Inquadramento generale
Accantonamento indennità di fine rapporto collaboratori - è la quota annua dell’indennità che il contratto di collaborazione riconosce al collaboratore alla fine del rapporto. Non è obbligatoria per legge: dipende dal contratto.
L’indennità di fine collaborazione non è obbligatoria per legge: nasce solo dal contratto, che ne fissa misura e condizioni.
Cosa ci rientra
- Quando si usa. Contratto di collaborazione che prevede un’indennità di fine rapporto.
Come riconoscerlo nei documenti
Contratto di collaborazione con la clausola sull’indennità; calcolo annuale della quota.
Differenze con conti simili
- TFR dei dipendenti. Va in B.9 (costi per il personale).
Collocazione in bilancio
B.7 (costi per servizi) l’accantonamento; il fondo nel passivo in B.1 (fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili).
IRAP
I compensi ad amministratori, sindaci e revisori non professionisti e ai collaboratori coordinati e continuativi, con i relativi contributi, non sono deducibili ai fini IRAP; i premi INAIL invece sì.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli accantonamenti per le indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi sono deducibili per competenza (art. 105, c. 4, TUIR).
- IRAP. Ai fini IRAP i compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e i relativi contributi non sono deducibili, qualunque sia la voce di bilancio in cui sono iscritti (art. 11, c. 1, lett. b, D.Lgs. 446/1997).
- IVA. L’accantonamento non ha IVA.
Accantonamento indennità di fine rapporto collaboratori: esempio di contabilizzazione
La società accantona la quota annua dell’indennità prevista dal contratto: 1.500 euro.
L'accantonamento dell'indennità di fine rapporto prevista dal contratto di collaborazione è deducibile per competenza; non è deducibile ai fini IRAP.
Principi contabili (OIC)
Fondo
L’OIC 31 colloca il fondo tra i fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili (B.1, fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili).
Competenza
I compensi e i contributi si rilevano nell’esercizio in cui la prestazione è resa; le somme maturate e non ancora pagate a fine anno sono debiti.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli accantonamenti per le indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi sono deducibili per competenza (art. 105, c. 4, TUIR).
IRAP
Ai fini IRAP i compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e i relativi contributi non sono deducibili, qualunque sia la voce di bilancio in cui sono iscritti (art. 11, c. 1, lett. b, D.Lgs. 446/1997). La deduzione integrale del costo del lavoro introdotta dal 2015 (art. 11, c. 4-octies) riguarda solo i dipendenti a tempo indeterminato, non i collaboratori.
IVA
L’accantonamento non ha IVA. Accantonamenti, svalutazioni, rettifiche di valore e imposte sul reddito sono scritture interne di fine anno o debiti verso l’Erario: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA. L’IVA riguarda solo gli acquisti e le vendite da cui quei valori derivano.
Accantonamento e liquidazione dell’indennità di un collaboratore
La società accantona la quota annua dell’indennità prevista dal contratto: 1.500 euro.
1. Accantonamento della quota annua - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Accantonamento indennità fine rapporto collaboratori (B.7) | 1.500,00 | - |
| Fondo indennità fine rapporto collaboratori (B.1) | - | 1.500,00 |
| Totale | 1.500,00 | 1.500,00 |
2. Liquidazione alla fine del rapporto - 31 marzo 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo indennità fine rapporto collaboratori (B.1) | 4.500,00 | - |
| Erario c/ritenute da versare (D.12) | - | 900,00 |
| Altri debiti (D.14) | - | 3.600,00 |
| Totale | 4.500,00 | 4.500,00 |
Dopo tre anni l’indennità accantonata è liquidata con la ritenuta d’acconto del 20% (art. 24 DPR 600/1973); l’Agenzia riliquida poi l’imposta con la tassazione separata.
3. Pagamento al collaboratore - 31 marzo 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Altri debiti (D.14) | 3.600,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 3.600,00 |
| Totale | 3.600,00 | 3.600,00 |
Controlli prima della dichiarazione
- Clausola contrattuale. Verificare la previsione dell’indennità.
- Data certa. Verificarla per la tassazione separata.
- IRAP. Escludere l’accantonamento.
Errori ricorrenti
Accantonamento senza clausola
Non ha fondamento contrattuale.
Liquidazione come nuovo costo
Si utilizza il fondo.
IRAP
Non è deducibile.
