Inquadramento generale
Fondo trattamento di fine mandato amministratori - accoglie le quote annue dell’indennità di fine mandato riconosciuta agli amministratori dalla delibera di nomina o dallo statuto. Serve a garantire all’amministratore una somma alla fine dell’incarico, con un trattamento fiscale di favore se le regole formali sono rispettate. Spesso è coperto da una polizza di capitalizzazione, che è un credito dell’attivo.
Molte società finanziano il TFM con una polizza assicurativa: i premi sono un credito verso la compagnia, non un costo, e alla scadenza il riscatto fornisce la liquidità per pagare l’amministratore.
Cosa ci rientra
- Cosa ci rientra. Quote annue del TFM; adeguamenti deliberati dall’assemblea.
- Cosa non ci rientra. Premi della polizza di copertura (credito in B.III.2, crediti immobilizzati, o C.II.5-quater, crediti verso altri); compensi ordinari degli amministratori (B.7, costi per servizi).
Come riconoscerlo nei documenti
Verbale di assemblea o delibera di nomina con la misura del TFM e data certa anteriore all’inizio del mandato; prospetto annuale del calcolo.
Differenze con conti simili
- Polizza a copertura del TFM. È un credito verso la compagnia, non riduce il fondo.
- Debiti verso amministratori. I compensi maturati e non pagati sono debiti.
Collocazione in bilancio
Passivo B.1 (fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili); l’accantonamento annuo va in B.7 (costi per servizi).
Rinuncia al TFM
Se l’amministratore socio persona fisica rinuncia al TFM già dedotto, per la società non c’è sopravvenienza attiva nei limiti del valore fiscale del credito (art. 88, c. 4-bis, TUIR; ris. 124/E/2017), ma per l’Agenzia il socio realizza un incasso giuridico tassabile, con ritenuta a carico della società; la Cassazione (sent. 16595/2023) ha però escluso la tassazione in capo al socio quando il credito rinunciato ha valore fiscale nullo. Se l’amministratore non è socio, il rilascio del fondo è una sopravvenienza tassabile nei limiti degli accantonamenti dedotti.
Congruità
Un TFM sproporzionato rispetto ai compensi può essere contestato per difetto di inerenza: la delibera deve motivarne la misura.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. La quota annua è deducibile per competenza solo se il diritto al TFM risulta da un atto con data certa anteriore all’inizio del mandato; altrimenti è deducibile nell’esercizio in cui è pagata (art. 105, c. 4, e art. 17, c. 1, lett. c, TUIR).
- IRAP. Per le società di capitali i compensi degli amministratori non professionisti e il relativo TFM non sono deducibili ai fini IRAP (art. 11, c. 1, lett. b, D.Lgs. 446/1997).
- IVA. Le indennità e i trattamenti di fine rapporto non sono corrispettivi di operazioni IVA: l’accantonamento, l’utilizzo e il pagamento avvengono senza IVA (art. 5, c. 2, e art. 15 DPR 633/1972 per le somme non corrispettive).
Fondo trattamento di fine mandato amministratori: esempio di contabilizzazione
L’assemblea delibera, con verbale di data certa prima della nomina, un TFM di 6.000 euro l’anno per cinque anni e una polizza a copertura. Nel 2030 l’amministratore lascia l’incarico.
Il fondo TFM accumula l'indennità di fine mandato degli amministratori; si deduce per competenza solo con atto di data certa anteriore al mandato e si liquida con la ritenuta del 20%.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
Il fondo sta tra i fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili (B.1 del passivo, fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili); l’accantonamento annuo va in B.7 (costi per servizi) insieme ai compensi degli amministratori.
Stima dell’importo
L’importo è la miglior stima dell’onere alla data di bilancio, fondata sulle informazioni disponibili fino alla redazione del bilancio, comprese quelle successive alla chiusura. Per gli oneri con scadenza lontana l’OIC 31 consente l’attualizzazione quando l’effetto è rilevante.
Utilizzo e rilascio
Il fondo si utilizza in modo diretto e solo per gli oneri per cui è stato costituito. Se l’onere effettivo è minore, l’eccedenza si rilascia a conto economico nella stessa area dell’accantonamento, di norma in A.5 (altri ricavi e proventi); se è maggiore, la differenza è un costo della voce di natura.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: OIC 31, par. 49.
- Compensi di amministratori e sindaci. L’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci, cumulativamente per categoria, con tasso, condizioni e importi rimborsati o rinunciati, e gli impegni assunti per loro conto. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 16, c.c.; OIC 12, par. 117.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; compensi di amministratori e sindaci (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
La quota annua è deducibile per competenza solo se il diritto al TFM risulta da un atto con data certa anteriore all’inizio del mandato; altrimenti è deducibile nell’esercizio in cui è pagata (art. 105, c. 4, e art. 17, c. 1, lett. c, TUIR). L’importo deve essere congruo rispetto ai compensi. Se l’amministratore socio rinuncia al TFM già dedotto, per la società non c’è sopravvenienza nei limiti del valore fiscale del credito (art. 88, c. 4-bis, TUIR). Alla liquidazione, se c’è la data certa, il TFM è a tassazione separata e la società trattiene la ritenuta d’acconto del 20% (art. 24, c. 1, DPR 600/1973) al netto dei contributi della gestione separata a carico dell’amministratore; senza data certa si applicano le ritenute a scaglioni dei compensi ordinari.
IRAP
Per le società di capitali i compensi degli amministratori non professionisti e il relativo TFM non sono deducibili ai fini IRAP (art. 11, c. 1, lett. b, D.Lgs. 446/1997).
IVA
Le indennità e i trattamenti di fine rapporto non sono corrispettivi di operazioni IVA: l’accantonamento, l’utilizzo e il pagamento avvengono senza IVA (art. 5, c. 2, e art. 15 DPR 633/1972 per le somme non corrispettive).
TFM coperto da polizza dalla delibera alla liquidazione
L’assemblea delibera, con verbale di data certa prima della nomina, un TFM di 6.000 euro l’anno per cinque anni e una polizza a copertura. Nel 2030 l’amministratore lascia l’incarico.
1. Accantonamento della quota annua - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Accantonamento TFM amministratori (B.7) | 6.000,00 | - |
| Fondo trattamento di fine mandato (B.1) | - | 6.000,00 |
| Totale | 6.000,00 | 6.000,00 |
La quota è deducibile ai fini IRES nel 2025 grazie alla data certa; ai fini IRAP va ripresa.
2. Riscatto della polizza a copertura - 15 aprile 2030
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 31.200,00 | - |
| Crediti verso compagnia per polizza TFM (B.III.2) | - | 30.000,00 |
| Proventi finanziari da polizze (C.16) | - | 1.200,00 |
| Totale | 31.200,00 | 31.200,00 |
La compagnia liquida i premi versati e il rendimento maturato, che è un provento finanziario.
3. Liquidazione del TFM - 30 aprile 2030
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo trattamento di fine mandato (B.1) | 30.000,00 | - |
| Erario c/ritenute da versare (D.12) | - | 6.000,00 |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 24.000,00 |
| Totale | 30.000,00 | 30.000,00 |
Il fondo si utilizza per intero; la società trattiene la ritenuta d’acconto del 20%.
4. Versamento della ritenuta con F24 - 16 maggio 2030
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Erario c/ritenute da versare (D.12) | 6.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 6.000,00 |
| Totale | 6.000,00 | 6.000,00 |
Controlli prima della dichiarazione
- Data certa. Conservare il verbale di data certa anteriore all’inizio del mandato.
- Polizza. Rilevare i premi come credito e i rendimenti per competenza.
- Ritenuta e CU. Applicare la ritenuta e indicare l’indennità nella Certificazione Unica.
Errori ricorrenti
TFM deliberato dopo la nomina dedotto per competenza
Senza data certa anteriore si deduce solo al pagamento.
Premi della polizza spesati
Sono un credito verso la compagnia.
Accantonamento dedotto ai fini IRAP
I compensi degli amministratori e il TFM non sono deducibili ai fini IRAP.
