Inquadramento generale
Fondo rischi per cause in corso - accoglie le perdite probabili per cause in corso con clienti, fornitori, dipendenti o terzi: risarcimenti, penali, spese legali della controparte in caso di soccombenza. Si accantona quando la perdita è probabile e stimabile; se è solo possibile, se ne dà notizia in nota integrativa; se è remota, non si fa nulla.
Il parere scritto del legale è il documento chiave: stima la probabilità dell’esito e l’importo, e va aggiornato a ogni chiusura.
Cosa ci rientra
- Situazioni tipiche. Causa per risarcimento danni intentata da un cliente; contenzioso con un ex dipendente; causa per inadempimento con un fornitore.
- Cosa non ci rientra. Contenziosi tributari (Fondo imposte in contenzioso); onorari del proprio avvocato, che sono costi per servizi di competenza.
Come riconoscerlo nei documenti
Atto di citazione e parere dell’avvocato che segue la causa sulla probabilità di soccombenza e sull’importo.
Differenze con conti simili
- Fondo imposte in contenzioso. I rischi per imposte vanno in B.2 (fondi per imposte, anche differite).
- Debiti. Dopo la sentenza definitiva l’importo è un debito.
Collocazione in bilancio
Passivo B.4 (altri fondi per rischi e oneri); l’accantonamento in B.12 (accantonamenti per rischi).
Compensi del proprio legale
Le parcelle del proprio avvocato si rilevano per competenza quando la prestazione è resa: non vanno nel fondo, salvo quelle ancora da sostenere per la causa probabile persa, se si sceglie di stimarle.
Fiscalità differita
L’accantonamento indeducibile crea una differenza temporanea: nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento e si iscrivono le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che ci saranno redditi imponibili per recuperarle; quando il fondo si utilizza, la variazione in diminuzione riassorbe le imposte anticipate.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. L’accantonamento non è deducibile, perché non rientra tra quelli ammessi dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento e si iscrivono le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo il loro recupero.
- IRAP. Per le società di capitali gli accantonamenti iscritti in B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 non concorrono alla base IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
- IVA. Il fondo e l’accantonamento sono stime interne di fine anno: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA.
Fondo rischi per cause in corso: esempio di contabilizzazione
L’avvocato ritiene probabile la soccombenza in una causa con un cliente e stima un risarcimento di 25.000 euro.
Se il legale ritiene probabile la soccombenza, il risarcimento stimato e le spese si stanziano nel fondo rischi; l'accantonamento si deduce solo quando la condanna o la transazione rendono il debito certo.
Principi contabili (OIC)
Condizioni di iscrizione
L’OIC 31 ammette un fondo solo per passività di natura determinata, con esistenza certa o probabile e importo stimabile con ragionevolezza alla data di bilancio. Non sono ammessi fondi generici privi di giustificazione economica; le passività solo possibili si descrivono in nota integrativa, quelle remote non si menzionano.
Probabile, possibile, remoto
Il fondo si iscrive solo per i rischi probabili; per quelli possibili basta l’informativa in nota integrativa, per quelli remoti nulla.
Utilizzo e rilascio
Il fondo si utilizza in modo diretto e solo per gli oneri per cui è stato costituito. Se l’onere effettivo è minore, l’eccedenza si rilascia a conto economico nella stessa area dell’accantonamento, di norma in A.5 (altri ricavi e proventi); se è maggiore, la differenza è un costo della voce di natura.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: OIC 31, par. 49.
- Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
L’accantonamento non è deducibile, perché non rientra tra quelli ammessi dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento e si iscrivono le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo il loro recupero. Quando l’onere si manifesta e il fondo si utilizza, il costo diventa deducibile, con una variazione in diminuzione, se in quel momento è certo e determinabile. Il rilascio del fondo eccedente non è tassato per la parte a suo tempo non dedotta.
IRAP
Per le società di capitali gli accantonamenti iscritti in B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 non concorrono alla base IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/1997). Quando il fondo si utilizza, il costo è deducibile ai fini IRAP se per sua natura sarebbe stato rilevante, per esempio una spesa per servizi; il rilascio del fondo non dedotto non è tassato. Gli accantonamenti classificati per natura in altre voci, come B.7 (costi per servizi), seguono quella voce.
IVA
Il fondo e l’accantonamento sono stime interne di fine anno: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA. L’IVA riguarda le fatture dei costi quando l’impresa li sostiene e utilizza il fondo, con le regole ordinarie di detrazione.
Causa con un cliente chiusa con una transazione
L’avvocato ritiene probabile la soccombenza in una causa con un cliente e stima un risarcimento di 25.000 euro.
1. Stanziamento del rischio - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Accantonamento per cause in corso (B.12) | 25.000,00 | - |
| Fondo rischi (B.4 del passivo) | - | 25.000,00 |
| Totale | 25.000,00 | 25.000,00 |
Il legale ritiene probabile la soccombenza e stima 25.000 euro.
2. Imposte anticipate sulla ripresa - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | 6.000,00 | - |
| Imposte anticipate (20) | - | 6.000,00 |
| Totale | 6.000,00 | 6.000,00 |
3. Transazione e pagamento - 15 settembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo rischi (B.4 del passivo) | 20.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 20.000,00 |
| Totale | 20.000,00 | 20.000,00 |
Le parti chiudono la lite con il pagamento di 20.000 euro a titolo di risarcimento, fuori campo IVA. Il costo diventa certo e si deduce nel 2026.
4. Rilascio dell’eccedenza - 15 settembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo rischi (B.4 del passivo) | 5.000,00 | - |
| Altri ricavi e proventi – Rilascio fondi eccedenti (A.5) | - | 5.000,00 |
| Totale | 5.000,00 | 5.000,00 |
L’eccedenza di 5.000 euro si rilascia senza tassazione.
5. Riassorbimento delle imposte anticipate - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte anticipate (20) | 6.000,00 | - |
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | - | 6.000,00 |
| Totale | 6.000,00 | 6.000,00 |
Controlli prima della dichiarazione
- Parere del legale. Acquisire un parere aggiornato su probabilità e importo.
- Imposte anticipate. Calcolare le imposte anticipate sulla ripresa e verificarne ogni anno la recuperabilità.
- Nota integrativa. Descrivere le cause con rischio possibile.
Errori ricorrenti
Cause probabili solo descritte
Il rischio probabile e stimabile va stanziato.
Accantonamento dedotto
Salvo i casi tassativi degli artt. 105, 106 e 107 TUIR, l’accantonamento va ripreso in aumento nell’anno dello stanziamento.
Rilascio tassato due volte
Il rilascio di un fondo non dedotto non è tassato: va neutralizzato con una variazione in diminuzione.
