Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Immobilizzazioni finanziarie

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Le immobilizzazioni finanziarie sono gli investimenti finanziari destinati a restare durevolmente nel patrimonio dell’impresa: partecipazioni in altre società, crediti finanziari a medio e lungo termine, titoli di debito tenuti fino alla scadenza, strumenti derivati attivi di copertura di lungo periodo. Ciò che le distingue dalle attività finanziarie del circolante non è la natura dello strumento, ma la destinazione decisa dagli amministratori: la stessa azione può essere immobilizzata o circolante a seconda che l’impresa intenda tenerla o venderla.

Profilo civilistico

Secondo l’articolo 2424-bis del codice civile gli elementi destinati a un utilizzo durevole si iscrivono tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni immobilizzate si valutano al costo, rettificato solo per perdite durevoli di valore; quelle in controllate e collegate possono essere valutate anche con il metodo del patrimonio netto. I crediti finanziari e i titoli di debito immobilizzati si valutano al costo ammortizzato, salvo le semplificazioni. La svalutazione si ripristina se vengono meno le ragioni che l’avevano causata. Il trasferimento tra comparti è ammesso solo in casi rari, con decisioni già prese alla chiusura.

Profilo fiscale

La classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie è uno dei requisiti della participation exemption: le plusvalenze su partecipazioni sono esenti per il 95% se le partecipazioni sono state classificate tra le immobilizzazioni nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, detenute da almeno dodici mesi e riferite a società residenti in paesi non a fiscalità privilegiata e che esercitano un’impresa commerciale. Dal 2026 serve anche un quinto requisito: una partecipazione almeno pari al 5% del capitale o un valore fiscale di almeno 500.000 euro (L. 199/2025); senza, la plusvalenza è imponibile per intero. Le svalutazioni delle partecipazioni non sono deducibili; quelle dei crediti seguono le regole dei crediti.

Perdite durevoli

La perdita di valore è durevole quando, sulla base di elementi oggettivi, non si prevede che la partecipata possa recuperare le perdite in tempi ragionevoli. Va valutata con i piani della partecipata e, se occorre, con una perizia.

Elenco delle partecipazioni

Per le partecipazioni in controllate e collegate la legge richiede un elenco con denominazione, sede, capitale, patrimonio netto, risultato, quota posseduta e valore di bilancio, e la motivazione se il valore supera la quota di patrimonio netto.

Punti di attenzione

La decisione di destinazione va presa e documentata al primo bilancio, perché condiziona il regime fiscale della futura cessione. Occorre verificare ogni anno gli indicatori di perdita durevole.

Informativa

La nota integrativa indica criteri di valutazione, movimenti, elenco delle partecipazioni e, per quelle iscritte sopra il fair value, le ragioni del mancato adeguamento.

Immobilizzazioni finanziarie: esempio di contabilizzazione

Una società acquista una partecipazione del 30% in una collegata per 300.000 euro e la iscrive tra le immobilizzazioni nel primo bilancio. Dopo tre anni la vende a 500.000 euro: la plusvalenza di 200.000 euro è esente per il 95%, se ricorrono gli altri requisiti.

Se invece l’avesse classificata nel circolante, la plusvalenza sarebbe interamente tassata.

Regola Fondamentale & Ratio

Le immobilizzazioni finanziarie si distinguono dal circolante per destinazione, non per natura: si valutano al costo salvo perdite durevoli, e la classificazione iniziale incide anche sulla participation exemption.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 21OIC 20TUIR, art. 87

🏛️Principi contabili (OIC)

Criterio della destinazione duratura

Secondo l’articolo 2424-bis, primo comma, c.c., gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni: per le partecipazioni, l’OIC 21 richiede che la destinazione a investimento duraturo sia desumibile da elementi quali la natura strategica della partecipazione, l’esistenza di un rapporto di controllo o di collegamento, o l’intenzione di mantenere il legame partecipativo nel tempo, mentre per i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari l’OIC 20 richiede un’analoga valutazione della effettiva intenzione e capacità dell’impresa di mantenere l’investimento fino alla sua naturale scadenza o comunque per un periodo prolungato.

Criteri di valutazione differenziati

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, rettificato solo in presenza di una perdita durevole di valore, salvo per le partecipazioni in imprese controllate e collegate, per le quali è ammesso, in alternativa al costo, il metodo del patrimonio netto; le corrispondenti voci dell’attivo circolante sono invece valutate al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, con un criterio quindi strutturalmente più prudente e reattivo alle oscillazioni di breve periodo, coerente con la loro natura di investimento non duraturo.

Riclassificazione tra immobilizzazioni e attivo circolante

Quando muta la destinazione economica dello strumento finanziario, occorre procedere alla sua riclassificazione dalla voce delle immobilizzazioni a quella dell’attivo circolante, o viceversa: il passaggio deve essere motivato da elementi oggettivi sopravvenuti, e non da mere valutazioni di convenienza contabile, e comporta l’applicazione, dal momento della riclassificazione, del criterio di valutazione proprio della nuova collocazione, con l’iscrizione dello strumento al minore tra il costo originario e il valore corrente se il passaggio avviene dalle immobilizzazioni al circolante, e la necessità di documentare in nota integrativa le ragioni del cambiamento di destinazione.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
  • Elenco delle partecipazioni. Per ogni controllata e collegata: denominazione, sede, capitale, patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio, quota posseduta e valore di bilancio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 5, c.c.
  • Immobilizzazioni finanziarie sopra il fair value. Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al fair value, diverse dalle partecipazioni in controllate e collegate: valore contabile, fair value e motivi per cui il valore non è stato ridotto. Obbligo di legge: art. 2427-bis, c. 1, n. 2, c.c.
  • Scadenze e garanzie. Distintamente per voce, i crediti e i debiti di durata residua superiore a cinque anni, i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con la natura della garanzia e la ripartizione per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.
  • Perdite durevoli e cambi di destinazione. Le ragioni delle svalutazioni per perdite durevoli, o del loro mancato riconoscimento, e i trasferimenti tra immobilizzato e circolante con importo e motivazioni. Principio contabile: OIC 21, par. 60; OIC 20, par. 85.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni; scadenze e garanzie (solo per i debiti, senza ripartizione geografica) (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rapporti con imprese del gruppo. I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 2, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Rilevanza fiscale della classificazione di bilancio

La classificazione operata in bilancio tra immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante non è fiscalmente neutra: per le partecipazioni, il regime di participation exemption dell’articolo 87 del TUIR richiede, tra i propri requisiti, l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie fin dal primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, sicché una partecipazione classificata nell’attivo circolante, anche se successivamente riclassificata tra le immobilizzazioni, non può beneficiare del regime di parziale esenzione per gli esercizi in cui era iscritta nel circolante.

Effetti fiscali della riclassificazione

Il passaggio di uno strumento finanziario dalle immobilizzazioni all’attivo circolante, o viceversa, non genera di per sé un componente di reddito imponibile, trattandosi di una mera riclassificazione contabile priva di effetti realizzativi: assumono invece rilevanza fiscale le eventuali svalutazioni o rivalutazioni che accompagnano il cambiamento di criterio di valutazione conseguente alla riclassificazione, secondo le ordinarie regole di deducibilità previste per la specifica tipologia di strumento finanziario interessato. Per i titoli di debito e gli altri titoli in serie o di massa negoziati in mercati regolamentati, dal periodo d’imposta 2026 l’articolo 94 del TUIR, come modificato dalla legge di bilancio 2026, subordina la deducibilità della svalutazione al valore minimo determinato in base alla media aritmetica delle quotazioni rilevate nell’ultimo semestre dell’esercizio, e non più al prezzo dell’ultimo giorno o alla media dell’ultimo mese; per i titoli non negoziati, il valore minimo si desume dal decremento del mercato telematico delle obbligazioni nello stesso periodo. La svalutazione contabile conseguente alla riclassificazione può quindi non coincidere, per importo, con quella fiscalmente deducibile secondo questo criterio, ed è opportuno verificarne la coerenza caso per caso.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Obbligazione trasferita dalle immobilizzazioni al circolante

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Kappa Spa detiene dal 2023 un’obbligazione acquistata per 100.000 euro e iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie. A ottobre 2025 delibera di destinarla alla vendita per esigenze di liquidità: in quel momento il valore di mercato è di 96.000 euro, ma la riduzione non è durevole, quindi il titolo si trasferisce al costo. A fine anno il valore di mercato è di 95.000 euro; a febbraio 2026 il titolo è venduto per 95.500 euro.

1. Acquisto originario - 2023

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Altri titoli immobilizzati (B.III.3) 100.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 100.000,00
Totale 100.000,00 100.000,00

2. Trasferimento al circolante - 20 ottobre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Altri titoli del circolante (C.III.6) 100.000,00 -
Altri titoli immobilizzati (B.III.3) - 100.000,00
Totale 100.000,00 100.000,00

Secondo l’OIC 20 il trasferimento avviene al valore risultante dai criteri della categoria di provenienza: il costo, non essendoci una perdita durevole.

3. Valutazione di fine esercizio - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante (D.19.c) 5.000,00 -
Altri titoli del circolante (C.III.6) - 5.000,00
Totale 5.000,00 5.000,00

Nel circolante vale il minore tra costo e valore di mercato: la svalutazione è di 5.000 euro. Fiscalmente è deducibile nei limiti dell’articolo 94 del TUIR per i titoli non immobilizzati.

4. Vendita - 15 febbraio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 95.500,00 -
Altri titoli del circolante (C.III.6) - 95.000,00
Proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante (C.16.c) - 500,00
Totale 95.500,00 95.500,00

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Documentazione della destinazione duratura. Verificare l’esistenza di elementi oggettivi e documentabili a supporto della classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie.
  • Requisito temporale della PEX. Verificare che le partecipazioni per cui si intende applicare la participation exemption siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie fin dal primo bilancio di possesso.
  • Motivazione della riclassificazione. Documentare in nota integrativa gli elementi oggettivi sopravvenuti che giustificano un cambiamento di destinazione tra immobilizzazioni e attivo circolante.
  • Criterio di valutazione post-riclassificazione. Verificare la corretta applicazione del criterio di valutazione proprio della nuova collocazione a partire dal momento della riclassificazione.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Svalutazione delle partecipazioni dedotta

La svalutazione civilistica di una partecipazione per perdita durevole di valore è corretta in bilancio, ma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Dedurla significa anticipare una perdita che assumerà rilievo fiscale solo all'eventuale cessione, e nei limiti delle regole sulle minusvalenze. La svalutazione va ripresa in dichiarazione e monitorata nel tempo.

Errore ricorrente

Utili della partecipata iscritti prima della delibera

Con la valutazione al costo il dividendo si rileva quando sorge il diritto alla riscossione, cioè con la delibera di distribuzione della partecipata. Registrare come provento l'utile della controllata nello stesso esercizio in cui è prodotto, prima di qualsiasi decisione assembleare, anticipa un ricavo che potrebbe non essere mai distribuito.

Errore ricorrente

Crediti immobilizzati senza la quota a breve

Per i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie lo schema di bilancio richiede di indicare separatamente gli importi esigibili entro l'esercizio successivo. Esporli come un unico importo a lungo termine, anche quando rate significative scadono nei dodici mesi seguenti, falsa la lettura della liquidità e degli indici di solvibilità a breve.