Inquadramento generale
Perdite su cambi da valutazione - è la perdita che emerge a fine anno adeguando al cambio del 31 dicembre crediti, debiti e disponibilità in valuta ancora aperti.
Un finanziamento in valuta estera espone al rischio che la valuta si rafforzi: i debiti in dollari valgono più euro. Il bilancio recepisce la perdita quando il cambio di chiusura è meno favorevole di quello di iscrizione, senza attendere il rimborso.
Cosa ci rientra
- Esempi. Debito in dollari aperto al 31 dicembre con il dollaro rivalutato; credito in sterline con la sterlina svalutata.
Come riconoscerlo nei documenti
Prospetto di fine anno delle poste in valuta.
Differenze con conti simili
- Fondi rischi su cambi. Non si accantonano fondi per oscillazioni future.
Collocazione in bilancio
C.17-bis (utili e perdite su cambi).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Dal 2024 le differenze di cambio concorrono al reddito sia quando sono realizzate sia quando derivano dalla valutazione di fine anno delle poste in valuta: l’art. 110, c. 3, TUIR, che rendeva irrilevanti quelle da valutazione, è stato abrogato dal D.Lgs. 192/2024.
- IRAP. Gli utili e le perdite su cambi sono componenti finanziari esclusi dalla base IRAP delle società industriali e commerciali.
- IVA. Non hanno IVA.
Perdite su cambi da valutazione: esempio di contabilizzazione
Il 1° settembre 2025 una società ottiene un finanziamento di 100.000 dollari, pari a 90.000 euro al cambio del giorno. Al 31 dicembre il dollaro si è rivalutato e il debito vale 91.500 euro. Il rimborso il 30 giugno 2026 richiede 92.000 euro.
Le perdite su cambi da valutazione emergono a fine anno adeguando le poste monetarie in valuta e sono oneri di C.17-bis (utili e perdite su cambi); dal 2024 sono deducibili anche se non realizzate e non si accantonano fondi per oscillazioni future.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.
Poste in valuta
Le operazioni in valuta si rilevano al cambio del giorno in cui sono effettuate. I crediti e i debiti, le disponibilità liquide e gli altri elementi monetari in valuta si adeguano al cambio di chiusura dell’esercizio, e le differenze, positive o negative, si rilevano in C.17-bis (utili e perdite su cambi), sia se realizzate durante l’anno sia se derivano dalla valutazione (OIC 26). Le poste non monetarie, come immobilizzazioni, rimanenze e partecipazioni, restano al cambio storico.
Operazioni di copertura
Se il rischio di cambio è coperto con uno strumento derivato, le differenze sulla posta coperta si compensano con quelle dello strumento secondo le regole dell’OIC 32; la parte non coperta resta in C.17-bis (utili e perdite su cambi).
Nessun fondo per rischi di cambio
Non si accantonano fondi per le oscillazioni future dei cambi: si rilevano solo le differenze che emergono dall’adeguamento alla data di chiusura (OIC 26).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Cambi dopo la chiusura. Gli effetti significativi delle variazioni dei cambi intervenute dopo la chiusura dell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6-bis, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Dal 2024 le differenze di cambio concorrono al reddito sia quando sono realizzate sia quando derivano dalla valutazione di fine anno delle poste in valuta: l’art. 110, c. 3, TUIR, che rendeva irrilevanti quelle da valutazione, è stato abrogato dal D.Lgs. 192/2024. Il trattamento fiscale segue quindi il bilancio.
IRAP
Gli utili e le perdite su cambi sono componenti finanziari esclusi dalla base IRAP delle società industriali e commerciali.
IVA
Non hanno IVA. Le operazioni finanziarie seguono regole IVA proprie: dividendi, utili e rimborsi di capitale sono fuori campo; interessi, negoziazione di titoli e partecipazioni e operazioni su crediti sono di regola esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); le differenze di cambio non sono corrispettivi. In nessun caso c’è IVA da detrarre.
Rilevanza immediata delle differenze di cambio
Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 le differenze di cambio concorrono al reddito sia quando sono realizzate sia quando derivano dalla valutazione di fine anno di crediti e debiti in valuta: il D.Lgs. 192/2024 (art. 9, c. 1, lett. d) ha abrogato il comma 3 dell’art. 110 TUIR, che rendeva irrilevanti le valutazioni. Il trattamento fiscale segue quindi il bilancio, senza doppio binario né imposte differite su questi componenti; i corrispettivi, i proventi e le spese in valuta estera si convertono al cambio del giorno in cui sono conseguiti o sostenuti (art. 110, c. 2, TUIR, con l’art. 9).
IVA
Le differenze di cambio non hanno IVA e non si rettificano né la base imponibile né l’imposta delle fatture già emesse: la base imponibile si converte in euro al cambio del giorno di effettuazione dell’operazione (art. 13, c. 3, DPR 633/1972).
IRAP: fuori dalla base
Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).
Imprese individuali e società di persone
Chi determina l’IRAP con l’art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997 parte dai ricavi e dai costi delle regole del TUIR: gli interessi, i proventi finanziari e le differenze di cambio non fanno parte del valore della produzione, salvo l’opzione per il metodo del bilancio.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 110 (norme generali sulle valutazioni, comprese le valute estere) diventa l’art. 119; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) diventa l’art. 118.
Finanziamento in dollari adeguato al cambio di fine anno e rimborsato
Il 1° settembre 2025 una società ottiene un finanziamento di 100.000 dollari, pari a 90.000 euro al cambio del giorno. Al 31 dicembre il dollaro si è rivalutato e il debito vale 91.500 euro. Il rimborso il 30 giugno 2026 richiede 92.000 euro.
1. Erogazione del finanziamento in dollari - 1° settembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 90.000,00 | - |
| Debiti verso banche (D.4) | - | 90.000,00 |
| Totale | 90.000,00 | 90.000,00 |
Il debito si iscrive in euro al cambio del giorno di erogazione, 90.000 euro.
2. Adeguamento del debito al cambio di fine anno - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Perdite su cambi da valutazione (C.17-bis) | 1.500,00 | - |
| Debiti verso banche (D.4) | - | 1.500,00 |
| Totale | 1.500,00 | 1.500,00 |
Al cambio del 31 dicembre il debito vale 91.500 euro: la perdita da valutazione di 1.500 euro è un onere di C.17-bis (utili e perdite su cambi), deducibile dal 2024 anche se non realizzata.
3. Rimborso del finanziamento - 30 giugno 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso banche (D.4) | 91.500,00 | - |
| Perdite su cambi realizzate (C.17-bis) | 500,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 92.000,00 |
| Totale | 92.000,00 | 92.000,00 |
Il rimborso richiede 92.000 euro: rispetto al valore di 91.500 euro la perdita realizzata è di 500 euro. Il debito adeguato a fine anno non si stornava all’apertura del 2026.
Controlli prima della dichiarazione
- Prospetto delle poste in valuta. Riepilogare per ogni operazione il cambio storico, il cambio di chiusura e la differenza.
- Coperture. Se il debito è coperto da un derivato, applicare le regole dell’OIC 32 alla posta e allo strumento.
- Cambio di riferimento. Usare il cambio di chiusura pubblicato, con la fonte indicata.
- Nota integrativa. Indicare le perdite da valutazione separatamente da quelle realizzate.
Errori ricorrenti
Fondo rischi su cambi
Non si accantonano fondi per oscillazioni future: solo l’adeguamento alla chiusura.
Perdita non dedotta perché non realizzata
Dal 2024 le differenze da valutazione sono deducibili.
Storno all’apertura
Il nuovo valore del debito è il valore di iscrizione per l’esercizio successivo.
