Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 21 Settembre 2026

Utili su cambi da valutazione

Nel piano dei conti Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Utili su cambi da valutazione - è il guadagno che emerge a fine anno adeguando al cambio del 31 dicembre crediti, debiti e disponibilità in valuta ancora aperti. L’eventuale utile netto da valutazione va accantonato, in sede di destinazione dell’utile, in una riserva non distribuibile fino al realizzo.

L’utile da valutazione non è un incasso: è la variazione di valore, espressa in euro, di una posta che si incasserà o pagherà in valuta. Per questo il codice civile impone di non distribuirlo finché non si realizza.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Credito in dollari aperto al 31 dicembre con il dollaro rivalutato; conto corrente in valuta; debito in valuta con la valuta svalutata.

Come riconoscerlo nei documenti

Prospetto di fine anno delle poste in valuta con cambio storico e cambio di chiusura.

Differenze con conti simili

  • Poste non monetarie. Rimanenze, immobilizzazioni e partecipazioni in valuta restano al cambio storico.

Collocazione in bilancio

C.17-bis (utili e perdite su cambi); l’utile netto da valutazione va in una riserva non distribuibile (art. 2426, n. 8-bis, c.c.).

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Dal 2024 le differenze di cambio concorrono al reddito sia quando sono realizzate sia quando derivano dalla valutazione di fine anno delle poste in valuta: l’art. 110, c. 3, TUIR, che rendeva irrilevanti quelle da valutazione, è stato abrogato dal D.Lgs. 192/2024.
  • IRAP. Gli utili e le perdite su cambi sono componenti finanziari esclusi dalla base IRAP delle società industriali e commerciali.
  • IVA. Non hanno IVA.

Utili su cambi da valutazione: esempio di contabilizzazione

Una società esporta merci in dollari: la fattura del 20 ottobre 2025 è di 10.000 dollari, pari a 9.000 euro al cambio del giorno (cessione non imponibile). Al 31 dicembre il dollaro si è rivalutato e il credito vale 9.200 euro; il credito è incassato il 15 febbraio 2026 per 9.250 euro. Il bilancio 2025 chiude con l’utile e si approva il 30 aprile 2026.

Regola Fondamentale & Ratio

Gli utili su cambi da valutazione emergono a fine anno adeguando le poste monetarie in valuta e sono proventi di C.17-bis (utili e perdite su cambi); l'utile netto va accantonato in una riserva non distribuibile fino al realizzo.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 2426, c. 1, n. 8-bis, c.c.; artt. 9 e 110 TUIR; D.Lgs. 192/2024; art. 5 D.Lgs. 446/1997; OIC 12; OIC 26; dal 1° gennaio 2027 D.Lgs. 117/2026, art. 119

🏛️Principi contabili (OIC)

Collocazione

L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.

Poste in valuta

Le operazioni in valuta si rilevano al cambio del giorno in cui sono effettuate. I crediti e i debiti, le disponibilità liquide e gli altri elementi monetari in valuta si adeguano al cambio di chiusura dell’esercizio, e le differenze, positive o negative, si rilevano in C.17-bis (utili e perdite su cambi), sia se realizzate durante l’anno sia se derivano dalla valutazione (OIC 26). Le poste non monetarie, come immobilizzazioni, rimanenze e partecipazioni, restano al cambio storico.

Riserva non distribuibile

L’utile netto che deriva dall’adeguamento ai cambi di fine esercizio, quando l’utile d’esercizio lo assorbe, si accantona in una riserva non distribuibile fino al realizzo (art. 2426, c. 1, n. 8-bis, c.c.; OIC 26). Le perdite e gli utili da valutazione si compensano tra loro nel conto economico per l’importo netto della voce C.17-bis (utili e perdite su cambi), ma i due componenti si indicano separatamente in nota integrativa.

Operazioni di copertura

Se il rischio di cambio è coperto con uno strumento derivato, le differenze sulla posta coperta si compensano con quelle dello strumento secondo le regole dell’OIC 32; la parte non coperta resta in C.17-bis (utili e perdite su cambi).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Cambi dopo la chiusura. Gli effetti significativi delle variazioni dei cambi intervenute dopo la chiusura dell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6-bis, c.c.
  • Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
  • Destinazione del risultato. La proposta di destinazione dell’utile o di copertura della perdita. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22-septies, c.c.; OIC 12, par. 139.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Dal 2024 le differenze di cambio concorrono al reddito sia quando sono realizzate sia quando derivano dalla valutazione di fine anno delle poste in valuta: l’art. 110, c. 3, TUIR, che rendeva irrilevanti quelle da valutazione, è stato abrogato dal D.Lgs. 192/2024. Il trattamento fiscale segue quindi il bilancio.

IRAP

Gli utili e le perdite su cambi sono componenti finanziari esclusi dalla base IRAP delle società industriali e commerciali.

IVA

Non hanno IVA. Le operazioni finanziarie seguono regole IVA proprie: dividendi, utili e rimborsi di capitale sono fuori campo; interessi, negoziazione di titoli e partecipazioni e operazioni su crediti sono di regola esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); le differenze di cambio non sono corrispettivi. In nessun caso c’è IVA da detrarre.

Rilevanza immediata delle differenze di cambio

Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 le differenze di cambio concorrono al reddito sia quando sono realizzate sia quando derivano dalla valutazione di fine anno di crediti e debiti in valuta: il D.Lgs. 192/2024 (art. 9, c. 1, lett. d) ha abrogato il comma 3 dell’art. 110 TUIR, che rendeva irrilevanti le valutazioni. Il trattamento fiscale segue quindi il bilancio, senza doppio binario né imposte differite su questi componenti; i corrispettivi, i proventi e le spese in valuta estera si convertono al cambio del giorno in cui sono conseguiti o sostenuti (art. 110, c. 2, TUIR, con l’art. 9).

Riserva e fiscalità

Con l’abrogazione dell’art. 110, c. 3, TUIR non serve più stanziare imposte differite sugli utili su cambi da valutazione: l’imposta corrente li colpisce subito. La riserva non distribuibile dell’art. 2426, n. 8-bis, c.c. resta però un vincolo civilistico e non fiscale.

IVA

Le differenze di cambio non hanno IVA e non si rettificano né la base imponibile né l’imposta delle fatture già emesse: la base imponibile si converte in euro al cambio del giorno di effettuazione dell’operazione (art. 13, c. 3, DPR 633/1972).

IRAP: fuori dalla base

Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).

Nuovo testo unico dal 2027

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 110 (norme generali sulle valutazioni, comprese le valute estere) diventa l’art. 119; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) diventa l’art. 118.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Credito in dollari e conto corrente in valuta adeguati al cambio di fine anno

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società esporta merci in dollari: la fattura del 20 ottobre 2025 è di 10.000 dollari, pari a 9.000 euro al cambio del giorno (cessione non imponibile). Al 31 dicembre il dollaro si è rivalutato e il credito vale 9.200 euro; il credito è incassato il 15 febbraio 2026 per 9.250 euro. Il bilancio 2025 chiude con l’utile e si approva il 30 aprile 2026.

1. Fattura di esportazione in dollari - 20 ottobre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso clienti in valuta (C.II.1) 9.000,00 -
Ricavi delle vendite (A.1) - 9.000,00
Totale 9.000,00 9.000,00

Il credito si iscrive in euro al cambio del giorno di effettuazione dell’operazione, 9.000 euro; la cessione all’esportazione è non imponibile.

2. Adeguamento del credito al cambio di fine anno - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso clienti in valuta (C.II.1) 200,00 -
Utili su cambi da valutazione (C.17-bis) - 200,00
Totale 200,00 200,00

Al cambio del 31 dicembre il credito vale 9.200 euro: l’utile da valutazione di 200 euro è un provento di C.17-bis (utili e perdite su cambi), imponibile dal 2024 anche se non realizzato.

3. Destinazione dell’utile a riserva non distribuibile - 30 aprile 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Utile dell’esercizio (A.IX) 200,00 -
Riserva per utili su cambi non realizzati (A.VI) - 200,00
Totale 200,00 200,00

L’assemblea che approva il bilancio accantona l’utile netto da valutazione in una riserva non distribuibile fino al realizzo, per l’importo che l’utile d’esercizio consente.

4. Incasso del credito in dollari - 15 febbraio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 9.250,00 -
Crediti verso clienti in valuta (C.II.1) - 9.200,00
Utili su cambi realizzati (C.17-bis) - 50,00
Totale 9.250,00 9.250,00

L’incasso di 9.250 euro produce, rispetto al valore adeguato di 9.200, un utile realizzato di 50 euro. Con il realizzo la parte di riserva di 200 euro torna distribuibile.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Prospetto di fine anno. Redigere un prospetto delle poste in valuta con cambio storico, cambio di chiusura e differenza, distinguendo utili e perdite.
  • Riserva non distribuibile. Accantonare l’utile netto da valutazione nella riserva dell’art. 2426, n. 8-bis, in sede di destinazione dell’utile.
  • Poste non monetarie. Non adeguare al cambio di chiusura le immobilizzazioni, le rimanenze e le partecipazioni.
  • Rilevanza fiscale. Non stanziare imposte differite su queste differenze dal 2024.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Utile da valutazione distribuito

Finché non è realizzato l’utile netto è vincolato in riserva e non si distribuisce.

Errore ricorrente

Imposte differite ancora stanziate

Dopo l’abrogazione dell’art. 110, c. 3, TUIR non sono più necessarie.

Errore ricorrente

Poste non monetarie adeguate

Solo le poste monetarie si valutano al cambio di chiusura.