Inquadramento generale
Contributi in conto interessi - sono i contributi pubblici che riducono il costo degli interessi di un finanziamento agevolato, come la Nuova Sabatini. Se si riferiscono agli interessi dello stesso anno, si portano a riduzione degli interessi passivi in C.17 (interessi e altri oneri finanziari); se arrivano in anni successivi, sono proventi in C.16 (altri proventi finanziari).
I contributi in conto interessi sono agevolazioni pubbliche che si aggiungono a un finanziamento, per esempio ottenuto per acquistare macchinari, e ne pagano in tutto o in parte gli interessi. Non sono contributi in conto impianti, che riducono il costo del bene, né contributi in conto esercizio, che sono ricavi di A.5 (altri ricavi e proventi).
Cosa ci rientra
- Esempi. Contributo Nuova Sabatini sugli interessi del finanziamento; contributi regionali in conto interessi.
Come riconoscerlo nei documenti
Decreto di concessione e comunicazione di erogazione del contributo.
Differenze con conti simili
- Contributi in conto impianti. Riducono il costo del bene o si riscontano.
- Contributi in conto esercizio. Sono in A.5 (altri ricavi e proventi).
Collocazione in bilancio
C.16.d (proventi diversi dai precedenti), oppure a riduzione di C.17 (interessi e altri oneri finanziari) se riferiti agli interessi dello stesso anno.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. I contributi in conto interessi concorrono al reddito nell’esercizio in cui sono certi, di norma all’incasso o alla delibera di erogazione (art. 88, c. 3, TUIR).
- IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
- IVA. I contributi pubblici senza controprestazione sono fuori campo IVA.
Contributi in conto interessi: esempio di contabilizzazione
Una società ha ottenuto un finanziamento agevolato per acquistare un macchinario. Il ministero eroga un contributo annuale di 2.000 euro sugli interessi maturati dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026. La delibera di erogazione è del 30 novembre 2025 e l’incasso del 20 dicembre 2025.
I contributi in conto interessi, come quelli della Nuova Sabatini, sono proventi di C.16 (altri proventi finanziari), sottovoce d, se non riferiti agli interessi dello stesso esercizio; altrimenti riducono gli oneri di C.17 (interessi e altri oneri finanziari).
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.
Ratei e risconti
Gli interessi maturati ma non ancora liquidati alla chiusura dell’esercizio si rilevano con un rateo, attivo se sono proventi e passivo se sono oneri, in proporzione al tempo (OIC 18); l’importo pagato o incassato in anticipo per il periodo successivo si rinvia con un risconto. Alla riapertura dell’esercizio il rateo si storna e il componente si rileva per intero alla liquidazione.
Riferimento agli interessi
Il contributo si imputa ai proventi finanziari, o a riduzione degli interessi passivi in C.17 (interessi e altri oneri finanziari), secondo il periodo di riferimento degli interessi che compensa: la quota che si riferisce a interessi di esercizi futuri si rinvia con un risconto passivo (OIC 12; OIC 18).
Rilevazione
Il contributo si rileva quando esiste la ragionevole certezza che le condizioni siano rispettate e che il contributo sarà erogato, ordinariamente con il provvedimento di concessione o di erogazione (OIC 12).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Contributi pubblici ricevuti. Gli importi e le informazioni sulle sovvenzioni, i contributi e i vantaggi economici non di carattere generale ricevuti da pubbliche amministrazioni, se nel complesso superano 10.000 euro nell’esercizio; per gli aiuti registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato basta dichiararne l’esistenza. Obbligo di legge: art. 1, c. 125-bis e 125-quinquies, L. 124/2017.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; contributi pubblici ricevuti; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
I contributi in conto interessi concorrono al reddito nell’esercizio in cui sono certi, di norma all’incasso o alla delibera di erogazione (art. 88, c. 3, TUIR). Se sono collegati a un finanziamento, va verificato se rientrano tra i proventi finanziari assimilati agli interessi attivi ai fini dell’art. 96.
IRAP
I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.
IVA
I contributi pubblici senza controprestazione sono fuori campo IVA. Le operazioni finanziarie seguono regole IVA proprie: dividendi, utili e rimborsi di capitale sono fuori campo; interessi, negoziazione di titoli e partecipazioni e operazioni su crediti sono di regola esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); le differenze di cambio non sono corrispettivi. In nessun caso c’è IVA da detrarre.
Competenza
I contributi in conto interessi concorrono al reddito per competenza, nell’esercizio in cui il diritto è certo, con la quota riferita a esercizi successivi sospesa con un risconto (artt. 88 e 109 TUIR). Nella tassazione conta la certezza dell’erogazione, non il momento dell’incasso.
Interessi netti e limite dell’art. 96
Se il contributo è collegato a un finanziamento specifico, va verificato se rientra tra i proventi finanziari assimilati agli interessi attivi rilevanti per il limite alla deducibilità degli interessi passivi (art. 96 TUIR).
IVA
Il contributo pubblico senza controprestazione è fuori campo IVA.
Trasparenza sulle sovvenzioni
I contributi ricevuti da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 10.000 euro nell’anno vanno indicati in nota integrativa e nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 1, c. 125-bis e 125-quinquies, L. 124/2017).
IRAP: fuori dalla base
Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 96 (interessi passivi e attivi, limite di deducibilità) diventa l’art. 105; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) diventa l’art. 118.
Contributo annuale della Nuova Sabatini sugli interessi di un finanziamento
Una società ha ottenuto un finanziamento agevolato per acquistare un macchinario. Il ministero eroga un contributo annuale di 2.000 euro sugli interessi maturati dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026. La delibera di erogazione è del 30 novembre 2025 e l’incasso del 20 dicembre 2025.
1. Delibera di erogazione del contributo - 30 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Altri crediti (C.II.5-quater) | 2.000,00 | - |
| Contributi in conto interessi (C.16.d) | - | 2.000,00 |
| Totale | 2.000,00 | 2.000,00 |
Con il provvedimento di erogazione il contributo è certo: il credito verso l’ente si iscrive tra gli altri crediti e il provento in C.16.d (proventi diversi dai precedenti).
2. Incasso del contributo - 20 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 2.000,00 | - |
| Altri crediti (C.II.5-quater) | - | 2.000,00 |
| Totale | 2.000,00 | 2.000,00 |
L’accredito chiude il credito verso l’ente.
3. Risconto della quota dell’anno successivo - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Contributi in conto interessi (C.16.d) | 500,00 | - |
| Risconti passivi (E del passivo) | - | 500,00 |
| Totale | 500,00 | 500,00 |
Il contributo si riferisce a dodici mesi e tre di essi, da gennaio a marzo 2026, competono all’anno seguente: 2.000 x 3/12 = 500 euro si rinviano.
4. Riapertura del risconto - 1° gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Risconti passivi (E del passivo) | 500,00 | - |
| Contributi in conto interessi (C.16.d) | - | 500,00 |
| Totale | 500,00 | 500,00 |
All’apertura del 2026 il risconto si storna e la quota entra nel conto economico del nuovo anno.
Controlli prima della dichiarazione
- Provvedimento di concessione. Conservare il decreto di concessione e la comunicazione di erogazione.
- Periodo di riferimento. Determinare gli interessi compensati dal contributo per ripartirlo per competenza.
- Nota integrativa. Verificare l’obbligo di indicare i contributi pubblici sopra i 10.000 euro (L. 124/2017).
- Rispetto delle condizioni. Controllare le condizioni per non dover restituire il contributo.
Errori ricorrenti
Contributo come ricavo di A.5 (altri ricavi e proventi)
Se compensa interessi, il suo posto è nella gestione finanziaria, in C.16 (altri proventi finanziari) o a riduzione di C.17 (interessi e altri oneri finanziari).
Nessun risconto sulla quota futura
La parte riferita ai mesi successivi non compete all’anno dell’incasso.
Contributo sul bene tra i proventi finanziari
I contributi che riducono il costo del macchinario sono contributi in conto impianti, con altra disciplina.
