Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Titoli di debito del circolante

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Titoli di debito del circolante - sono obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni e altri titoli di debito acquistati per impiegare temporaneamente la liquidità in eccesso. Si iscrivono al costo comprensivo degli oneri accessori e si valutano al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dal mercato; per il 2025 e il 2026 chi non applica gli IAS può mantenere il valore dell’ultimo bilancio, salvo perdite durevoli.

Il rendimento di un titolo arriva in due forme: le cedole periodiche e la differenza tra prezzo di acquisto e rimborso. La contabilità deve seguire entrambe per competenza.

Cosa ci rientra

  • Esempi. BOT e BTP a breve; obbligazioni bancarie; quote di fondi monetari e obbligazionari; certificati di deposito negoziabili.
  • Cosa non ci rientra. Titoli tenuti fino a scadenza come investimento durevole (B.III.3, altri titoli immobilizzati); azioni (Altre partecipazioni); depositi vincolati in banca (C.IV.1, depositi bancari e postali).

Come riconoscerlo nei documenti

Nota eseguito dell’intermediario con prezzo secco, rateo di interessi pagato, commissioni; estratto del dossier titoli con cedole e ritenute.

Differenze con conti simili

  • Titoli immobilizzati. La destinazione durevole li porta in B.III.3 (altri titoli immobilizzati).
  • Depositi vincolati. Non sono titoli ma disponibilità liquide vincolate.

Collocazione in bilancio

Attivo C.III.6 (altri titoli del circolante). Interessi in C.16.c (proventi da titoli del circolante che non costituiscono partecipazioni); svalutazioni in D.19.c (svalutazioni di titoli del circolante che non costituiscono partecipazioni) e ripristini in D.18.c (rivalutazioni di titoli del circolante che non costituiscono partecipazioni); utili e perdite da negoziazione in C.16.c (proventi da titoli del circolante che non costituiscono partecipazioni) o C.17 (interessi e altri oneri finanziari).

Società come lordisti

Sugli interessi dei titoli di Stato e delle obbligazioni di banche e società quotate le società di capitali residenti non subiscono l’imposta sostitutiva del 12,5% o del 26% (D.Lgs. 239/1996): incassano la cedola lorda e la tassano con l’IRES.

Deroga 2025-2026

Per gli esercizi 2025 e 2026 i titoli del circolante si possono mantenere al valore dell’ultimo bilancio approvato, salvo perdite durevoli (art. 1, c. 65, L. 199/2025).

Svalutazione deducibile dal 2026

Il nuovo art. 94, c. 4, TUIR, riscritto dalla L. 199/2025, limita la deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni del circolante al decremento registrato dal mercato telematico delle obbligazioni negli ultimi sei mesi dell’esercizio; per il 2025 vale ancora il confronto con il valore normale dell’ultimo mese. Le azioni, invece, restano fiscalmente al costo.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Interessi e scarti di emissione concorrono al reddito per competenza; le ritenute subite sono a titolo d’acconto per le società.
  • IRAP. Proventi e oneri finanziari (voci C) e rettifiche di valore di attività finanziarie (voci D) stanno sotto la differenza tra valore e costi della produzione: non entrano nella base IRAP delle società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
  • IVA. La compravendita di azioni, quote, obbligazioni e altri titoli è esente da IVA (art. 10, c. 1, n. 4, DPR 633/1972) e dividendi e interessi sono fuori campo o esenti: non c’è IVA da detrarre.

Titoli di debito del circolante: esempio di contabilizzazione

Il 1° luglio 2025 una società acquista BTP con cedola annua del 2,4%, pagata il 1° marzo e il 1° settembre: 50.000 euro di prezzo secco più 400 euro di interessi maturati dal 1° marzo, pagati al venditore.

Regola Fondamentale & Ratio

I titoli di debito detenuti per investimento temporaneo vanno in C.III.6 (altri titoli del circolante): interessi per competenza, valutazione al minore tra costo e mercato; dal 2026 la svalutazione è deducibile solo entro il calo di valore registrato sul mercato nell'ultimo semestre.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 2426, c. 1, n. 9, c.c.; artt. 92, 94, c. 4, e 109 TUIR; D.Lgs. 239/1996; OIC 20; L. 199/2025

🏛️Principi contabili (OIC)

Immobilizzate o circolanti

L’OIC 21 e l’OIC 20 classificano partecipazioni e titoli in base alla destinazione decisa dagli amministratori: nel circolante vanno quelli detenuti per essere venduti, anche oltre i dodici mesi, se manca la volontà e la capacità di tenerli durevolmente. La classificazione si decide all’acquisto e si cambia solo con una modifica documentata della destinazione.

Titoli di debito

L’OIC 20 consente di non applicare il costo ammortizzato ai titoli del circolante detenuti per breve periodo; il valore si confronta a fine anno con il valore di realizzazione desumibile dal mercato.

Deroga 2025-2026

Per gli esercizi 2025 e 2026 chi non applica gli IAS può valutare i titoli del circolante al valore dell’ultimo bilancio approvato invece che al minor valore di mercato, salvo le perdite durevoli (art. 1, c. 65, L. 199/2025): la scelta va motivata in nota integrativa.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Interessi e scarti di emissione concorrono al reddito per competenza; le ritenute subite sono a titolo d’acconto per le società. La valutazione dei titoli non immobilizzati segue le regole delle rimanenze (art. 94, c. 1, e art. 92 TUIR): la svalutazione è deducibile nei limiti del valore normale, che per i titoli quotati è la media dei prezzi dell’ultimo mese; dal 2026, per le obbligazioni e i titoli simili del circolante, il limite si misura sul calo dei prezzi dell’ultimo semestre (art. 94, c. 4, TUIR, come modificato dalla L. 199/2025). La deroga civilistica della L. 199/2025 non genera deduzioni, perché non imputa minusvalenze a conto economico.

IRAP

Proventi e oneri finanziari (voci C) e rettifiche di valore di attività finanziarie (voci D) stanno sotto la differenza tra valore e costi della produzione: non entrano nella base IRAP delle società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).

IVA

La compravendita di azioni, quote, obbligazioni e altri titoli è esente da IVA (art. 10, c. 1, n. 4, DPR 633/1972) e dividendi e interessi sono fuori campo o esenti: non c’è IVA da detrarre. Le commissioni di custodia e amministrazione dei titoli sono invece imponibili.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊BTP acquistati tra due cedole

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Il 1° luglio 2025 una società acquista BTP con cedola annua del 2,4%, pagata il 1° marzo e il 1° settembre: 50.000 euro di prezzo secco più 400 euro di interessi maturati dal 1° marzo, pagati al venditore.

1. Acquisto dei titoli - 1° luglio 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Altri titoli (C.III.6) 50.000,00 -
Interessi attivi su titoli (C.16.c) 400,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 50.400,00
Totale 50.400,00 50.400,00

I 400 euro di interessi pagati al venditore sono un costo che la prima cedola compensa.

2. Incasso della cedola - 1° settembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 600,00 -
Interessi attivi su titoli (C.16.c) - 600,00
Totale 600,00 600,00

La società incassa la cedola semestrale lorda: gli interessi netti di competenza del periodo di possesso sono 200 euro.

3. Rateo degli interessi maturati - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ratei attivi (D dell’attivo) 400,00 -
Interessi attivi su titoli (C.16.c) - 400,00
Totale 400,00 400,00

Dal 1° settembre al 31 dicembre maturano quattro mesi di interessi: 50.000 × 2,4% × 4/12.

4. Svalutazione al valore di mercato - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Svalutazioni di titoli del circolante (D.19.c) 1.000,00 -
Altri titoli (C.III.6) - 1.000,00
Totale 1.000,00 1.000,00

La quotazione media di dicembre è 98: per il 2025 la svalutazione è deducibile entro il valore normale dell’ultimo mese; dal 2026 il limite è il calo registrato nell’ultimo semestre.

5. Incasso della cedola successiva - 1° marzo 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 600,00 -
Ratei attivi (D dell’attivo) - 400,00
Interessi attivi su titoli (C.16.c) - 200,00
Totale 600,00 600,00

La cedola chiude il rateo; solo due mesi sono interessi del 2026.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Ratei di fine anno. Rilevare gli interessi maturati e non incassati.
  • Limite fiscale della svalutazione. Documentare la media dei prezzi dell’ultimo mese per il 2025 e il calo dell’ultimo semestre dal 2026.
  • Deroga. Motivare in nota integrativa l’eventuale deroga 2025-2026.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Interessi pagati al venditore sommati al costo del titolo

Sono un componente degli interessi del periodo.

Errore ricorrente

Ritenuta o sostitutiva calcolata dalla società

Le società incassano lordo.

Errore ricorrente

Rateo dimenticato

Gli interessi maturati sono di competenza dell’anno.