Inquadramento generale
Perdite su cambi realizzate - è la perdita che nasce quando un credito o un debito in valuta viene incassato o pagato a un cambio meno favorevole di quello di registrazione.
Una perdita su cambi realizzata si verifica quando il debito in valuta si paga con più euro di quanti ne aveva richiesti la sua iscrizione, oppure quando il credito si incassa con meno euro. Se a fine anno il debito o il credito erano già stati adeguati al cambio, la perdita realizzata è la differenza rispetto a quel valore aggiornato.
Cosa ci rientra
- Esempi. Incasso di una fattura in dollari con il dollaro svalutato; pagamento di un fornitore in yen con lo yen rivalutato.
Come riconoscerlo nei documenti
Contabile bancaria confrontata con la registrazione originaria.
Differenze con conti simili
- Perdite da valutazione. Hanno un conto proprio.
Collocazione in bilancio
C.17-bis (utili e perdite su cambi).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Dal 2024 le differenze di cambio concorrono al reddito sia quando sono realizzate sia quando derivano dalla valutazione di fine anno delle poste in valuta: l’art. 110, c. 3, TUIR, che rendeva irrilevanti quelle da valutazione, è stato abrogato dal D.Lgs. 192/2024.
- IRAP. Gli utili e le perdite su cambi sono componenti finanziari esclusi dalla base IRAP delle società industriali e commerciali.
- IVA. Le differenze di cambio non hanno IVA.
Perdite su cambi realizzate: esempio di contabilizzazione
Una società riceve il 10 novembre 2025 la fattura di un fornitore statunitense per una consulenza di 10.000 dollari, al cambio di 1,1111 dollari per euro: 9.000 euro. Al 31 dicembre il dollaro si è rivalutato e il debito vale 9.150 euro. Il pagamento avviene il 31 gennaio 2026 a un cambio che richiede 9.250 euro. Per l’acquisto di un servizio da un fornitore extra-UE l’IVA si assolve con l’autofattura.
La perdita su cambi realizzata nasce quando un credito o un debito in valuta si incassa o si paga a un cambio meno favorevole di quello di iscrizione: è un onere di C.17-bis (utili e perdite su cambi), deducibile, fuori dalla base IRAP.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.
Poste in valuta
Le operazioni in valuta si rilevano al cambio del giorno in cui sono effettuate. I crediti e i debiti, le disponibilità liquide e gli altri elementi monetari in valuta si adeguano al cambio di chiusura dell’esercizio, e le differenze, positive o negative, si rilevano in C.17-bis (utili e perdite su cambi), sia se realizzate durante l’anno sia se derivano dalla valutazione (OIC 26). Le poste non monetarie, come immobilizzazioni, rimanenze e partecipazioni, restano al cambio storico.
Operazioni di copertura
Se il rischio di cambio è coperto con uno strumento derivato, le differenze sulla posta coperta si compensano con quelle dello strumento secondo le regole dell’OIC 32; la parte non coperta resta in C.17-bis (utili e perdite su cambi).
Elementi di entità o incidenza eccezionali
I proventi e gli oneri di importo o incidenza eccezionali si indicano in nota integrativa con la loro natura e il loro ammontare (art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Cambi dopo la chiusura. Gli effetti significativi delle variazioni dei cambi intervenute dopo la chiusura dell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6-bis, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Dal 2024 le differenze di cambio concorrono al reddito sia quando sono realizzate sia quando derivano dalla valutazione di fine anno delle poste in valuta: l’art. 110, c. 3, TUIR, che rendeva irrilevanti quelle da valutazione, è stato abrogato dal D.Lgs. 192/2024. Il trattamento fiscale segue quindi il bilancio.
IRAP
Gli utili e le perdite su cambi sono componenti finanziari esclusi dalla base IRAP delle società industriali e commerciali.
IVA
Le differenze di cambio non hanno IVA. Le operazioni finanziarie seguono regole IVA proprie: dividendi, utili e rimborsi di capitale sono fuori campo; interessi, negoziazione di titoli e partecipazioni e operazioni su crediti sono di regola esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); le differenze di cambio non sono corrispettivi. In nessun caso c’è IVA da detrarre.
Rilevanza immediata delle differenze di cambio
Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 le differenze di cambio concorrono al reddito sia quando sono realizzate sia quando derivano dalla valutazione di fine anno di crediti e debiti in valuta: il D.Lgs. 192/2024 (art. 9, c. 1, lett. d) ha abrogato il comma 3 dell’art. 110 TUIR, che rendeva irrilevanti le valutazioni. Il trattamento fiscale segue quindi il bilancio, senza doppio binario né imposte differite su questi componenti; i corrispettivi, i proventi e le spese in valuta estera si convertono al cambio del giorno in cui sono conseguiti o sostenuti (art. 110, c. 2, TUIR, con l’art. 9).
IVA
Le differenze di cambio non hanno IVA e non si rettificano né la base imponibile né l’imposta delle fatture già emesse: la base imponibile si converte in euro al cambio del giorno di effettuazione dell’operazione (art. 13, c. 3, DPR 633/1972).
IRAP: fuori dalla base
Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).
Imprese individuali e società di persone
Chi determina l’IRAP con l’art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997 parte dai ricavi e dai costi delle regole del TUIR: gli interessi, i proventi finanziari e le differenze di cambio non fanno parte del valore della produzione, salvo l’opzione per il metodo del bilancio.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 110 (norme generali sulle valutazioni, comprese le valute estere) diventa l’art. 119; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) diventa l’art. 118.
Debito verso un fornitore in dollari pagato dopo l’adeguamento di fine anno
Una società riceve il 10 novembre 2025 la fattura di un fornitore statunitense per una consulenza di 10.000 dollari, al cambio di 1,1111 dollari per euro: 9.000 euro. Al 31 dicembre il dollaro si è rivalutato e il debito vale 9.150 euro. Il pagamento avviene il 31 gennaio 2026 a un cambio che richiede 9.250 euro. Per l’acquisto di un servizio da un fornitore extra-UE l’IVA si assolve con l’autofattura.
1. Registrazione della fattura del fornitore extra-UE - 10 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Consulenze (B.7) | 9.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 1.980,00 | - |
| Debiti verso fornitori in valuta (D.7) | - | 9.000,00 |
| IVA a debito (D.12) | - | 1.980,00 |
| Totale | 10.980,00 | 10.980,00 |
Il debito si iscrive in euro al cambio del giorno di effettuazione, 9.000 euro. L’integrazione con l’IVA del 22% è a debito e a credito, con effetto nullo sulla liquidazione.
2. Adeguamento del debito al cambio di fine anno - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Perdite su cambi da valutazione (C.17-bis) | 150,00 | - |
| Debiti verso fornitori in valuta (D.7) | - | 150,00 |
| Totale | 150,00 | 150,00 |
Al cambio del 31 dicembre il debito vale 9.150 euro: la differenza di 150 euro è una perdita da valutazione, rilevata in C.17-bis (utili e perdite su cambi). Nel nuovo esercizio non si storna: il nuovo valore diventa il valore di iscrizione.
3. Pagamento del fornitore - 31 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori in valuta (D.7) | 9.150,00 | - |
| Perdite su cambi realizzate (C.17-bis) | 100,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 9.250,00 |
| Totale | 9.250,00 | 9.250,00 |
Il pagamento richiede 9.250 euro: rispetto al valore di iscrizione di 9.150, la perdita realizzata è di 100 euro. In totale la perdita sull’operazione è di 250 euro, 150 nel 2025 e 100 nel 2026.
Controlli prima della dichiarazione
- Cambio di iscrizione. Registrare ogni operazione al cambio del giorno, con la fonte del cambio usata.
- Cambio di fine anno. Adeguare ogni posta monetaria in valuta al cambio di chiusura, con un prospetto per operazione.
- Confronto con l’estratto conto. Verificare il cambio applicato dalla banca al pagamento e la differenza rispetto al valore di iscrizione.
- Nota integrativa. Indicare separatamente gli utili e le perdite su cambi da valutazione e realizzati.
Errori ricorrenti
Perdita calcolata sul valore originario
Se il debito è stato adeguato a fine anno, la perdita realizzata si calcola rispetto al valore aggiornato.
Storno del cambio a inizio anno
Le differenze di cambio da valutazione non si stornano all’apertura dell’esercizio successivo.
IVA rettificata per il cambio
Le differenze di cambio non modificano l’IVA della fattura.
