Inquadramento generale
Svalutazione immobilizzazioni immateriali - è la riduzione di valore di un’immobilizzazione immateriale quando il suo valore recuperabile, cioè quanto l’impresa potrà ricavarne usandola o vendendola, scende durevolmente sotto il valore di bilancio: un marchio che ha perso mercato, un avviamento di un’azienda in perdita, costi di sviluppo di un prodotto abbandonato.
La svalutazione non nasce da un documento esterno ma da un test: si confronta il valore netto contabile con il valore recuperabile, stimato con piani a più anni e tassi di sconto documentati. Il risultato del test è la base della scrittura.
Cosa ci rientra
- Esempi. Avviamento di un ramo in perdita; marchio che non vende più; costi di sviluppo di un progetto abbandonato; software non più utilizzato.
Come riconoscerlo nei documenti
Non c’è una fattura: la svalutazione nasce da una valutazione a fine anno, secondo l’OIC 9, documentata in nota integrativa.
Differenze con conti simili
- Ammortamento. La ripartizione ordinaria del costo ha un conto proprio.
- Eliminazione del bene. Se il bene è dismesso, la perdita è una minusvalenza o una sopravvenienza.
Collocazione in bilancio
B.10.c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni); se in futuro vengono meno i motivi, si ripristina il valore, salvo per l’avviamento e i costi pluriennali.
Svalutazione e ammortamento
L’ammortamento ripartisce il costo secondo un piano; la svalutazione registra una perdita in più, non prevista dal piano, quando il bene vale meno del residuo. Dopo la svalutazione le quote si calcolano sul valore ridotto.
Ripristino di valore
Se cessano i motivi della svalutazione si ripristina il valore fino al costo ammortizzato: non per l’avviamento e per i costi di impianto e sviluppo, dove la svalutazione è definitiva.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Le svalutazioni delle immobilizzazioni non sono deducibili: il valore fiscale resta quello di prima, e la differenza si recupera con gli ammortamenti fiscali successivi o alla cessione del bene.
- IRAP. Le svalutazioni delle voci B.10.c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni) e B.10.d (svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante e delle disponibilità liquide) non sono deducibili ai fini IRAP: per le società di capitali sono escluse dalla base imponibile (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997).
- IVA. L’ammortamento è una scrittura interna senza IVA: l’IVA si è detratta, se spettava, al momento dell’acquisto del bene.
Svalutazione immobilizzazioni immateriali: esempio di contabilizzazione
A fine 2025 il test dell’OIC 9 mostra che l’avviamento di un ramo d’azienda in perdita, iscritto per 140.000 euro, ha un valore recuperabile di 100.000 euro. La società svaluta 40.000 euro e ammortizza il residuo in cinque anni.
Se il valore recuperabile di un'immobilizzazione immateriale scende durevolmente sotto il valore netto, si svaluta in B.10.c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni); la svalutazione non è deducibile, non è ripristinabile per l'avviamento e non rileva ai fini IRAP.
Principi contabili (OIC)
Perdite durevoli di valore
A ogni chiusura si verifica se esistono indicatori di una perdita durevole di valore; se il valore recuperabile, cioè il maggiore tra valore d’uso e fair value al netto dei costi di vendita, è inferiore al valore netto contabile, si svaluta l’immobilizzazione e si ricalcolano le quote future (OIC 9). Se vengono meno i motivi, si ripristina il valore, salvo che per avviamento e costi pluriennali.
Informazioni in nota integrativa
La nota integrativa indica le svalutazioni dell’esercizio, le cause e gli eventuali ripristini (art. 2427, c. 1, n. 3-bis, c.c.).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
- Costi di impianto, ampliamento e sviluppo. La composizione delle voci, le ragioni dell’iscrizione, cioè gli elementi che ne dimostrano l’utilità pluriennale, e i criteri di ammortamento. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 3, c.c.
- Modifiche dei criteri di ammortamento. La motivazione delle modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati. Obbligo di legge: art. 2426, c. 1, n. 2, c.c.
- Riduzioni di valore. La misura e le motivazioni delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali, con riferimento al concorso alla produzione futura di risultati, alla durata utile e, se rilevante, al valore di mercato, e la loro influenza sul risultato dell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 3-bis, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Le svalutazioni delle immobilizzazioni non sono deducibili: il valore fiscale resta quello di prima, e la differenza si recupera con gli ammortamenti fiscali successivi o alla cessione del bene. In dichiarazione si fa una variazione in aumento e si rilevano le imposte anticipate.
IRAP
Le svalutazioni delle voci B.10.c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni) e B.10.d (svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante e delle disponibilità liquide) non sono deducibili ai fini IRAP: per le società di capitali sono escluse dalla base imponibile (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997).
IVA
L’ammortamento è una scrittura interna senza IVA: l’IVA si è detratta, se spettava, al momento dell’acquisto del bene.
Doppio binario e imposte anticipate
Il valore fiscale resta quello di prima della svalutazione: la differenza si recupera con le quote di ammortamento fiscali negli anni successivi o alla cessione. In dichiarazione la svalutazione si riprende in aumento e, se il recupero è probabile, si rilevano imposte anticipate.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 103 (ammortamento dei beni immateriali) diventa l’art. 112; l’art. 108 (spese relative a più esercizi) diventa l’art. 117.
Svalutazione dell’avviamento di un ramo d’azienda in perdita
A fine 2025 il test dell’OIC 9 mostra che l’avviamento di un ramo d’azienda in perdita, iscritto per 140.000 euro, ha un valore recuperabile di 100.000 euro. La società svaluta 40.000 euro e ammortizza il residuo in cinque anni.
1. Svalutazione dell’avviamento - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Svalutazione immobilizzazioni immateriali (B.10.c) | 40.000,00 | - |
| Immobilizzazioni immateriali (B.I, al netto degli ammortamenti) | - | 40.000,00 |
| Totale | 40.000,00 | 40.000,00 |
La svalutazione porta il valore netto da 140.000 a 100.000 euro.
2. Imposte anticipate sulla svalutazione - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | 9.600,00 | - |
| Imposte anticipate (20, imposte sul reddito) | - | 9.600,00 |
| Totale | 9.600,00 | 9.600,00 |
La svalutazione non è deducibile ai fini IRES: si rilevano imposte anticipate al 24%, 9.600 euro, se il recupero è probabile.
3. Ammortamento sul valore svalutato - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ammortamento avviamento (B.10.a) | 20.000,00 | - |
| Immobilizzazioni immateriali (B.I, al netto degli ammortamenti) | - | 20.000,00 |
| Totale | 20.000,00 | 20.000,00 |
Le quote future si calcolano sul valore ridotto di 100.000 euro in cinque anni.
Controlli prima della dichiarazione
- Indicatori di perdita. Documentare a ogni chiusura l’analisi degli indicatori interni ed esterni.
- Piano e tasso di sconto. Conservare piani, ipotesi e tassi usati per stimare il valore d’uso.
- Prospetto doppio binario. Tenere il prospetto dei valori civili e fiscali per riprendere le differenze in dichiarazione.
- Ripristini. Non ripristinare mai avviamento e costi pluriennali.
Errori ricorrenti
Svalutazione senza test
La perdita di valore va provata con piani e stime.
Svalutazione dedotta
Non è deducibile ai fini IRES e IRAP.
Ripristino dell’avviamento
È vietato.
Quote non ricalcolate
Dopo la svalutazione l’ammortamento si calcola sul nuovo valore.
