Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 22 Settembre 2026

Accantonamento per ripristino dei beni dell’azienda in affitto

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Accantonamento per ripristino dei beni dell’azienda in affitto - è lo stanziamento dell’affittuario di un’azienda che deve restituire i beni ricevuti in efficienza e ne sopporta il deperimento, quando il contratto non deroga all’art. 2561 c.c. Il fondo copre la differenza di valore da riconoscere al concedente alla fine del contratto.

Nell’affitto d’azienda l’affittuario gode dei beni e deve restituirli come li ha ricevuti, con il solo deperimento dovuto all’uso normale; se il contratto non deroga all’art. 2561 c.c., il deperimento e la sostituzione dei beni deteriorati sono a suo carico. Mentre il contratto dura, la differenza di valore da compensare alla fine matura anno per anno: il fondo la stanzia.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Affitto di un ramo d’azienda produttivo con macchinari; affitto di un albergo con arredi e impianti.

Come riconoscerlo nei documenti

Contratto di affitto d’azienda e inventario dei beni ricevuti.

Differenze con conti simili

  • Canone d’affitto. È in B.8 (costi per godimento di beni di terzi).
  • Ammortamenti del concedente. Se il contratto deroga, ammortizza il concedente.

Collocazione in bilancio

B.13 (altri accantonamenti); il fondo nel passivo in B (fondi per rischi e oneri).

Ammortamento del concedente o dell’affittuario

Il contratto può derogare all’art. 2561 c.c. attribuendo al concedente la conservazione dei beni: in quel caso è lui ad ammortizzarli e all’affittuario non spetta alcun fondo. Il fondo dell’affittuario esiste quando è lui a sopportare il deperimento.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Per l’affittuario che deve conservare l’efficienza dei beni, le quote calcolate con i coefficienti di ammortamento sono deducibili (art. 102, c. 8, TUIR).
  • IRAP. Secondo la prassi gli accantonamenti al fondo di ripristino dei beni dell’azienda in affitto, calcolati con i coefficienti di ammortamento, sono deducibili ai fini IRAP con una variazione in diminuzione (C.M. 26/E/2012).
  • IVA. L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.

Accantonamento per ripristino dei beni dell’azienda in affitto: esempio di contabilizzazione

Una società prende in affitto per due anni un ramo d’azienda con macchinari e deve restituirlo in efficienza. Accantona 12.000 euro l’anno, calcolati sul costo originario con i coefficienti di ammortamento, e ne deduce l’importo. Alla riconsegna, il 15 gennaio 2027, il concedente chiede un conguaglio di 20.000 euro per il deperimento eccedente l’uso normale; il pagamento avviene a fine mese.

Regola Fondamentale & Ratio

Leggere la clausola di riconsegna, acquisire inventario e costi originari dal concedente e calcolare il fondo per il solo deperimento a carico dell'affittuario.

Riferimenti Normativi Primari:
Codice civile, art. 2561TUIR, art. 102, comma 8Circolare Agenzia

🏛️Principi contabili (OIC)

Condizioni di iscrizione

L’OIC 31 ammette un fondo solo per passività di natura determinata, con esistenza certa o probabile e importo stimabile con ragionevolezza alla data di bilancio. Non sono ammessi fondi generici privi di giustificazione economica; le passività solo possibili si descrivono in nota integrativa, quelle remote non si menzionano.

Onere di riconsegna

La quota di deperimento che l’affittuario dovrà compensare alla riconsegna si stanzia in B.13 (altri accantonamenti) in proporzione all’utilizzo dei beni; a fine contratto il fondo si utilizza per il conguaglio dovuto al concedente e l’eventuale eccedenza si rilascia (OIC 31; OIC 16).

Fondo per oneri

Gli oneri futuri di esistenza certa o probabile, con importo stimabile, si accantonano in B.13 (altri accantonamenti) quando non hanno una voce più specifica; il fondo va nel passivo tra gli altri fondi (B.4, altri fondi per rischi e oneri). I costi sostenuti si imputano al fondo con utilizzo diretto (OIC 31; OIC 12).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
  • Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: art. 2427, c. 1, n. 7, c.c.; OIC 31, par. 49.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Per l’affittuario che deve conservare l’efficienza dei beni, le quote calcolate con i coefficienti di ammortamento sono deducibili (art. 102, c. 8, TUIR).

IRAP

Secondo la prassi gli accantonamenti al fondo di ripristino dei beni dell’azienda in affitto, calcolati con i coefficienti di ammortamento, sono deducibili ai fini IRAP con una variazione in diminuzione (C.M. 26/E/2012).

IVA

L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.

Ammortamento dell’affittuario

Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell’affittuario o dell’usufruttuario: sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato (art. 102, c. 8, TUIR, dal 2027 art. 111, c. 13). Il rilascio del fondo per la parte dedotta concorre al reddito.

IRAP

Il piano richiama la prassi (circolare 26/E/2012) secondo cui l’accantonamento calcolato con i coefficienti di ammortamento è deducibile ai fini IRAP con una variazione in diminuzione: la circolare non è stata riletta per questa voce e va verificata prima di applicarla.

Testo unico dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 le norme sugli accantonamenti passano al nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 107 TUIR diventa l’art. 116, e il suo comma 4, che esclude ogni accantonamento non previsto espressamente, resta invariato; l’art. 106 diventa l’art. 115 e l’art. 102 l’art. 111.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Affitto di un ramo d’azienda con macchinari

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società prende in affitto per due anni un ramo d’azienda con macchinari e deve restituirlo in efficienza. Accantona 12.000 euro l’anno, calcolati sul costo originario con i coefficienti di ammortamento, e ne deduce l’importo. Alla riconsegna, il 15 gennaio 2027, il concedente chiede un conguaglio di 20.000 euro per il deperimento eccedente l’uso normale; il pagamento avviene a fine mese.

1. Accantonamento al fondo - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Accantonamento per ripristino dei beni dell’azienda in affitto (B.13) 12.000,00 -
Fondo oneri (B.4 del passivo) - 12.000,00
Totale 12.000,00 12.000,00

Il deperimento dell’anno, calcolato con i coefficienti di ammortamento, è dedotto per competenza: nessuna ripresa in dichiarazione.

2. Accantonamento al fondo - 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Accantonamento per ripristino dei beni dell’azienda in affitto (B.13) 12.000,00 -
Fondo oneri (B.4 del passivo) - 12.000,00
Totale 12.000,00 12.000,00

Secondo esercizio: il fondo arriva a 24.000 euro.

3. Conguaglio richiesto dal concedente - 15 gennaio 2027

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo oneri (B.4 del passivo) 20.000,00 -
Altri debiti (D.14) - 20.000,00
Totale 20.000,00 20.000,00

Alla riconsegna il concedente chiede un conguaglio di 20.000 euro: il fondo si utilizza in modo diretto. L’IVA sul conguaglio dipende dalla natura della somma (corrispettivo o risarcimento) e non è considerata in questo esempio.

4. Pagamento - 31 gennaio 2027

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Altri debiti (D.14) 20.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 20.000,00
Totale 20.000,00 20.000,00

Si paga il concedente.

5. Rilascio dell’eccedenza - 31 gennaio 2027

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo oneri (B.4 del passivo) 4.000,00 -
Altri ricavi e proventi – Rilascio fondi eccedenti (A.5) - 4.000,00
Totale 4.000,00 4.000,00

I 4.000 euro non necessari si rilasciano in A.5 (altri ricavi e proventi): essendo stati dedotti, concorrono al reddito dell’esercizio.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Contratto di affitto. Verificare se deroga all’art. 2561 c.c. e su chi ricade la conservazione dei beni.
  • Inventario dei beni. Conservare l’inventario iniziale dei beni con lo stato d’uso, base per il conguaglio.
  • Costo originario. Ottenere dal concedente i costi e il fondo di ammortamento dei beni per calcolare le quote.
  • Riconsegna. Formalizzare con il concedente la verifica dello stato dei beni.
  • Utilizzi del fondo. Imputare al fondo solo gli oneri per cui è stato costituito e fare la variazione in diminuzione nell’anno dell’utilizzo.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Fondo quando il contratto lo esclude

Se il concedente conserva i beni, l’affittuario non accantona.

Errore ricorrente

Canone d’affitto nel fondo

Il canone è un costo per godimento di beni di terzi in B.8 (costi per godimento di beni di terzi): non si accantona e non si confonde con il deperimento dei beni.

Errore ricorrente

Quote sul costo del bene per l’affittuario

Le quote si calcolano sul costo originario riportato dal concedente, non su un valore rivalutato.

Errore ricorrente

Rilascio non tassato

Le quote dedotte, se il fondo non serve, tornano a tassazione.