Inquadramento generale
Accantonamento per ripristino di beni gratuitamente devolvibili - è lo stanziamento delle imprese concessionarie di opere pubbliche per ripristinare o sostituire i beni che alla fine della concessione dovranno restituire gratuitamente all’ente concedente, in buono stato.
Un concessionario costruisce o gestisce un’opera pubblica, come un tratto autostradale, un impianto idrico o un porto, e alla scadenza deve restituirla al concedente in buono stato. Il degrado dovuto all’uso è un onere che matura anno dopo anno: per questo accantona una quota delle spese di ripristino o di sostituzione che dovrà sostenere, anziché caricare tutto sull’esercizio dell’intervento.
Cosa ci rientra
- Esempi. Concessionario autostradale; gestore di un servizio idrico in concessione; concessionario di un porto turistico.
Come riconoscerlo nei documenti
Piano economico della concessione e stima dei costi di ripristino.
Differenze con conti simili
- Ammortamento dei beni devolvibili. Ha regole proprie.
Collocazione in bilancio
B.13 (altri accantonamenti); il fondo nel passivo in B (fondi per rischi e oneri).
Ammortamento finanziario e fondo
I beni gratuitamente devolvibili non si ammortizzano in relazione alla vita utile ma secondo la durata della concessione, perché alla scadenza passano al concedente. Il fondo di ripristino copre invece le spese per mantenerli in stato di efficienza: sono due componenti diverse, e non si sovrappongono.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Sono deducibili fino al 5% del costo di ciascun bene (1% per le concessionarie di autostrade e trafori), finché il fondo non raggiunge le spese sostenute per il bene negli ultimi due esercizi (art. 107, c. 2, TUIR); l’eccedenza delle spese sul fondo si deduce in quote costanti nell’esercizio e nei cinque successivi e il fondo non utilizzato concorre al reddito dell’esercizio in cui avviene la devoluzione.
- IRAP. Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile.
- IVA. L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.
Accantonamento per ripristino di beni gratuitamente devolvibili: esempio di contabilizzazione
Un concessionario ha impianti devolvibili con costo di 1.000.000 di euro e accantona nel 2025 il 4% del costo, 40.000 euro, entro il limite fiscale del 5%. Nel 2026 esegue un intervento di ripristino da 50.000 euro più IVA al 22%: 40.000 euro sono coperti dal fondo e 10.000 euro sono una spesa eccedente.
Calcolare il limite per ciascun bene e confrontare il fondo con le spese degli ultimi due esercizi; tenere separato il piano delle eccedenze deducibili in sei quote.
Principi contabili (OIC)
Condizioni di iscrizione
L’OIC 31 ammette un fondo solo per passività di natura determinata, con esistenza certa o probabile e importo stimabile con ragionevolezza alla data di bilancio. Non sono ammessi fondi generici privi di giustificazione economica; le passività solo possibili si descrivono in nota integrativa, quelle remote non si menzionano.
Beni devolvibili
I beni gratuitamente devolvibili sono immobilizzazioni ammortizzate nel periodo della concessione; gli oneri di ripristino e sostituzione che il concessionario dovrà sostenere per restituirli in efficienza si stanziano in un fondo in B.13 (altri accantonamenti) in base al programma degli interventi (OIC 16; OIC 31).
Fondo per oneri
Gli oneri futuri di esistenza certa o probabile, con importo stimabile, si accantonano in B.13 (altri accantonamenti) quando non hanno una voce più specifica; il fondo va nel passivo tra gli altri fondi (B.4, altri fondi per rischi e oneri). I costi sostenuti si imputano al fondo con utilizzo diretto (OIC 31; OIC 12).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: art. 2427, c. 1, n. 7, c.c.; OIC 31, par. 49.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Sono deducibili fino al 5% del costo di ciascun bene (1% per le concessionarie di autostrade e trafori), finché il fondo non raggiunge le spese sostenute per il bene negli ultimi due esercizi (art. 107, c. 2, TUIR); l’eccedenza delle spese sul fondo si deduce in quote costanti nell’esercizio e nei cinque successivi e il fondo non utilizzato concorre al reddito dell’esercizio in cui avviene la devoluzione.
IRAP
Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile. Quando l’onere si manifesta e il fondo viene utilizzato, il costo è deducibile ai fini IRAP se, per la sua natura, sarebbe stato rilevante, per esempio una spesa per servizi; il rilascio del fondo non dedotto non è tassato.
IVA
L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.
Limiti di deduzione
Per le imprese concessionarie della costruzione e dell’esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie sono deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del 5% del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l’ammontare complessivo delle spese sostenute per il bene negli ultimi due esercizi; per autostrade e trafori la percentuale è l’1%. Se le spese sostenute in un esercizio superano il fondo, l’eccedenza si deduce in quote costanti nell’esercizio e nei cinque successivi; il fondo non utilizzato concorre al reddito dell’esercizio in cui avviene la devoluzione (art. 107, c. 2, TUIR, dal 2027 art. 116, c. 2).
IRAP
Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) sono escluse dalla base imponibile (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non ha rilievo, né in aumento né in diminuzione. Quando il fondo si usa, il costo effettivo entra nella base IRAP solo se è iscritto a conto economico in una voce che vi concorre; se l’utilizzo è diretto, non passa dal conto economico e non si deduce.
Testo unico dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 le norme sugli accantonamenti passano al nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 107 TUIR diventa l’art. 116, e il suo comma 4, che esclude ogni accantonamento non previsto espressamente, resta invariato; l’art. 106 diventa l’art. 115 e l’art. 102 l’art. 111.
Concessionario che accantona il 4% del costo degli impianti
Un concessionario ha impianti devolvibili con costo di 1.000.000 di euro e accantona nel 2025 il 4% del costo, 40.000 euro, entro il limite fiscale del 5%. Nel 2026 esegue un intervento di ripristino da 50.000 euro più IVA al 22%: 40.000 euro sono coperti dal fondo e 10.000 euro sono una spesa eccedente.
1. Accantonamento al fondo - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Accantonamento per ripristino di beni gratuitamente devolvibili (B.13) | 40.000,00 | - |
| Fondo oneri (B.4 del passivo) | - | 40.000,00 |
| Totale | 40.000,00 | 40.000,00 |
Il 4% del costo degli impianti, 40.000 euro, è la quota dell’anno del programma di ripristino. Rientra nel limite fiscale del 5%: nessuna ripresa e nessuna imposta anticipata.
2. Fattura dell’intervento di ripristino, con utilizzo del fondo - 20 giugno 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo oneri (B.4 del passivo) | 40.000,00 | - |
| Manutenzioni e riparazioni (B.7) | 10.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 11.000,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 61.000,00 |
| Totale | 61.000,00 | 61.000,00 |
La fattura dell’intervento, 50.000 euro più IVA al 22%, è coperta dal fondo per 40.000 euro; i restanti 10.000 euro sono manutenzione dell’anno in B.7 (costi per servizi). L’IVA di 11.000 euro è detraibile.
3. Pagamento - 20 luglio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 61.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 61.000,00 |
| Totale | 61.000,00 | 61.000,00 |
Si paga il fornitore.
4. Imposte anticipate sull’eccedenza da dedurre in sei quote - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | 2.000,00 | - |
| Imposte anticipate (20) | - | 2.000,00 |
| Totale | 2.000,00 | 2.000,00 |
Le spese eccedenti il fondo, 10.000 euro, si deducono in quote costanti nell’esercizio e nei cinque successivi: 1.666,67 euro nel 2026 e 8.333,33 euro dopo. Sulla parte differita si iscrivono imposte anticipate IRES al 24%, 2.000 euro.
5. Riassorbimento della prima quota differita - 31 dicembre 2027
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte anticipate (20) | 400,00 | - |
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | - | 400,00 |
| Totale | 400,00 | 400,00 |
Ogni anno fino al 2031 si deducono 1.666,67 euro e si riassorbono 400 euro di imposte anticipate.
Controlli prima della dichiarazione
- Programma degli interventi. Conservare il piano economico-finanziario della concessione e il programma di ripristino.
- Limite per ciascun bene. Calcolare il 5% (1% per autostrade e trafori) sul costo di ogni bene.
- Fondo e spese degli ultimi due esercizi. Verificare che il fondo non superi le spese del bene degli ultimi due esercizi.
- Devoluzione. Alla scadenza il fondo non utilizzato concorre al reddito.
- Imposte anticipate. Calcolare le imposte anticipate sulla ripresa e verificarne ogni anno la recuperabilità.
Errori ricorrenti
Limite del 5% applicato alle autostrade
Per le concessionarie di autostrade e trafori il limite è l’1%.
Fondo confuso con l’ammortamento finanziario
Sono due componenti diverse, calcolate con regole diverse.
Eccedenza delle spese dedotta subito
L’eccedenza sul fondo si deduce in sei quote costanti.
Fondo eccedente le spese degli ultimi due esercizi
Oltre quel tetto la deduzione non è più ammessa.
