Inquadramento generale
Fondo indennità di fine rapporto dei collaboratori - accoglie le quote annue dell’indennità di fine rapporto che il contratto riconosce a un collaboratore coordinato e continuativo alla cessazione della collaborazione. Non è obbligatoria per legge: esiste solo se il contratto la prevede, con misura e condizioni.
L’indennità non è prevista dalla legge: esiste solo se il contratto la stabilisce. Il fondo è la memoria di quanto la società dovrà pagare e cresce ogni anno con la quota maturata.
Cosa ci rientra
- Cosa ci rientra. Quote annue dell’indennità contrattuale del collaboratore; adeguamenti per aumento dei compensi.
- Cosa non ci rientra. TFR dei dipendenti (C del passivo, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato); TFM degli amministratori (conto proprio).
Come riconoscerlo nei documenti
Contratto di collaborazione con la clausola sull’indennità e prospetto annuale del calcolo.
Differenze con conti simili
- Fondo TFR. Riguarda i lavoratori dipendenti.
- Fondo TFM. Riguarda gli amministratori.
Collocazione in bilancio
Passivo B.1 (fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili); l’accantonamento in B.7 (costi per servizi).
Data certa
La tassazione separata per il collaboratore richiede che il diritto all’indennità risulti da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto (art. 17, c. 1, lett. c, TUIR); in mancanza, l’indennità è tassata come compenso ordinario nell’anno del pagamento.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. L’accantonamento è deducibile per competenza, nei limiti delle quote maturate secondo il contratto (art. 105, c. 4, TUIR).
- IRAP. Per le società di capitali i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi e i relativi accantonamenti non sono deducibili ai fini IRAP, qualunque sia la voce di bilancio (art. 11, c. 1, lett. b, D.Lgs. 446/1997).
- IVA. Le indennità e i trattamenti di fine rapporto non sono corrispettivi di operazioni IVA: l’accantonamento, l’utilizzo e il pagamento avvengono senza IVA (art. 5, c. 2, e art. 15 DPR 633/1972 per le somme non corrispettive).
Fondo indennità di fine rapporto dei collaboratori: esempio di contabilizzazione
La società accantona la quota annua dell’indennità prevista dal contratto del collaboratore: 1.500 euro.
Il fondo accoglie l'indennità di fine rapporto prevista dal contratto di collaborazione; gli accantonamenti sono deducibili per competenza ai fini IRES ma non ai fini IRAP.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
Il fondo sta tra i fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili (B.1 del passivo, fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili); l’accantonamento si iscrive in B.7 (costi per servizi) insieme ai compensi dei collaboratori.
Stima dell’importo
L’importo è la miglior stima dell’onere alla data di bilancio, fondata sulle informazioni disponibili fino alla redazione del bilancio, comprese quelle successive alla chiusura. Per gli oneri con scadenza lontana l’OIC 31 consente l’attualizzazione quando l’effetto è rilevante.
Utilizzo e rilascio
Il fondo si utilizza in modo diretto e solo per gli oneri per cui è stato costituito. Se l’onere effettivo è minore, l’eccedenza si rilascia a conto economico nella stessa area dell’accantonamento, di norma in A.5 (altri ricavi e proventi); se è maggiore, la differenza è un costo della voce di natura.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: OIC 31, par. 49.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
L’accantonamento è deducibile per competenza, nei limiti delle quote maturate secondo il contratto (art. 105, c. 4, TUIR). Per il collaboratore l’indennità è soggetta a tassazione separata se il diritto risulta da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto (art. 17, c. 1, lett. c, TUIR).
IRAP
Per le società di capitali i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi e i relativi accantonamenti non sono deducibili ai fini IRAP, qualunque sia la voce di bilancio (art. 11, c. 1, lett. b, D.Lgs. 446/1997).
IVA
Le indennità e i trattamenti di fine rapporto non sono corrispettivi di operazioni IVA: l’accantonamento, l’utilizzo e il pagamento avvengono senza IVA (art. 5, c. 2, e art. 15 DPR 633/1972 per le somme non corrispettive).
Indennità di un collaboratore dopo tre anni
La società accantona la quota annua dell’indennità prevista dal contratto del collaboratore: 1.500 euro.
1. Accantonamento della quota annua - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Accantonamento indennità fine rapporto collaboratori (B.7) | 1.500,00 | - |
| Fondo indennità fine rapporto collaboratori (B.1) | - | 1.500,00 |
| Totale | 1.500,00 | 1.500,00 |
La quota è deducibile ai fini IRES nel 2025; ai fini IRAP va ripresa, come i compensi dei collaboratori.
2. Liquidazione alla cessazione - 31 marzo 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo indennità fine rapporto collaboratori (B.1) | 4.500,00 | - |
| Erario c/ritenute da versare (D.12) | - | 900,00 |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 3.600,00 |
| Totale | 4.500,00 | 4.500,00 |
Dopo tre anni il fondo è di 4.500 euro. La società trattiene la ritenuta d’acconto del 20%; l’imposta definitiva a tassazione separata sarà liquidata dall’Agenzia delle Entrate.
3. Versamento della ritenuta con F24 - 16 aprile 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Erario c/ritenute da versare (D.12) | 900,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 900,00 |
| Totale | 900,00 | 900,00 |
Controlli prima della dichiarazione
- Clausola del contratto. Verificare che il contratto preveda l’indennità e con quale misura.
- Data certa. Conservare la prova della data certa del contratto.
- IRAP. Riprendere l’accantonamento nella base IRAP.
Errori ricorrenti
Accantonamento senza clausola contrattuale
Senza un obbligo non c’è passività da stanziare.
Accantonamento dedotto ai fini IRAP
Per i collaboratori non è deducibile.
Liquidazione rilevata come nuovo costo
Si utilizza il fondo già accantonato.
