Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Fondo per contratti onerosi

Nel piano dei conti Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Fondo per contratti onerosi - accoglie le perdite probabili su contratti in corso che sono diventati onerosi: i costi inevitabili per adempierli superano i benefici attesi. Riguarda forniture a prezzo fisso, penali contrattuali probabili, impegni di acquisto a prezzi fuori mercato.

La prudenza richiede di anticipare le perdite già prevedibili: non si aspetta di eseguire il contratto per rilevare che è in perdita.

Cosa ci rientra

  • Situazioni tipiche. Fornitura a prezzo bloccato con materie prime rincarate; penale probabile per ritardo nella consegna; contratto di locazione di un immobile non più utilizzato.
  • Cosa non ci rientra. Perdite previste su lavori su ordinazione (fondo proprio in B.4, altri fondi per rischi e oneri, o rettifica dei lavori in corso); cause già avviate (Fondo rischi cause in corso).

Come riconoscerlo nei documenti

Contratto, preventivo aggiornato dei costi, corrispondenza con la controparte sulle penali.

Differenze con conti simili

  • Fondo cause in corso. C’è un contenzioso già avviato.
  • Svalutazione del magazzino. Le perdite sui beni in giacenza rettificano le rimanenze.

Collocazione in bilancio

Passivo B.4 (altri fondi per rischi e oneri); l’accantonamento in B.12 (accantonamenti per rischi) o, per natura, nella voce del costo.

Commesse a lungo termine

Per i lavori in corso su ordinazione la perdita probabile si rileva prima a riduzione delle rimanenze e, per l’eccedenza, in un fondo (OIC 23).

Fiscalità differita

L’accantonamento indeducibile crea una differenza temporanea: nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento e si iscrivono le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che ci saranno redditi imponibili per recuperarle; quando il fondo si utilizza, la variazione in diminuzione riassorbe le imposte anticipate.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. L’accantonamento non è deducibile, perché non rientra tra quelli ammessi dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento e si iscrivono le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo il loro recupero.
  • IRAP. Per le società di capitali gli accantonamenti iscritti in B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 non concorrono alla base IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
  • IVA. Il fondo e l’accantonamento sono stime interne di fine anno: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA.

Fondo per contratti onerosi: esempio di contabilizzazione

Una società ha un contratto di fornitura a prezzo fisso che a fine anno prevede una perdita di 15.000 euro.

Regola Fondamentale & Ratio

Se un contratto già firmato porterà costi superiori ai ricavi, la perdita attesa si stanzia a fine anno in un fondo per rischi; fiscalmente è deducibile solo quando si realizza.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 2424-bis, c. 3, c.c.; art. 107, c. 4, TUIR; OIC 31

🏛️Principi contabili (OIC)

Condizioni di iscrizione

L’OIC 31 ammette un fondo solo per passività di natura determinata, con esistenza certa o probabile e importo stimabile con ragionevolezza alla data di bilancio. Non sono ammessi fondi generici privi di giustificazione economica; le passività solo possibili si descrivono in nota integrativa, quelle remote non si menzionano.

Stima dell’importo

L’importo è la miglior stima dell’onere alla data di bilancio, fondata sulle informazioni disponibili fino alla redazione del bilancio, comprese quelle successive alla chiusura. Per gli oneri con scadenza lontana l’OIC 31 consente l’attualizzazione quando l’effetto è rilevante.

Utilizzo e rilascio

Il fondo si utilizza in modo diretto e solo per gli oneri per cui è stato costituito. Se l’onere effettivo è minore, l’eccedenza si rilascia a conto economico nella stessa area dell’accantonamento, di norma in A.5 (altri ricavi e proventi); se è maggiore, la differenza è un costo della voce di natura.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
  • Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: OIC 31, par. 49.
  • Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

L’accantonamento non è deducibile, perché non rientra tra quelli ammessi dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento e si iscrivono le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo il loro recupero. Quando l’onere si manifesta e il fondo si utilizza, il costo diventa deducibile, con una variazione in diminuzione, se in quel momento è certo e determinabile. Il rilascio del fondo eccedente non è tassato per la parte a suo tempo non dedotta.

IRAP

Per le società di capitali gli accantonamenti iscritti in B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 non concorrono alla base IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/1997). Quando il fondo si utilizza, il costo è deducibile ai fini IRAP se per sua natura sarebbe stato rilevante, per esempio una spesa per servizi; il rilascio del fondo non dedotto non è tassato. Gli accantonamenti classificati per natura in altre voci, come B.7 (costi per servizi), seguono quella voce.

IVA

Il fondo e l’accantonamento sono stime interne di fine anno: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA. L’IVA riguarda le fatture dei costi quando l’impresa li sostiene e utilizza il fondo, con le regole ordinarie di detrazione.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Fornitura a prezzo fisso diventata in perdita

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società ha un contratto di fornitura a prezzo fisso che a fine anno prevede una perdita di 15.000 euro.

1. Stanziamento della perdita attesa - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Accantonamento per contratti onerosi (B.12) 15.000,00 -
Fondo rischi (B.4 del passivo) - 15.000,00
Totale 15.000,00 15.000,00

2. Imposte anticipate sulla ripresa - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) 3.600,00 -
Imposte anticipate (20) - 3.600,00
Totale 3.600,00 3.600,00

3. Ultima consegna e utilizzo del fondo - 30 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo rischi (B.4 del passivo) 15.000,00 -
Materie prime (B.6) 45.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 13.200,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 73.200,00
Totale 73.200,00 73.200,00

Gli acquisti per completare la fornitura costano 60.000 euro: la parte che corrisponde alla perdita già stanziata si imputa al fondo. Nel 2026 si fa la variazione in diminuzione di 15.000 euro.

4. Riassorbimento delle imposte anticipate - 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Imposte anticipate (20) 3.600,00 -
Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) - 3.600,00
Totale 3.600,00 3.600,00

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Analisi dei contratti. Rivedere a fine anno i contratti a prezzo fisso aperti.
  • Imposte anticipate. Calcolare le imposte anticipate sulla ripresa e verificarne ogni anno la recuperabilità.
  • Utilizzi del fondo. Imputare al fondo solo gli oneri per cui è stato costituito e rilevare la variazione in diminuzione nell’anno dell’utilizzo.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Perdita rilevata solo all’esecuzione

Se è probabile va stanziata subito.

Errore ricorrente

Accantonamento dedotto

Salvo i casi tassativi degli artt. 105, 106 e 107 TUIR, l’accantonamento va ripreso in aumento nell’anno dello stanziamento.

Errore ricorrente

Fondo per margini ridotti

Si stanzia solo la perdita, non il minor utile.