strumenti finanziari derivati (art. 2425 c.c.; OIC 12). Le sole voci di rettifica per valutazione stanno qui; gli utili e le perdite realizzati con la cessione stanno in C.

Perdita durevole di titoli di debito

Il titolo immobilizzato si svaluta se ha subito una perdita durevole di valore: in caso di titoli di debito, quando il flusso atteso è inferiore al valore contabile per un peggioramento della solvibilità dell’emittente. La svalutazione non si mantiene se i motivi vengono meno (art. 2426, n. 3, c.c.; OIC 20).

Ripristino di valore

Se in un esercizio successivo vengono meno i motivi della svalutazione, il valore si ripristina, nei limiti del costo originario o del costo ammortizzato, con imputazione a conto economico in D.18 (art. 2426, n. 3, c.c.; OIC 20; OIC 21). Non si ripristina l’avviamento incluso nel costo di una partecipazione.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Immobilizzazioni finanziarie sopra il fair value. Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al fair value, diverse dalle partecipazioni in controllate e collegate: valore contabile, fair value e motivi per cui il valore non è stato ridotto. Obbligo di legge: art. 2427-bis, c. 1, n. 2, c.c.
  • Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Per le obbligazioni immobilizzate negoziate in mercati regolamentati la minusvalenza da valutazione è deducibile nella misura non eccedente la differenza tra il valore fiscale e la media aritmetica dei prezzi dell’ultimo semestre (art. 101, c. 5, TUIR, come modificato dalla L. 199/2025 dal 2026). Per i titoli non quotati la svalutazione non è deducibile e la perdita rileva alla vendita, con imposte anticipate nel frattempo.

IRAP

Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).

IVA

Le rettifiche di valore sono scritture di valutazione senza IVA. Accantonamenti, svalutazioni, rettifiche di valore e imposte sul reddito sono scritture interne di fine anno o debiti verso l’Erario: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA. L’IVA riguarda solo gli acquisti e le vendite da cui quei valori derivano.

Obbligazioni quotate e non quotate

Per le obbligazioni immobilizzate negoziate in mercati regolamentati la minusvalenza da valutazione è deducibile nella misura non eccedente la differenza tra il valore fiscale e la media aritmetica dei prezzi dell’ultimo semestre (art. 101, c. 5, TUIR, dal 2027 art. 110, c. 5; modificato dalla L. 199/2025 dal 2026). Per i titoli non quotati la svalutazione non è deducibile e la perdita rileva alla vendita o al realizzo (art. 101, c. 1), con imposte anticipate nel frattempo.

IRAP

Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali, che è la differenza tra A e B del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): non serve alcuna variazione.

Testo unico dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 le norme richiamate sono nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 87 diventa l’art. 96 (partecipazioni esenti), l’art. 94 l’art. 103 (valutazione dei titoli), l’art. 101 l’art. 110 (minusvalenze e perdite), l’art. 112 l’art. 121 (derivati).

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Obbligazioni non quotate di un emittente in difficoltà

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società ha obbligazioni immobilizzate non quotate, di costo 50.000 euro. A fine 2025 l’emittente peggiora in modo duraturo e il flusso atteso è inferiore di 8.000 euro. Il 30 giugno 2026 i titoli sono venduti a 42.000 euro.

1. Svalutazione per perdita durevole - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Svalutazioni di titoli immobilizzati (D.19.b) 8.000,00 -
Titoli immobilizzati (B.III.3) - 8.000,00
Totale 8.000,00 8.000,00

La perdita durevole di 8.000 euro si iscrive in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie). Per i titoli non quotati non è deducibile e si riprende in aumento.

2. Imposte anticipate sulla ripresa - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) 1.920,00 -
Imposte anticipate (20) - 1.920,00
Totale 1.920,00 1.920,00

Sulla ripresa di 8.000 euro si iscrivono imposte anticipate IRES al 24%, 1.920 euro, se il recupero è ragionevolmente certo.

3. Vendita dei titoli - 30 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 42.000,00 -
Titoli immobilizzati (B.III.3) - 42.000,00
Totale 42.000,00 42.000,00

Il prezzo di 42.000 euro coincide con il valore contabile dopo la svalutazione: la cessione non produce altro risultato a conto economico.

4. Riassorbimento delle imposte anticipate - 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Imposte anticipate (20) 1.920,00 -
Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) - 1.920,00
Totale 1.920,00 1.920,00

La perdita fiscale realizzata è di 8.000 euro, tra il costo di 50.000 e il prezzo di 42.000, ed è deducibile: la variazione in diminuzione di 8.000 euro riassorbe le imposte anticipate.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Solvibilità dell’emittente. Raccogliere bilanci, rating e informazioni che dimostrano la perdita durevole.
  • Flussi attesi. Documentare il calcolo del valore recuperabile e il tasso di sconto.
  • Quotazione. Verificare se il titolo è negoziato in un mercato regolamentato: cambia il trattamento fiscale.
  • Prospetto fiscale. Registrare la ripresa e le imposte anticipate se la minusvalenza non è deducibile.
  • Informativa. Indicare in nota integrativa le immobilizzazioni finanziarie iscritte sopra il fair value.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Svalutazione per oscillazione dei tassi

La perdita deve essere durevole e legata alla solvibilità dell’emittente.

Errore ricorrente

Deduzione senza quotazione

Solo le obbligazioni negoziate in mercati regolamentati beneficiano del limite della media semestrale.

Errore ricorrente

Imposte anticipate dimenticate

La minusvalenza non dedotta si recupera alla vendita: si iscrivono imposte anticipate.

Errore ricorrente

Titoli quotati con il limite del valore di mercato annuale

Dal 2026 il riferimento è la media dei prezzi dell’ultimo semestre.