Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Immobilizzazioni immateriali e oneri pluriennali

Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Immobilizzazioni immateriali e oneri pluriennali - le immobilizzazioni immateriali comprendono due categorie diverse. I beni immateriali veri e propri sono diritti identificabili e trasferibili: brevetti, marchi, software, licenze, concessioni. Gli oneri pluriennali sono spese che non creano un bene cedibile ma producono utilità per più esercizi: costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo, spese su beni di terzi. Accanto a entrambi c’è l’avviamento, iscrivibile solo se acquisito a titolo oneroso. La distinzione tra queste categorie condiziona i criteri di iscrizione, i periodi di ammortamento e i limiti di deducibilità fiscale.

Profilo civilistico

Secondo l’OIC 24 i beni immateriali si iscrivono al costo se sono identificabili, controllati e capaci di produrre benefici futuri. Gli oneri pluriennali si iscrivono solo se ne è dimostrata l’utilità futura, con il consenso del collegio sindacale se esistente, e finché non sono interamente ammortizzati possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprirne il valore. I costi di impianto e ampliamento si ammortizzano entro cinque anni; i costi di sviluppo sulla vita utile o, se non stimabile, entro cinque anni; l’avviamento sulla vita utile entro vent’anni.

Profilo fiscale

L’articolo 103 del TUIR fissa i limiti per i beni immateriali: brevetti, opere dell’ingegno e know-how al 50% annuo del costo; marchi e avviamento non oltre un diciottesimo; concessioni e diritti a durata determinata secondo la durata del contratto o della legge. L’articolo 108 regola gli oneri pluriennali, deducibili nel limite della quota imputata in bilancio. Le differenze tra piano civilistico e limiti fiscali generano fiscalità differita.

Cosa non si capitalizza

Non sono capitalizzabili i costi di ricerca, di pubblicità, di formazione, di avviamento generato internamente e di riorganizzazione, salvo le eccezioni dell’OIC 24.

Svalutazioni

A ogni chiusura va verificata l’esistenza di indicatori di perdita durevole, secondo l’OIC 9. La svalutazione dell’avviamento e degli oneri pluriennali non può essere ripristinata.

Punti di attenzione

La capitalizzazione degli oneri pluriennali va sostenuta con documenti, come piani e studi di fattibilità. Il vincolo sulla distribuzione dei dividendi va verificato a ogni delibera.

Informativa

La nota integrativa indica i movimenti della voce, la composizione dei costi di impianto e sviluppo con le ragioni dell’iscrizione, il periodo di ammortamento dell’avviamento e le svalutazioni.

Immobilizzazioni immateriali e oneri pluriennali: esempio di contabilizzazione

Una società neocostituita capitalizza 20.000 euro di spese notarili e di avvio come costi di impianto, ammortizzati in cinque anni. Finché non sono ammortizzati, può distribuire utili solo se le riserve disponibili superano il valore residuo di queste spese.

Negli anni successivi, se il valore residuo di questi costi supera le riserve disponibili, la parte di utile corrispondente non può essere distribuita e resta vincolata fino al completamento dell’ammortamento. Lo stesso vincolo vale per i costi di sviluppo capitalizzati.

Regola Fondamentale & Ratio

Oneri pluriennali, beni immateriali e avviamento si iscrivono solo se l'utilità futura è dimostrabile: ciascuna categoria ha un proprio periodo di ammortamento civilistico e un proprio limite fiscale.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 24D.Lgs. 139/2015TUIR, art. 108

🏛️Principi contabili (OIC)

Condizioni generali di iscrivibilità secondo l’OIC 24

Il presupposto fondamentale per l’iscrizione di un costo tra le immobilizzazioni immateriali, comune a tutte le categorie, è la dimostrabilità della sua utilità pluriennale e della sua recuperabilità tramite i benefici economici futuri che ci si attende ne derivino: per gli oneri pluriennali, caratterizzati da un più alto grado di aleatorietà, deve prevalere il giudizio di prudenza, richiedendo elementi oggettivi e non mere aspettative; per i beni immateriali tutelati giuridicamente e per l’avviamento, la loro iscrizione, una volta accertata l’utilità pluriennale, costituisce un obbligo e non una facoltà. Non è in alcun caso consentita la capitalizzazione di oneri pluriennali diversi da quelli espressamente previsti dalla legge, né di costi acquisiti a titolo gratuito.

Consenso dell’organo di controllo e limiti alla distribuzione di dividendi

La capitalizzazione dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di sviluppo e dell’avviamento richiede il consenso, quando esistente, del collegio sindacale o dell’organo di controllo equivalente: finché tali costi permangono in bilancio non interamente ammortizzati, è consentito distribuire dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare del valore residuo non ancora ammortizzato, a tutela dell’integrità del capitale sociale rispetto a poste dotate di un grado di realizzabilità meno certo rispetto alle altre attività di bilancio.

Determinazione del costo civilistico e fiscale ammortizzabile

Il costo ammortizzabile, sia per l’acquisto presso terzi sia per la produzione interna, comprende il prezzo di acquisto o i costi diretti e indiretti di produzione, maggiorati degli oneri accessori e degli interessi passivi sui finanziamenti contratti per la loro acquisizione o realizzazione, fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato e per la quota ragionevolmente imputabile; la capitalizzazione degli interessi passivi va sempre indicata in nota integrativa. L’ammortamento non ammette quote anticipate, accelerate o ridotte, né l’applicazione di una minore aliquota o del criterio del pro rata temporis nel primo esercizio di utilizzo del bene: quando l’esercizio ha durata superiore o inferiore a dodici mesi, inoltre, le quote di ammortamento fiscale delle immobilizzazioni immateriali non vanno ragguagliate alla durata dell’esercizio, a differenza di quanto previsto per i beni materiali.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. Metodo e coefficienti di ammortamento per categoria, quota di costi generali capitalizzati, criterio ed effetti di eventuali rivalutazioni e metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
  • Costi di impianto, ampliamento e sviluppo. La composizione delle voci, le ragioni dell’iscrizione, cioè gli elementi che ne dimostrano l’utilità pluriennale, e i criteri di ammortamento. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 3, c.c.
  • Periodo di ammortamento dell’avviamento. La spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento e dei criteri usati per stimarne la vita utile, o delle ragioni per cui non è stato possibile stimarla. Obbligo di legge: art. 2426, c. 1, n. 6, c.c.; OIC 24, par. 91-92.
  • Riduzioni di valore. La misura e le motivazioni delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali, con riferimento al concorso alla produzione futura di risultati, alla durata utile e, se rilevante, al valore di mercato, e la loro influenza sul risultato dell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 3-bis, c.c.
  • Modifiche dei criteri di ammortamento. La motivazione delle modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati. Obbligo di legge: art. 2426, c. 1, n. 2, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni; periodo di ammortamento dell’avviamento (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Ricerca e sviluppo. Le attività di ricerca e sviluppo svolte. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 1, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Quadro di sintesi dell’ammortamento per categoria

QUADRO COMPARATIVO MULTI-PARAMETRICO

Disciplina fiscale

Confronto ragionato dei valori civilistici, limiti fiscali e variazioni dichiarative

6 Scenari Analizzati
VoceAmmortamento civilisticoAmmortamento fiscale
Costi di impianto e ampliamento (B.I.1)Entro cinque anni, quote libereNel limite della quota imputabile a ciascun esercizio secondo il c.c. (art. 108.1)
Costi di sviluppo (B.I.2)Entro cinque anni, quote libereNel limite della quota imputabile a ciascun esercizio secondo il c.c. (art. 108.1)
Diritti di brevetto e opere dell’ingegno (B.I.3)Sistematico, secondo la residua possibilità di utilizzoNon oltre il 50% del costo per esercizio (art. 103.1)
Marchi (B.I.4)Sistematico, non oltre 20 anniNon oltre 1/18 del costo per esercizio (art. 103.1)
Concessioni, licenze e diritti simili (B.I.4)Secondo la durata legale o contrattualeSecondo la durata legale o contrattuale (art. 103.2)
Avviamento (B.I.5)Secondo la vita utile, non oltre 20 anniNon oltre 1/18 del costo per esercizio (art. 103.3)

Costi di impianto e di ampliamento: definizione fiscale

La voce accoglie i costi inerenti l’atto costitutivo, i costi di start-up sostenuti per progettare e rendere operativa la struttura iniziale di un’impresa di nuova costituzione o di una nuova attività (un nuovo ramo d’azienda, un nuovo processo produttivo), e i costi di un vero e proprio ampliamento verso direzioni e attività precedentemente non perseguite: ne restano esclusi il naturale processo di accrescimento quantitativo e qualitativo dell’impresa già esistente, i costi generali e amministrativi e quelli derivanti da inefficienze del periodo di start-up, e i costi straordinari di riduzione del personale, che non sono in alcun caso capitalizzabili.

Costi di sviluppo: la distinzione dalla ricerca di base

A seguito del D.Lgs. 139/2015, i costi di ricerca di base, intesa come un’indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze scientifiche o tecniche di utilità generica, non sono più capitalizzabili e vanno interamente imputati a conto economico nell’esercizio di sostenimento; restano invece capitalizzabili, quali costi di sviluppo, i costi per l’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale, quando il progetto è chiaramente definito, le risorse necessarie sono disponibili e la recuperabilità dei costi è dimostrabile tramite i ricavi futuri attesi dall’applicazione del progetto.

Patent Box: la maggiorazione del 110% per i beni immateriali agevolati

Il regime opzionale del Patent Box, nella sua versione attuale, consente di maggiorare del 110%, ai fini sia IRES sia IRAP, le spese sostenute dall’impresa in attività di ricerca e sviluppo relative a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, quando tali beni immateriali sono utilizzati, direttamente o indirettamente, dalla stessa impresa nello svolgimento della propria attività: possono esercitare l’opzione, irrevocabile per cinque periodi d’imposta, i soggetti titolari di reddito d’impresa che siano titolari del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolati, con esclusione dei soggetti che determinano il reddito su base catastale o forfettaria e delle imprese in liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali liquidatorie.

Attacchi informatici e polizze cyber risk

I danni derivanti da attacchi informatici, per essere fiscalmente riconosciuti, devono essere puntualmente documentati, dovendo l’impresa dimostrarne l’effettiva inerenza all’attività svolta: la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza, unitamente all’eventuale corrispondenza intercorsa con gli aggressori, costituisce elemento probatorio rilevante a questo fine. Il premio per la sottoscrizione di una polizza assicurativa contro i rischi informatici è un costo deducibile in quanto inerente all’attività d’impresa, mentre gli eventuali indennizzi percepiti concorrono a formare il reddito quali sopravvenienze attive o, se relativi alla perdita di un bene ammortizzabile, quali plusvalenze, secondo la specifica natura del danno risarcito.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Capitalizzazione dei costi di sviluppo di un nuovo processo produttivo

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Lambda Srl sostiene costi per 60.000 euro per lo sviluppo di un nuovo processo produttivo, rispondente ai requisiti di capitalizzazione dell’OIC 24, con il consenso del collegio sindacale; stima una vita utile di cinque anni.

1. Capitalizzazione dei costi di sviluppo

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Costi di sviluppo (B.I.2) 60.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 13.200,00 -
Debiti v/fornitori (D.7) - 73.200,00
Totale 73.200,00 73.200,00

1-bis. Pagamento del fornitore

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti v/fornitori (D.7) 73.200,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 73.200,00
Totale 73.200,00 73.200,00

Se lo sviluppo fosse svolto internamente, i costi si rileverebbero per natura e si capitalizzerebbero con la voce A.4, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

2. Ammortamento del primo esercizio (quota costante su cinque anni)

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ammortamento costi di sviluppo (B.10.a) 12.000,00 -
Fondo ammortamento costi di sviluppo (rettifica B.I.2) - 12.000,00
Totale 12.000,00 12.000,00

La quota civilistica di 12.000 euro trova pieno riconoscimento fiscale, non eccedendo la quota imputabile a ciascun esercizio secondo il criterio civilistico ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUIR: finché il costo residuo non è interamente ammortizzato, Lambda Srl potrà distribuire dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire il valore ancora iscritto in bilancio.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Corretta categoria di appartenenza. Verificare se il costo va qualificato come onere pluriennale, bene immateriale autonomamente identificabile, avviamento, o immobilizzazione in corso.
  • Consenso dell’organo di controllo. Verificare l’acquisizione del consenso del collegio sindacale, quando esistente, per la capitalizzazione di costi di impianto, di sviluppo e di avviamento.
  • Capienza delle riserve per la distribuzione di dividendi. Verificare la capienza di riserve disponibili a copertura del valore residuo non ammortizzato prima di deliberare la distribuzione di utili.
  • Assenza di ragguaglio per esercizi non ordinari. Verificare che le quote di ammortamento fiscale delle immobilizzazioni immateriali non siano state impropriamente ragguagliate alla durata dell’esercizio.
  • Costi non capitalizzabili. Verificare l’esclusione dalla capitalizzazione dei costi di ricerca di base, dei costi straordinari di riduzione del personale e dei beni immateriali acquisiti a titolo gratuito.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Spese di pubblicità capitalizzate come valore del marchio

Le campagne pubblicitarie e promozionali sono costi dell'esercizio anche quando contribuiscono alla notorietà del marchio. Portarle a incremento del valore del marchio o iscriverle come oneri pluriennali differisce costi già sostenuti e sopravvaluta l'attivo. Sono capitalizzabili solo i costi di acquisizione o di registrazione del diritto.

Errore ricorrente

Software in abbonamento iscritto tra le immobilizzazioni

Le licenze d'uso a canone periodico e i servizi applicativi fruiti in rete non attribuiscono all'impresa un diritto duraturo sul programma, ma un servizio che si consuma nel periodo di riferimento. Capitalizzarne il costo annuale e ammortizzarlo in più esercizi sposta costi correnti negli anni successivi; il canone va imputato per competenza, con eventuale risconto.

Errore ricorrente

Diritti ammortizzati oltre la loro durata legale

Concessioni, licenze e altri diritti a termine si ammortizzano in un periodo non superiore alla durata del diritto, anche se l'utilità economica attesa appare più lunga. Estendere il piano oltre la scadenza del contratto lascia, al termine del diritto, un valore residuo privo di contenuto che deve essere svalutato in un unico esercizio.